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Messaggio

Messaggio numero 3505 del 08-09-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, dal 1° gennaio 2017, l’INPS non svolge più il ruolo di sostituto d’imposta per le pensioni spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. Di conseguenza non deve più operare trattenute IRPEF né gestire conguagli, rimborsi o trattenute derivanti dal modello 730, anche se riferiti al periodo d’imposta 2016, salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.

Esenzione IRPEF su trattamenti pensionistici per vittime del dovere e familiari superstiti

Esenzione fiscale per i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere

Il messaggio aggiorna le istruzioni già fornite dall’Istituto con i messaggi n. 368 del 26 gennaio 2017, n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017, in attuazione dell’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017). Il tema riguarda l’esenzione dall’imposta sui redditi applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

Richiami ai precedenti chiarimenti

Il documento ricorda che:

  • con il messaggio n. 368 del 26 gennaio 2017 sono state definite le modalità di rimborso delle ritenute effettuate dal mese di gennaio 2017 e la decorrenza dell’interruzione delle trattenute IRPEF;
  • con i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017 sono state precisate ulteriori indicazioni sulla platea dei soggetti beneficiari dell’esenzione fiscale.

Effetti del comma 211 dell’art. 1 della legge n. 232/2016

In base al comma 211 richiamato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i trattamenti pensionistici in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti è cessato il rapporto di sostituzione d’imposta da parte dell’INPS. L’Istituto, pertanto, non assume più il ruolo di sostituto d’imposta, ma esclusivamente quello di soggetto erogatore della prestazione.

Conseguenze operative per l’INPS

Poiché non devono più essere operate trattenute IRPEF su tali trattamenti pensionistici, l’INPS non può gestire le elaborazioni di conguaglio da modello 730, anche quando riferite al periodo d’imposta 2016.

Rimborsi e trattenute da modello 730

Salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione finanziaria, l’INPS non effettuerà, per i soggetti titolari di questa tipologia di reddito:

  • rimborsi derivanti dal modello 730;
  • trattenute derivanti dal modello 730.

Tale esclusione opera anche se è stato rilasciato il modello CU/2017.

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