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Sentenza

Sentenza del 27/06/2016 n. 4151 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Contributi previdenziali - Indennità equipollenti al TFR - Formazione - Concorso - Computo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale ai fini IRPEF delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, con particolare riferimento alla formazione dell'indennità mediante contributi previdenziali posti, almeno in parte, a carico del lavoratore. L'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 prevede che l'ammontare imponibile netto sia determinato detraendo una somma proporzionata al rapporto tra l'aliquota contributiva a carico del lavoratore e l'aliquota contributiva complessiva versata all'ente previdenziale. La questione presuppone quindi che l'indennità sia stata finanziata da una contribuzione ripartita tra datore di lavoro e lavoratore.

La decisione

Il testo non contiene lo svolgimento della causa né il dispositivo della sentenza. È tuttavia enunciato il principio secondo cui, per determinare la base imponibile dell'indennità equipollente al TFR, deve essere detratta la quota corrispondente ai contributi previdenziali effettivamente posti a carico del lavoratore, calcolata secondo il rapporto tra aliquota individuale e aliquota complessiva. Non è possibile stabilire dal materiale disponibile se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17

    L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto [...] è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondenti al rapporto [...] fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

    La norma consente di escludere dalla tassazione la quota dell'indennità riconducibile ai contributi previdenziali sostenuti dal lavoratore, mediante un calcolo proporzionale tra contribuzione individuale e contribuzione complessiva. Il principio opera quando l'indennità deriva da un sistema contributivo finanziato sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore.

  • Cassazione civile, n. 150/1996

    La decisione è richiamata come precedente conforme sul criterio di computo della quota non imponibile delle indennità equipollenti al TFR.

Massime di principio

  • Nel calcolo IRPEF delle indennità equipollenti al TFR occorre verificare se una parte del finanziamento previdenziale sia stata sostenuta direttamente dal lavoratore.
  • Quando esiste una contribuzione ripartita tra datore di lavoro e lavoratore, la quota riferibile ai contributi del lavoratore deve essere considerata mediante il rapporto tra aliquota individuale e aliquota contributiva complessiva.
  • La detrazione non sembra applicabile automaticamente a ogni indennità di fine servizio: devono essere verificati la natura dell'indennità, il periodo di maturazione e l'effettiva struttura della contribuzione.
  • Per applicare correttamente il criterio sono necessari i dati relativi alle aliquote contributive vigenti alla data del collocamento a riposo o alla data di maturazione del diritto alla prestazione.
  • Poiché il testo della sentenza è assente, non è possibile ricavare con certezza l'esito processuale concreto né individuare il soggetto vittorioso; il campo relativo al vincitore è pertanto indicato solo in via formale e non costituisce una conclusione desumibile dal provvedimento.

Testo integrale

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