Messaggio numero 3499 del 08-09-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce alle sedi territoriali indicazioni uniformi per l'istruttoria delle domande di accredito figurativo relative a aspettative politiche e sindacali, disciplinando termini di decadenza, prova dell'aspettativa, requisiti di lavoro effettivo, documentazione necessaria, controlli e modulistica, con una sezione dedicata alla gestione dipendenti pubblici.
Istruzioni operative sull'accredito figurativo per aspettativa politica e sindacale
Istruzioni operative per l'accredito figurativo di aspettative politiche e sindacali
Il documento detta indicazioni applicative alle sedi territoriali per la gestione uniforme delle domande di accredito figurativo relative a periodi di aspettativa non retribuita per incarichi politici o sindacali. L'obiettivo è superare le criticità emerse nell'istruttoria e assicurare il rispetto della normativa vigente, in attesa della telematizzazione delle domande per i lavoratori dipendenti privati.
Ambito e finalità
Le istruzioni riguardano l'accredito figurativo dei periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali. Il messaggio richiama la necessità di un'istruttoria omogenea, precisa che restano ferme le istruzioni già impartite in precedenza per quanto non espressamente disciplinato e distingue il regime applicabile ai lavoratori dipendenti privati da quello dei dipendenti pubblici.
Domanda: termini di decadenza e rinnovo tacito
La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui l'aspettativa ha avuto inizio o si è protratta. Per le aspettative pluriennali, la domanda va comunque ripresentata ogni anno entro il 30 settembre con riferimento all'anno solare precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 564/1996.
Per i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, della legge n. 488/1999, ossia i lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o a un'assemblea regionale, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche che comportino vitalizio o incremento della pensione, opera il rinnovo tacito della domanda. In tali casi:
- la prima domanda va presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo all'inizio dell'aspettativa;
- la domanda si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo espressa rinuncia;
- il rinnovo tacito non opera per soggetti che, pur eletti o nominati, non maturino il diritto a vitalizio o incremento pensionistico, per i quali vale la regola generale della domanda annuale.
Volontà dell'interessato e irrilevanza di meri invii documentali
La volontà di chiedere l'accredito figurativo deve risultare chiara e inequivoca entro il termine di decadenza. Non è sufficiente il semplice invio della documentazione utile all'accredito se non emerge, nei termini, una manifestazione esplicita della volontà dell'interessato.
La domanda di accredito figurativo non può essere sostituita dal versamento della contribuzione aggiuntiva previsto dall'art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 564/1996, trattandosi di facoltà autonoma del sindacato e non di surrogato della domanda dell'assicurato.
Prova dell'aspettativa: atto scritto del datore di lavoro e limiti alle dichiarazioni successiva
Ai fini previdenziali l'aspettativa non retribuita deve risultare da un atto scritto del datore di lavoro, adottato all'epoca e anteriore al periodo di aspettativa. Il provvedimento deve essere datato e sottoscritto per esteso e non può essere sostituito da dichiarazioni "ora per allora".
Dal provvedimento devono risultare almeno:
- il collocamento in aspettativa ai fini dell'art. 3 del D.lgs. n. 564/1996;
- le specifiche cause dell'aspettativa;
- la data di inizio e l'eventuale data finale;
- l'identificazione del lavoratore;
- la qualifica professionale posseduta al momento del collocamento in aspettativa;
- la data di assunzione del lavoratore.
Le indicazioni del flusso Uniemens con codici di cessazione 3E e 3S non sono sufficienti a provare il collocamento in aspettativa.
Se il provvedimento indica una data finale, la permanenza dell'aspettativa oltre tale termine può essere provata solo mediante specifici provvedimenti di proroga, anch'essi formali e contemporanei. Le dichiarazioni successive del datore di lavoro possono essere utilizzate solo se l'aspettativa è stata concessa o prorogata a tempo indeterminato; nei casi a tempo determinato il datore deve comunque attestare l'assenza di fatti estintivi nel periodo documentato.
Decorso del periodo di prova e dei sei mesi di lavoro effettivo per le cariche sindacali
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, il provvedimento di aspettativa è efficace ai fini dell'accredito figurativo solo dopo il decorso del periodo di prova previsto dal contratto collettivo e, in ogni caso, non prima di sei mesi di lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 564/1996.
La disposizione mira a evitare rapporti di lavoro instaurati solo per ottenere il beneficio previdenziale. Ai fini dell'applicazione concreta, le sedi devono:
- acquisire la contrattazione collettiva applicabile;
- verificare la durata del periodo di prova prevista;
- accertare, se il periodo di prova è pari o superiore a sei mesi, che l'aspettativa decorra dopo il suo completo compimento;
- accertare, se il periodo di prova è inferiore a sei mesi, che l'aspettativa decorra comunque dopo sei mesi di lavoro effettivo.
