Ordinanza del 26/01/2026 n. 1779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso del contribuente: la prova della notifica del ricorso introduttivo era stata depositata in copie PDF semplici delle comunicazioni PEC, formato ammesso e sufficiente in assenza di contestazioni sulla conformità. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame del merito e la decisione sulle spese.
Ricorso per cassazione sull’ammissibilità della prova della notifica via PEC del ricorso tributario.
Prova della notificazione via PEC nel processo tributario
La Corte di cassazione esamina il ricorso di A.A. contro la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione di un’intimazione di pagamento, dovuta alla ritenuta mancata prova della notificazione del ricorso introduttivo. La Corte stabilisce che le copie PDF semplici dei messaggi PEC, depositate tempestivamente e non contestate dalla controparte, potevano provare la notificazione; il formalismo adottato dai giudici di merito non giustificava l’inammissibilità.
Vicenda processuale
A.A. aveva impugnato un’intimazione di pagamento sostenendo di non aver ricevuto le cartelle e gli avvisi di accertamento presupposti. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché il contribuente non aveva provato la notifica dell’atto introduttivo alla controparte. La decisione era stata confermata in appello.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contestando l’applicazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 39, comma 8, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011. L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. Dopo la proposta di definizione accelerata del giudizio, il ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio.
Motivi di ricorso e questione esaminata
Con il primo motivo, il ricorrente ha invocato il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall’art. 156, comma 3, c.p.c., rilevando che l’Amministrazione si era costituita in primo grado. Con il secondo ha dedotto l’impossibilità materiale di depositare nel formato richiesto dai giudici di merito le ricevute PEC e ha riferito di aver prodotto, al momento della costituzione in primo grado, le copie delle ricevute di invio e di avvenuta consegna.
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati. Ha chiarito che la documentazione richiesta serviva sia a verificare la regolare instaurazione del rapporto processuale, sia a controllare il rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Formati documentali ammessi e produzione effettuata
La disciplina tecnica applicabile era quella del D.M. 4 agosto 2015, adottato in attuazione dell’art. 39, comma 8, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011. L’art. 10 del decreto ammetteva per gli atti processuali e i documenti informatici allegati i formati PDF/A-1a e PDF/A-1b; per i documenti analogici acquisiti mediante scansione, ammetteva inoltre il formato TIFF, con risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e con compressione. La Corte ha osservato che la normativa consentiva quindi la produzione in un formato diverso da quello ritenuto indispensabile dai giudici di merito.
Dall’esame del fascicolo processuale, possibile in quanto giudice del fatto processuale, è risultato che il contribuente aveva depositato in primo grado, il 21 aprile 2022 — giorno in cui il ricorso era stato notificato via PEC — i messaggi PEC relativi al procedimento notificatorio, in formato PDF, ottenuto stampando e poi scansionando la documentazione. Tale produzione è stata ritenuta idonea a provare gli eventi della notificazione.
Valore probatorio delle comunicazioni PEC
La Corte ha richiamato Cass. Sez. 1, n. 15035/2016: la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) prova, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto nella casella PEC del destinatario, ma non ha la fede privilegiata propria degli atti pubblici. Ha inoltre richiamato Cass. Sez. 5, n. 35541/2023, secondo cui l’affidabilità della trasmissione PEC discende dal rispetto della procedura prevista dagli artt. 4, 6 e 9 del D.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale). La certificazione PEC attesta invio e ricezione, ma non certifica il contenuto del documento allegato, che può essere disconosciuto se privo di firma digitale.
Quanto alla documentazione della notificazione, la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite, Cass. n. 22438/2018: quando i messaggi PEC e la relata sono prodotti in copia analogica non autenticata, spetta alla controparte disconoscerne la conformità agli originali ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CAD. In assenza di contestazione, sono sufficienti copie semplici. L’attestazione di conformità è invece necessaria se la parte intimata non svolge attività difensiva o se il controricorrente contesta espressamente la conformità; può essere prodotta fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
Nel caso concreto, l’Ufficio non aveva contestato la conformità e aveva anzi riconosciuto nel controricorso di aver ricevuto il ricorso introduttivo il 21 aprile 2022. Era pertanto sufficiente il deposito delle copie PDF semplici dei messaggi PEC.
Esito e rinvio
La Corte ha ravvisato una mera difformità della documentazione rispetto al modello ritenuto dai giudici di merito, non una mancanza di prova della notificazione. I giudici avrebbero dovuto esaminare il contenuto dei messaggi PEC, anziché dichiarare inammissibile il ricorso.
La decisione richiama anche la sentenza CEDU del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, ricorso n. 37943/17 e altri, e il parere n. 14 (2011) del Consiglio consultivo dei giudici europei. Tali riferimenti sottolineano che le tecnologie informatiche devono favorire l’accesso alla giustizia e non ridurre le garanzie processuali; i giudici devono evitare formalismi eccessivi e considerare gli ostacoli pratici connessi all’uso delle nuove tecnologie, in coerenza con il diritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU.
Il ricorso è stato accolto; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame del merito della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 14 ottobre 2025 e depositata il 26 gennaio 2026.
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