Ordinanza n. 252/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dalla stessa candidata alla prova preselettiva, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorché non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. - del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, nella parte in cui non include la ricorrente, nonché voto della prova preselettiva e quesiti di logica somministrati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta, contestando il punteggio ottenuto nella prova preselettiva e la legittimità dei quesiti di logica, oltre agli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la rettifica del punteggio e il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova scritta. In sede cautelare ha dedotto la prossimità del proprio punteggio alla soglia di ammissione, la peculiarità dei quesiti contestati e l'imminenza della prova scritta, fissata per il 19 e 20 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei limiti dell'interesse della ricorrente, disponendo esclusivamente la sua ammissione con riserva alla prova scritta. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella peculiarità dei quesiti contestati e nell'assenza di puntuali controdeduzioni dell'Amministrazione. Il periculum in mora è stato riconosciuto in ragione dell'imminenza della prova scritta e della necessità di evitare il consolidarsi di una situazione difficilmente reversibile. Il giudice ha ritenuto che l'ammissione con riserva non producesse pregiudizi per l'Amministrazione prevalenti rispetto all'interesse della candidata. Non è stata disposta, in questa fase, la definitiva rettifica del punteggio né l'annullamento degli atti impugnati. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la valutazione e l'adozione della tutela cautelare.
art. 30 c.p.a.
La ricorrente ha formulato una domanda di risarcimento in forma specifica; l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la prossimità del punteggio del candidato alla soglia di ammissione, associata alla contestazione di quesiti peculiari e all'assenza di puntuali controdeduzioni dell'amministrazione, può integrare il fumus boni iuris necessario per l'ammissione cautelare con riserva alla prova successiva.
- L'imminenza della prova concorsuale può integrare il periculum in mora quando l'esclusione impedirebbe al candidato di partecipare e determinerebbe una situazione non facilmente reversibile.
- L'ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere disposta quando consenta di preservare l'utilità della decisione di merito senza arrecare all'amministrazione un pregiudizio prevalente nel bilanciamento degli interessi.
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