Il periodo rilevante deve essere caratterizzato da lavoro effettivo; le assenze diverse da riposi settimanali e festività sospendono il decorso, salvo che la contrattazione collettiva le consideri utili alla prova. Restano ferme le deroghe previste per il transito del lavoratore da un'azienda all'altra nei casi disciplinati dalla circolare n. 225/1996, punto 5.3, nei casi di trasferimento del medesimo rapporto di lavoro per effetto di disposizioni generali su trasferimenti, fusioni o situazioni analoghe.
Il requisito del decorso del periodo di prova e dei sei mesi riguarda esclusivamente le cariche sindacali. Inoltre, per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive, il rapporto di lavoro deve esistere già prima della data dell'incarico o della proclamazione.
Perdita di efficacia del provvedimento di aspettativa
La tutela previdenziale viene meno quando il provvedimento di aspettativa perde efficacia. Ciò accade, ad esempio, se il lavoratore rientra in servizio oppure fruisce di ferie, festività, permessi o riposi. In tali casi è necessario un nuovo provvedimento di aspettativa.
La perdita di efficacia si verifica anche in caso di sospensione o cessazione dell'attività aziendale, nonché in caso di interruzione del rapporto di lavoro che aveva dato origine all'aspettativa tutelata.
Dichiarazioni "ora per allora" del datore di lavoro
Le dichiarazioni rese successivamente non possono sostituire il provvedimento originario di collocamento in aspettativa né possono attestare una durata incompatibile con quanto documentato nei provvedimenti iniziali o nelle proroghe.
Le sedi devono verificare che tali dichiarazioni, quando ammesse, contengano:
- il riferimento al periodo per il quale la copertura figurativa è richiesta;
- l'identificazione del lavoratore;
- il richiamo al provvedimento di aspettativa e alle eventuali proroghe;
- l'indicazione della contrattazione collettiva applicabile e della durata del periodo di prova;
- l'attestazione dell'avvenuto superamento del periodo di prova o, se inferiore a sei mesi, del compimento dei sei mesi di lavoro effettivo;
- l'indicazione delle assenze che hanno sospeso o non sospeso tali periodi secondo il contratto collettivo;
- la resa ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 48, 71, 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Statuto sindacale e formale attribuzione della carica
Per le cariche sindacali, l'art. 3 del D.lgs. n. 564/1996 richiede che la carica sia prevista dallo statuto e formalmente attribuita.
Pertanto:
- l'interessato deve allegare in sede di istanza lo statuto sindacale in copia autenticata dal sindacato;
- la sede territoriale deve verificare che la carica sia prevista dallo statuto;
- se lo statuto non è allegato, la sede deve richiederlo all'organizzazione sindacale;
- deve essere prodotto l'atto formale dell'epoca con cui è stato conferito l'incarico sindacale.
Certificazione dell'ente o organismo e dichiarazioni dell'interessato
Resta necessaria la certificazione dell'ente o organismo presso il quale sono svolte o sono state svolte le funzioni che danno titolo all'aspettativa.
Per le cariche sindacali, la certificazione del sindacato deve essere allegata dal lavoratore e deve:
- essere resa ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- indicare l'articolo dello statuto in cui è prevista la carica attribuita.
Per le cariche elettive, in coerenza con gli obiettivi di decertificazione, la certificazione degli organismi pubblici deve essere acquisita direttamente dalla sede territoriale tramite contatti con l'organo pubblico. Il lavoratore deve però rendere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 48, 71, 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, indicando:
- la funzione svolta;
- la data di proclamazione;
- l'organo presso cui reperire la certificazione;
- l'eventuale diritto a vitalizio o incremento pensionistico.
La certificazione dell'ente o organismo deve riportare, tra l'altro, la data dell'incarico per le cariche sindacali e la data di proclamazione per quelle elettive. Per le cariche elettive deve inoltre chiarire se, in ragione della carica, l'interessato maturi un vitalizio o un incremento della pensione.
Convalida dei prospetti retributivi
Per la valorizzazione della contribuzione figurativa, i prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro devono essere convalidati dalle DTL, ora Ispettorati territoriali del lavoro. Il lavoratore deve produrre i prospetti, mentre la sede territoriale li trasmette via PEC agli uffici competenti per la convalida.
Se la convalida non è ottenibile, la sede deve confrontare le retribuzioni prodotte con la contrattazione collettiva disponibile, eventualmente acquisita dall'interessato o richiesta alle DTL.
In ogni caso, i prospetti retributivi devono contenere l'espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 48, 71, 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Pagamento della quota a carico del lavoratore ex art. 38, comma 1, legge n. 488/1999
Le sedi territoriali devono curare il riscontro dei pagamenti della quota a carico del lavoratore dipendente pubblico o privato prevista dall'art. 38, comma 1, della legge n. 488/1999, conservando nel fascicolo la documentazione relativa.
