Risposta n. 120 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che i tributi erariali diretti (IRES e analoghi) esigibili dopo il sequestro si estinguano per confusione e non siano più dovuti; che il credito d'imposta ex L.178/2020 sia utilizzabile in compensazione; che le sopravvenienze da elisione dei debiti non siano imponibili; che la scissione dei pagamenti non si applichi al caso; e che l'IMU non sia dovuta dalla data del sequestro.
Confisca dei beni – estinzione per confusione dei crediti erariali (art. 50, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159)
Il quesito
Determinare il perimetro oggettivo e temporale dell'estinzione per confusione dei debiti/crediti erariali in caso di confisca definitiva dell'intero compendio aziendale (IRES, IVA, IRAP, ritenute, registro, imposte ipotecarie/catastali, tasse concessioni governative, diritti camerali); se un credito d'imposta ex art.1, c.1056 L.178/2020 non utilizzato si estingue o può essere compensato; rilevanza fiscale delle rettifiche contabili derivanti dall'estinzione per confusione; applicabilità della scissione dei pagamenti quando il capitale è interamente dello Stato; disciplina IMU tra sequestro e assegnazione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma l'applicazione dei principi richiamati nelle risoluzioni 114/E/2017 e 70/E/2020: l'estinzione per confusione riguarda solo i "crediti erariali" e si verifica se la confisca è definitiva e viene meno la pluralità dei soggetti, con estinzione limitata al valore del patrimonio acquisito. In particolare: i crediti erariali (es. IRES, imposta di registro, imposte ipotecarie/catastali, tassa concessioni governative) maturati ante e nel periodo fra sequestro e confisca definitiva si estinguono nei limiti del patrimonio acquisito; dall'anno d'imposta successivo alla confisca definitiva i tributi erariali non sono più dovuti e non sussistono obblighi dichiarativi. Restano esclusi dall'estinzione IVA, IRAP, ritenute e diritti camerali, i quali continuano ad essere dovuti e denunciati (con oneri dell'amministratore giudiziario). Il credito d'imposta ex art.1, c.1056 L.178/2020 si estingue per confusione. Le sopravvenienze da cancellazione di debiti erariali non rilevano ai fini IRAP. La disciplina della scissione dei pagamenti si applica, previa iscrizione negli elenchi ministeriali, in quanto la società risulta controllata da amministrazioni pubbliche. La questione IMU è improcedibile per competenza essendo tributo locale.
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