Cassazione Civile, Ordinanza n. 32564/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata per l’anno d’imposta 2009, relativa a omessi versamenti IVA e ritenute alla fonte per complessivi euro 28.501,79. La società aveva impugnato l’atto e la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo non dimostrata dall’Ufficio la notifica della comunicazione di irregolarità, presupposto per la successiva iscrizione a ruolo, perché la ricevuta postale prodotta non era accompagnata da copia dell’atto asseritamente notificato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, sostenendo di avere invece fornito in appello la prova della notifica di due distinte comunicazioni di irregolarità: una relativa al modello 770, notificata l’8.11.2011, e una relativa al modello Unico società di capitali, notificata il 27.1.2012; in particolare, la contribuente aveva omesso di regolarizzare la prima posizione e, quanto alla seconda, aveva aderito alla rateizzazione ma aveva versato in ritardo la prima rata. La ricorrente ha dedotto che le cartoline e gli avvisi di ricevimento prodotti riportavano numeri identificativi corrispondenti alle comunicazioni spedite e che tali documenti erano sufficienti a provare la notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante assolve l’onere della prova del perfezionamento della notifica mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, documento idoneo a attestare consegna e data; nel caso specifico, la produzione degli avvisi di ricevimento in appello era sufficiente, anche perché recava dati numerici riconducibili agli atti notificati. Ha inoltre escluso che ostasse la produzione in grado di appello, essendo consentita nel processo tributario la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, anche se preesistenti al primo grado. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.
Richiamati come norme che disciplinano la valutazione delle prove; la ricorrente ha denunciato la loro violazione per mancata considerazione dei documenti prodotti.
Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che l’Ufficio lo avesse assolto mediante gli avvisi di ricevimento.
Norma richiamata per la rateizzazione conseguente alla comunicazione di irregolarità e per la tardività del versamento della prima rata.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario d’appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado.
La presunzione di conoscenza dell’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario è superabile solo con prova dell’impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di notificazione a mezzo posta, il notificante prova il perfezionamento della notifica producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata, che è il documento idoneo a dimostrare la consegna del plico e la relativa data.
- Se la notifica postale è contestata dal destinatario quanto al contenuto del plico, la presunzione di conoscenza può essere superata solo mediante prova contraria specifica dell’impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione o della mancanza/diversità dell’atto nel plico.
- Nel processo tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti al momento del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
- In presenza di avvisi di ricevimento recanti elementi identificativi riconducibili all’atto inviato, la prova della notifica non può essere esclusa solo perché la ricevuta non è accompagnata da copia materiale dell’atto, ove tali dati consentano di collegare il plico alla comunicazione spedita.
Come è indicizzato
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