Messaggio numero 24536 del 12-09-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce che chi ha esercitato l’opzione per il "bonus" mantiene lo status di assicurato e può ottenere l’assegno ordinario di invalidità se possiede i requisiti previsti; l’assegno comporta la revoca del bonus dalla decorrenza del trattamento. Inoltre precisa che i titolari di assegno ordinario di invalidità hanno diritto alla pensione supplementare al compimento dell’età pensionabile, ma tale pensione va revocata se l’assegno viene revocato o non confermato.
Assegno ordinario di invalidità: chiarimenti su bonus e pensione supplementare
Assegno ordinario di invalidità: chiarimenti su bonus e pensione supplementare
Il messaggio dell’INPS fornisce precisazioni operative sull’assegno ordinario di invalidità in due ipotesi specifiche: lavoratori che hanno aderito al "bonus" di cui alla legge n. 243/2004 e titolari di assegno che chiedano o percepiscano una pensione supplementare. Le indicazioni riguardano i presupposti di diritto, gli effetti sulla prestazione e gli adempimenti delle sedi.
Liquidazione dell’assegno ordinario di invalidità ai lavoratori in "bonus"
Il documento afferma che il lavoratore che abbia esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243 conserva lo status di assicurato. Di conseguenza, non vi sono preclusioni al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, purché risultino soddisfatti i requisiti sanitari e contributivi richiesti dalla legge.
Il conseguimento dell’assegno produce però la cessazione del diritto al bonus a decorrere dalla decorrenza del trattamento di invalidità o di inabilità. La revoca del bonus deve essere comunicata sia all’interessato sia al datore di lavoro presso il quale il lavoratore svolge, in quel momento, attività di lavoro dipendente.
La contribuzione accreditata dopo la decorrenza dell’assegno di invalidità non viene assorbita nella prestazione già in essere, ma dà luogo a un supplemento di pensione da liquidarsi secondo le regole ordinarie dell’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.
Criteri di calcolo dell’assegno di invalidità nei casi di bonus
Il messaggio richiama i criteri applicativi già precisati con la circolare n. 149 del 2004. L’importo dell’assegno da liquidare è quello che sarebbe spettato al lavoratore all’inizio del periodo di rinuncia all’accredito contributivo, sulla base delle anzianità maturate a tale data, aumentato degli adeguamenti perequativi intervenuti nel frattempo.
In particolare, il calcolo deve essere effettuato:
- con riferimento all’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente la decorrenza del bonus;
- con riferimento alle retribuzioni percepite fino a tale data;
- rivalutando tali retribuzioni sulla base dei coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di percezione del bonus;
- considerando a ritroso i periodi di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile a partire da tale ultima decorrenza.
L’importo così determinato deve poi essere maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti a partire dalla data di decorrenza del bonus.
Pensione supplementare ai titolari di assegno ordinario di invalidità
Il documento chiarisce che l’assegno ordinario di invalidità, pur con le sue peculiarità, rientra a tutti gli effetti nell’ambito delle prestazioni pensionistiche. Per tale ragione, i titolari dell’assegno hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare al compimento dell’età pensionabile.
Per gli iscritti alla gestione separata, nonché per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria privi di anzianità contributiva nell’assicurazione medesima al 1° gennaio 1996, l’età pensionabile è quella stabilita dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Revoca della pensione supplementare in caso di revoca o mancata conferma dell’assegno
Poiché il diritto alla pensione supplementare è collegato alla titolarità di un altro trattamento pensionistico, la revoca o la mancata conferma dell’assegno ordinario di invalidità comportano la revoca conseguente della pensione supplementare.
Le sedi dell’Istituto sono invitate a verificare, nei casi di revoca o mancata conferma dell’assegno ordinario di invalidità, se all’interessato sia stata già liquidata una pensione supplementare. In caso positivo, deve essere disposta la revoca della pensione supplementare medesima.
Indicazioni finali
Il messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 21 set 2006Messaggio numero 25285 del 21-9-2006
- Messaggio · 25 set 2006Messaggio numero 25409 del 25-09-2006
- Messaggio · 26 set 2006Messaggio numero 25599 del 26-09-2006
- Messaggio · 26 set 2006Messaggio numero 25528 del 26-09-2006
- Messaggio · 29 set 2006Messaggio numero 25928 del 29-09-2006
- Messaggio · 29 set 2006Messaggio numero 25924 del 29-09-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →