Sentenza del 30/03/2021 n. 8719 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione delle imposte ipotecarie e catastali liquidate in misura proporzionale sull'atto del 16.12.2011 di ritrasferimento ai disponenti di beni provenienti dai Trust Alfa e Beta (istituiti il 5.5.2006 sotto la Trusts Jersey Law 1984). I beneficiari avevano irrevocabilmente rinunciato alla loro posizione ai sensi dell'art. 10A della legge di Jersey, con conseguente ritorno dei beni ai disponenti; l'Agenzia ha ritenuto tale retrocessione un trasferimento definitivo soggetto a imposta proporzionale, mentre il ricorrente ha sostenuto che si trattava di un effetto automatico del fallimento del trust (resulting trust) e che, quindi, le imposte dovevano essere applicate in misura fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Notaio, cassando la sentenza della CTR e decidendo nel merito. Ha affermato che il conferimento al trustee ha natura segregativa e non comporta attribuzione definitiva di ricchezza al trustee; la tassazione proporzionale scatta solo con l'effettivo trasferimento definitivo al beneficiario finale. Nel caso di rinuncia di tutti i beneficiari, determinandosi il 'failure' del trust, i beni ritornano automaticamente al disponente (automatic resulting trust) e la retrocessione è neutrale ai fini della capacità contributiva: pertanto le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa e non proporzionale. Sono compensate le spese di lite.
Norme richiamate
D.L. n. 262/2006, art. 2 (commi rilevanti)
istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione richiamando il D.lgs. n. 346/1990
Stabilisce l'ambito impositivo esteso ai vincoli di destinazione; la Corte interpreta però che l'imposta si realizza solo con il trasferimento definitivo di ricchezza (attribuzione patrimoniale stabile) e non con l'atto istitutivo/dotazione del trust, salvo il caso di effettivo trasferimento al beneficiario.
D.lgs. n. 346/1990 (Testo unico imposte successioni e donazioni), art. 1 e altre disposizioni
richiamato dalla novella del 2006
Usato come criterio interpretativo per definire la natura del presupposto d'imposta; la Corte rileva che mancano gli elementi della liberalità e dell'effettivo arricchimento al momento della retrocessione quando questa è effetto automatico del fallimento del trust.
Trusts (Jersey) Law 1984, art. 10A
prevede che un beneficiario può rinunciare definitivamente o temporaneamente alla posizione giuridica di beneficiario
La Corte rileva che la rinuncia collettiva dei beneficiari, ove prevista o possibile, può determinare il fallimento del trust e il ritorno automatico dei beni al disponente (resulting trust), con conseguenze fiscali neutre rispetto all'imposta proporzionale.
Trusts (Jersey) Law 1984, art. 42
disciplina la situazione in cui una posizione giuridica si estingue, un trust cessa o non vi è un beneficiario, prevedendo che i beni siano tenuti in trust a disposizione del disponente
Supporta l'idea che in caso di cessazione o mancanza di beneficiario i beni possono tornare al disponente secondo la legge di Jersey, confermando l'esistenza del fenomeno del 'return' senza che ciò implichi una nuova attribuzione imponibile.
Trusts (Jersey) Law 1984, art. 43
consente ai beneficiari, se tutti esistono e sono capaci, di chiedere la cessazione del trust e la distribuzione anticipata del fondo
La Corte distingue questa ipotesi dalla fattispecie in esame: l'art. 43 consente la distribuzione ai beneficiari, non il ritorno al disponente; nel caso trattato il ritorno al disponente deriva dal 'failure' per mancanza di beneficiari.
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 e Legge di ratifica n. 364/1989
Convenzione sul riconoscimento dei trusts e sulla legge applicabile
Fornisce il contesto di riconoscimento del trust in Italia: riconosciuto il carattere segregativo dei beni affidati al trustee e la natura transitoria dell'intestazione al trustee, con effetti anche ai fini fiscali.
Art. 2645-ter c.c. e disciplina dei vincoli di destinazione
richiamato nel ragionamento sui vincoli di destinazione
Colloca il trust nell'ambito più ampio dei vincoli di destinazione; la segregazione non comporta per sé un trasferimento definitivo imponibile.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 975/2018, n. 16699/2019, n.19167/2019)
sentenze citate in motivazione
Confermano l'orientamento secondo cui l'atto di dotazione al trustee non realizza un trasferimento definitivo ai fini delle imposte di registro e ipocatastali; l'imposta proporzionale è dovuta solo con l'attribuzione finale al beneficiario.
Principio costituzionale art. 53 Cost.
richiamato rispetto al principio di capacità contributiva
La Corte usa il principio per argomentare che la tassazione proporzionale richiede un effettivo incremento patrimoniale e non può basarsi su meri atti formali o su retrocessioni automatiche che non esprimono capacità contributiva.
Massime di principio
- Il conferimento di beni al trustee, se disciplinato come segregazione vincolata, ha natura prevalentemente funzionale/trasitoria e non costituisce trasferimento definitivo imponibile; pertanto, in quella fase si applicano generalmente imposte fisse (registro, ipotecarie, catastali) e non imposte proporzionali.
- La tassazione proporzionale delle imposte di successione/donazione e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale si realizza solo con l'effettivo trasferimento definitivo di ricchezza al beneficiario finale, non con la costituzione o la dotazione del trust.
- Se tutti i beneficiari rinunciano e il trust 'fails' (assenza di beneficiario o impossibilità di realizzare lo scopo), può determinarsi un automatic resulting trust: il ritorno dei beni al disponente è un effetto automatico della legge del trust (e non un nuovo atto liberale) e pertanto è neutrale ai fini della capacità contributiva, imponendosi solo imposte in misura fissa per gli atti formali.
- È essenziale verificare il contenuto dell'atto costitutivo del trust e la legge applicabile: se la legge del trust o l'atto prevedono modalità diverse di cessazione, distribuzione o rinuncia, l'effetto fiscale può cambiare; la qualificazione dipende quindi dalla normativa sostanziale applicabile e dalle clausole contrattuali/atto istitutivo.
- In presenza di rinuncie collettive dei beneficiari, va accertato se i beneficiari erano nominativamente individuati o categoria aperta: la mancanza di complete individuazione può incidere sulla validità della rinuncia e sulla dinamica del ritorno dei beni.
- Per minimizzare il rischio di contestazioni fiscali, chi struttura un trust dovrebbe prevedere clausole chiare sull'eventualità di rinunce, sulla destinazione residuale dei beni e sugli effetti formali della retrocessione (anche prevedendo disposizioni che chiariscano la neutralità fiscale se compatibile con l'ordinamento applicabile).
- La giurisprudenza amministrativa e contabile non è del tutto univoca; pertanto, in casi nuovi o transnazionali è probabile una fase di contenzioso: documentare e motivare la natura giuridica del trasferimento è fondamentale.
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