Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 03/02/2026 n. 2211 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie congiuntamente i due motivi del contribuente, rilevando che il giudice d’appello non ha adeguatamente valutato le giustificazioni offerte per le movimentazioni bancarie né considerato lo scomputo dei versamenti associativi già inclusi nella base imponibile dell’associazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Ricorso per cassazione contro un accertamento fiscale fondato su movimenti bancari.

Ricorso per cassazione su accertamento bancario

La pronuncia riguarda l’impugnazione di un accertamento fiscale basato sulle movimentazioni di nove conti correnti intestati al contribuente presso Banca Carige, Intesa San Paolo e Banca della Nuova Terra, per gli anni d’imposta 2013 e 2014. La Corte accoglie il ricorso per carenze nella valutazione delle prove e delle giustificazioni relative ai singoli movimenti e rinvia la causa al giudice tributario d’appello.

Accertamento e giustificazioni del contribuente

A seguito di un questionario dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente fu invitato a spiegare le movimentazioni bancarie. L’invito al contraddittorio gli venne consegnato il 20 aprile 2018, con contraddittorio fissato per il 27 aprile; il contribuente chiese un breve rinvio per reperire i documenti richiesti e si rivolse alle banche per ottenere assegni e giustificativi.

Tra le spiegazioni fornite figuravano i trasferimenti di denaro tra padre e figlio, asseritamente prestiti infruttiferi destinati a sostenere le spese ingenti connesse alla domanda del figlio per il primo insediamento in agricoltura. Secondo il contribuente, una parte delle somme sarebbe stata restituita dopo l’erogazione dei fondi dell’Ispettorato agrario. Furono inoltre contestati versamenti effettuati dal contribuente, quale socio, all’associazione agricola, per euro 7.798,98 l’8 agosto 2013 e per euro 5.002,00 il 10 e il 13 novembre 2014.

Il contribuente richiamò anche trasferimenti tra conti correnti a lui intestati, un’operazione di euro 14.723,72 collegata all’estinzione di un conto presso Carige e alla contestuale apertura di un conto presso Carige Italia, un assegno di euro 1.276,00 emesso a favore della moglie e un giroconto di euro 3.000,00. Sostenne che tali operazioni non costituivano redditi imponibili o ricavi.

Procedimenti relativi all’associazione agricola

I versamenti associativi erano stati contestati anche negli accertamenti emessi nei confronti dell’associazione agricola e del contribuente quale socio. Secondo quanto dedotto nel ricorso, tali accertamenti, relativi agli anni 2013 e 2014, furono impugnati e il loro annullamento venne confermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia con sentenza n. 275/2023, depositata l’11 gennaio 2023.

Motivi di ricorso e principi applicati

Il contribuente ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato l’errata applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e delle norme sull’onere e sulla valutazione della prova, contestando il recupero a tassazione delle diverse movimentazioni. Con il secondo ha lamentato la nullità della sentenza per motivazione carente, poiché le giustificazioni sarebbero state qualificate in blocco e apoditticamente come mere asserzioni.

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati. L’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce una presunzione legale relativa a favore dell’Amministrazione finanziaria in relazione agli accertamenti bancari basati sui dati acquisiti ai sensi del n. 7 dello stesso comma. Il giudice tributario deve quindi motivare adeguatamente sull’idoneità delle prove e delle argomentazioni del contribuente a superare la presunzione.

Nel caso concreto, le spiegazioni concernenti i rapporti con il figlio, la moglie e l’associazione agricola, oltre ai trasferimenti tra conti intestati al contribuente, non risultavano essere state adeguatamente indagate dal giudice d’appello. La Corte ha inoltre rilevato la contraddittorietà della mancata deduzione dalla ripresa fiscale delle somme versate come quote associative, considerato che tali quote erano state incluse nella base imponibile dell’associazione, a sua volta destinataria di una ripresa fiscale.

Esito e rinvio

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. La decisione è stata assunta il 24 ottobre 2025 e depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2026.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.