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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26351/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale (pena: 2 anni di reclusione e 1.200 euro di multa, già ridotta per il rito abbreviato) deducendo: (1) violazione dell'art. 143 c.p.p. per il mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto in primo grado dopo l'ammissione al rito abbreviato, con la censura che non esisterebbe termine preclusivo per tale richiesta e che le dichiarazioni spontanee non sostituiscono l'esame; (2) vizio di motivazione quanto alla configurabilità del reato di resistenza, sostenendo che la condotta sarebbe stata mera fuga e divincolamento (resistenza passiva) e che l'investimento del militare sarebbe stato involontario; (3) vizio di motivazione per mancata applicazione della continuazione tra ricettazione e resistenza, argomentando che i reati sarebbero stati commessi in un arco temporale ristretto ed esprimendo dubbi sulla qualificazione temporale della ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: richiamando orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ha osservato che, pur essendo possibile considerare illegittimo il rigetto dell'interrogatorio anche dopo l'ammissione all'abbreviato, tale nullità è di regime intermedio e doveva essere eccepita tempestivamente dalla difesa (cosa che non risulta dal verbale), con conseguente sanatoria. Sul secondo motivo lo ha ritenuto inammissibile in parte perché richiama una diversa valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità e, in subordine, manifestamente infondato: la giurisprudenza considera integrativa del reato di resistenza qualsiasi esercizio di energia (es. strattonare, divincolarsi) volto a sottrarsi all'arresto; nel caso risultava che l'imputato aveva travolto il pubblico ufficiale e si era poi divincolato con forza. Sul terzo motivo la Corte lo ha considerato manifestamente infondato: la ricettazione è reato istantaneo consumato al momento della ricezione del bene rubato (quindi avvenuto alcuni giorni prima) e non emergono indici di un unico disegno criminoso; pertanto la continuazione è stata correttamente esclusa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    Richiamato come norma contestata per il mancato interrogatorio dell'imputato; la Corte ha valutato il tema alla luce della giurisprudenza che ritiene talvolta incompatibile l'interrogatorio successivo all'ammissione al rito abbreviato, pur riconoscendo che l'eventuale rigetto imputabile al GUP può essere nullità sanabile se non eccepita tempestivamente

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come base per dedurre la nullità dell'atto; la Corte ha considerato la questione nel contesto della disciplina delle nullità

  • art. 421 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa (comma secondo) quale norma che consente l'interrogatorio quando il giudice abbia già aperto la discussione; la Corte ha osservato che l'applicazione di tale comma nel giudizio abbreviato è controversa e può risultare incompatibile con la natura del rito

  • art. 182 c.p.p.

    Riferito in relazione alla disciplina delle nullità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità di regime intermedio deve essere eccepita tempestivamente dall'interessato

  • art. 498 c.p.p.

    Citato nel contesto dell'incompatibilità tecnica tra istituti tipici del processo ordinario e il giudizio abbreviato (esame testimoniale), per spiegare perché alcune richieste possono essere ritenute inconciliabili con l'abbreviato

  • art. 499 c.p.p.

    Analogamente ad art. 498, richiamato per illustrarne l'incompatibilità con la struttura del rito abbreviato

  • art. 337 c.p.

    Richiamato nella sentenza di merito come riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione ha confermato che la giurisprudenza riconosce come resistenza anche l'uso di energia fisica (es. divincolarsi) per sottrarsi al controllo

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato le richieste istruttorie eccedenti lo stato degli atti (ad es. l'interrogatorio successivo alla scelta del rito) sono controversie giurisprudenziali: se il GUP le respinge, la nullità così determinata può essere di regime intermedio e deve essere eccepita immediatamente in udienza dalla difesa, altrimenti si considera sanata.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato non si sovrappongono tecnicamente all'istituto dell'esame/interrogatorio; tuttavia la mancata richiesta tempestiva o la mancata eccezione può precludere la rilevanza rimediale in sede di legittimità.
  • La condotta di 'darsi alla fuga' o di 'divincolarsi' può integrare il reato di resistenza se si traduce in un esercizio di energia o forza volto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale: non è necessaria una violenza qualificata se è dimostrabile l'impiego di forza per sottrarsi al controllo.
  • Per escludere la responsabilità occorre dimostrare chiaramente la mera opposizione passiva o la totale involontarietà dell'evento (es. un investimento fortuito), poiché l'elemento intenzionale e l'uso della forza sono centrali per configurare la resistenza.
  • La ricettazione è reato istantaneo che si consuma al momento della ricezione della cosa di illecita provenienza; la ricostruzione temporale è quindi decisiva per valutare la possibilità di riconoscere la continuazione tra reati diversi.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede elementi indizianti di un medesimo disegno criminoso (breve lasso temporale, identità o analogia dei reati, unitarietà del contesto, modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti): l'assenza anche di alcuni di questi indici può giustificare l'esclusione della continuazione.
  • Prassi difensiva consigliata: eccepire immediatamente in udienza qualsiasi nullità originata da rigetti di richieste difensive connesse al rito abbreviato; documentare e provare l'assenza di volontarietà negli eventi (es. investimento), e raccogliere elementi che possano dimostrare l'unità del disegno criminoso se si invoca la continuazione.

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