Ordinanza n. 85/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I, 20 novembre 2025, n. 1291/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL del 5 agosto 2025, recante l'approvazione del nuovo allegato A.72 al codice di rete di Terna e l'imposizione di requisiti tecnici per la limitazione da remoto della potenza attiva degli impianti fotovoltaici ed eolici anteriori al 2013
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione della deliberazione ARERA n. 385/2025/R/EEL. Hanno contestato, in particolare, l'imposizione anche agli impianti eolici e fotovoltaici entrati in esercizio prima del 2013 dell'attivazione della funzionalità PF2 sul controllore centrale di impianto, per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW, o dell'installazione del controllore centrale con attivazione della medesima funzionalità, per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW. Secondo le appellanti, la deliberazione non avrebbe considerato le caratteristiche degli impianti preesistenti e sarebbe inapplicabile per l'indeterminatezza delle attività tecniche richieste. Nel giudizio cautelare hanno dedotto la permanenza delle esigenze di tutela, nonostante la successiva deliberazione ARERA n. 564/2025/R/EEL, che ha prorogato i termini per l'adeguamento e rideterminato quelli per usufruire del contributo previsto, chiedendo una celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Non è stato dimostrato il periculum in mora, cioè che le società avrebbero subito, nelle more del giudizio di merito, un danno grave e irreparabile, anche considerando che la controversia si svolge con il rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a. L'ARERA aveva escluso, con comunicato del 13 novembre 2025, la necessità di sostituire gli inverter o le pale eoliche: per gli impianti non capaci di ricevere comandi esterni, la limitazione della potenza può essere attuata mediante lo spegnimento progressivo degli inverter o l'orientamento delle pale eoliche con risposta a gradini fino all'azzeramento della produzione, soluzione ritenuta conforme alla norma CEI 0-16 per i nuovi impianti. Le appellanti avevano inoltre allegato in modo generico e non dimostrato la gravosità o sproporzione di eventuali altri interventi tecnici necessari e sufficienti a conseguire il medesimo risultato. La successiva deliberazione n. 564/2025/R/EEL, prorogando i termini per l'adeguamento, ha concesso ulteriore tempo per individuare le soluzioni tecniche, senza che il Consiglio di Stato si pronunciasse sulle eventuali ricadute processuali della sopravvenienza sull'interesse all'annullamento della deliberazione originaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché l'esito è dipeso da una sopravvenienza.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata esaminata l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato dalle appellanti quale base per chiedere la celere fissazione dell'udienza di merito; la pronuncia non accoglie tale prospettiva come motivo idoneo a fondare la sospensione cautelare.
art. 119 c.p.a.
Il giudizio di merito si svolge secondo rito accelerato; tale circostanza concorre a escludere la dimostrazione di un danno grave e irreparabile nelle more.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza della dimostrazione concreta di un danno grave e irreparabile; allegazioni generiche sulla gravosità o sproporzione degli interventi richiesti non sono sufficienti a integrare il periculum in mora.
- Nel valutare il periculum in mora occorre considerare anche la durata prevedibilmente contenuta del giudizio derivante dall'applicazione di un rito accelerato.
- La prospettata necessità di sostituire componenti tecnici non integra un danno cautelativamente rilevante quando l'amministrazione abbia indicato modalità alternative di adeguamento, tecnicamente praticabili e idonee a conseguire il risultato prescritto, e tali modalità non siano state contestate con prova concreta della loro gravosità o impraticabilità.
- La proroga dei termini per l'adeguamento disposta dall'amministrazione riduce l'urgenza cautelare, poiché concede agli operatori un periodo ulteriore per individuare e attuare le soluzioni tecniche necessarie.
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