Risposta n. 126 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, avendo già versato l'imposta fissa in sede di prima registrazione, per le annualità successive debba essere dovuta soltanto l'imposta proporzionale sull'1% riferita alla quota immobiliare (75% del canone nel caso di specie) e non nuovamente l'imposta fissa di €200.
Assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa in occasione del termine di scadenza per il versamento rateizzato dell'imposta proporzionale nel caso di affitto di ramo d'azienda con parte immobiliare prevalente (art.35, n.10-quater DL 223/2006)
Il quesito
Se per le annualità successive alla prima, in caso di affitto di ramo d'azienda con parte immobiliare prevalente e opzione per pagamento dell'imposta proporzionale per la prima annualità, sia dovuta anche l'imposta di registro in misura fissa (€200) oppure solo l'imposta proporzionale (1% sul canone relativo alla parte immobiliare).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che l'imposta di registro in misura fissa, applicata al momento della registrazione dell'atto, non sia dovuta in occasione del pagamento delle singole annualità rateizzate dell'imposta proporzionale. L'imposta fissa ha natura di "imposta d'atto" connessa al servizio di registrazione e la rateizzazione del pagamento non costituisce nuova esecuzione dell'atto imponibile; pertanto per le annualità successive si deve versare solo l'imposta proporzionale prevista dall'art.35, n.10-quater, fermo restando il presupposto che l'operazione sia un affitto di ramo d'azienda come descritto e salvo controlli dell'Amministrazione.
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