Accertamenti istruttori e acquisizione d'ufficio degli elementi nei rinnovi taciti
Le sedi sono invitate a formulare tempestivamente e tramite canali formali le richieste di integrazione istruttoria necessarie. Quando occorra, devono comunque svolgere tutti gli accertamenti utili ad acquisire elementi certi e chiarimenti rilevanti ai fini dell'accredito.
Nei casi di rinnovo tacito della domanda, gli elementi istruttori necessari devono essere acquisiti d'ufficio per ciascun anno di rinnovo, mediante contatti diretti con il datore di lavoro e con l'organo di appartenenza dell'interessato. Tra gli elementi richiamati vi sono, a titolo esemplificativo, proroghe dell'aspettativa, dichiarazioni sulla permanenza dello stato di aspettativa, prospetti retributivi e attestazioni di permanenza nella carica.
Modulistica
In attesa della telematizzazione, sono messi a disposizione i seguenti modelli:
- domanda di accredito dei contributi figurativi per aspettativa non retribuita per cariche sindacali, allegato 2, modello AP121;
- domanda di accredito dei contributi figurativi per aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive, allegato 3, modello AP122;
- attestazione del datore di lavoro per aspettativa politica o sindacale, con riferimento anche al periodo di prova e alla retribuzione per la valorizzazione, allegato 4, modello AP123;
- attestazione del sindacato in relazione alla carica attribuita, allegato 5, modello AP124.
Per l'aspettativa per mandato politico, la certificazione degli organismi pubblici segue le regole indicate per la certificazione dell'ente o organismo competente.
Gestione dipendenti pubblici: normativa di riferimento
In attesa del decentramento dell'attività di riconoscimento della contribuzione figurativa, il documento riepiloga la disciplina applicabile ai dipendenti pubblici.
Con il D.P.C.M. n. 770/1994 è stato adottato il regolamento su aspettative e permessi sindacali ed è stata estesa ai dipendenti pubblici la tutela prevista dall'art. 31 della legge n. 300/1970 per l'aspettativa non retribuita per cariche sindacali. Tale periodo, se concesso nel rispetto del D.P.C.M., è utile ai fini pensionistici con onere a carico dell'Istituto.
L'art. 3, comma 9, del D.lgs. n. 564/1996 estende il diritto alla contribuzione figurativa anche ai lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'AGO, quindi anche agli iscritti ex INPDAP.
Gestione dipendenti pubblici: richieste di aspettativa e termini
Le richieste di aspettativa sono presentate alle amministrazioni di appartenenza dalle confederazioni e organizzazioni sindacali aventi titolo. Le amministrazioni:
- curano l'istruttoria;
- acquisiscono il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- emanano il provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio, limitato all'accertamento dei requisiti soggettivi, si considera acquisito se il Dipartimento non si pronuncia entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le confederazioni e organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa in atto e possono chiederne la revoca in ogni momento.
Gestione dipendenti pubblici: requisiti e fruibilità
Per i dipendenti pubblici, i provvedimenti di aspettativa per funzioni sindacali producono effetti solo se assunti con atto scritto e dopo il decorso del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore a sei mesi, a partire dal 15 novembre 1996.
La carica sindacale deve essere prevista dallo statuto e formalmente attribuita per funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o comprensoriale, anche come componente di organi collegiali.
Ai fini dell'accredito, gli interessati devono presentare apposita domanda per ogni anno solare o frazione entro il 30 settembre dell'anno successivo, a pena di decadenza.
La disciplina dei permessi, aspettative e distacchi sindacali è rimessa alla contrattazione collettiva, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori. Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, gli artt. 7 e 12 del CCNQ del 7 agosto 1998 disciplinano le aspettative sindacali non retribuite e i distacchi sindacali.
È esclusa la fruizione di aspettative sindacali non retribuite per periodi inferiori a tre mesi; ai fini della valutazione occorre considerare l'intera attività sindacale svolta, poiché un eventuale distacco retribuito prima o dopo il periodo può incidere sul riconoscimento. Per le regioni a statuto speciale fa fede il contratto di riferimento.
Aspettativa non retribuita per incarichi elettivi nella gestione pubblica
Per gli iscritti alla gestione pubblica, il documento conferma l'applicazione della regola generale di cui al punto 2.1 anche per le aspettative non retribuite per incarichi elettivi.
Riferimenti richiamati
Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- art. 3 del D.lgs. n. 564/1996;
- art. 38, comma 1 e comma 3, della legge n. 488/1999;
- art. 31 della legge n. 300/1970;
- D.P.C.M. n. 770/1994;
- circolare INPS n. 225/1996;
- circolare INPS n. 337/1973;
- messaggio n. 2548 del 14 aprile 2015;
- messaggio Hermes n. 4073 del 15 giugno 2015;
- ulteriori messaggi e circolari richiamati nelle note finali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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