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Ordinanza

Ordinanza n. 258/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 54876 del 15.10.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202514936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia della formazione professionale e dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per una classe di concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato sulla mancanza dell'attestazione del competente Ministero romeno della Pubblica Istruzione, denominata "Adeverinta", recante la disciplina insegnabile, la fascia di età degli alunni e i programmi formativi completi. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, che il rigetto fondato sul solo rilievo formale dell'assenza di tale documento non appare conforme ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che impongono una valutazione concreta e individuale dei titoli formativi acquisiti, inclusi i livelli "Nivel" e gli altri diplomi certificati da ulteriori attestazioni. È stato inoltre dedotto che la ricorrente aveva prodotto parte della documentazione richiesta durante il procedimento, aveva chiesto una proroga per la documentazione residua e che il Ministero aveva comunicato la richiesta di integrazione, per la prima volta, oltre un anno dopo la presentazione dell'istanza. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunque depositato l'Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno il 30 ottobre 2025, con traduzione italiana. La domanda cautelare è stata sostenuta anche dal pregiudizio derivante dall'incidenza del diniego sugli incarichi lavorativi in essere o futuri, condizionati al riconoscimento del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati ai fini del riesame dell'istanza di riconoscimento da parte del Ministero. La sospensione è stata disposta sulla base di un fumus boni iuris, ravvisato nella possibile non conformità del diniego ai principi che impongono una valutazione concreta e individuale della formazione professionale estera, nonché nella tardiva richiesta di integrazione documentale rispetto ai termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE. Il giudice ha considerato anche il fatto sopravvenuto del deposito dell'Adeverinta completa e il periculum in mora, individuato nel rischio di pregiudizio per gli incarichi lavorativi della ricorrente. La misura non comporta il riconoscimento diretto dell'abilitazione, ma impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza. La trattazione di merito è stata fissata per il 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda sospensiva dopo una delibazione sommaria del fumus e del pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto.

  • direttiva 2005/36/CE

    I termini previsti dalla direttiva rilevano rispetto alla tardiva richiesta ministeriale di integrazione documentale, comunicata oltre un anno dopo la presentazione dell'istanza di riconoscimento.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'amministrazione non può fondare il rigetto esclusivamente sulla mancanza formale di una specifica attestazione, quando l'interessato abbia prodotto altri titoli e documenti idonei a consentire l'accertamento delle competenze professionali acquisite.
  • La valutazione dei titoli professionali esteri deve essere concreta, individuale e complessiva, considerando i diversi livelli formativi e i diplomi prodotti dall'interessato, anziché limitarsi alla verifica isolata della presenza di un singolo documento.
  • La richiesta di integrazione documentale nell'ambito del procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali deve essere formulata nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE; una richiesta comunicata per la prima volta oltre un anno dopo la presentazione dell'istanza può risultare incompatibile con tali termini.
  • La produzione in giudizio del documento mancante non determina automaticamente il riconoscimento della qualifica, ma impone all'amministrazione, ove il diniego sia stato sospeso, di riesaminare l'istanza alla luce della documentazione complessivamente disponibile.
  • In sede cautelare, il rischio che il diniego di riconoscimento incida su incarichi lavorativi in essere o futuri, subordinati al riconoscimento del titolo abilitante, può integrare un pregiudizio grave e giustificare la sospensione dell'atto ai fini del riesame.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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