Messaggio numero 3190 del 22-08-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce indicazioni operative sulle trattenute applicabili alle pensioni liquidate in regime di totalizzazione o cumulo: cessione del quinto, recupero di finanziamenti traslati dallo stipendio, indebiti pensionistici e TFS/TFR, indebiti post mortem, pignoramenti, APE volontario e sociale, assegni e oneri da riscatto. Vengono precisati limiti, criteri di calcolo, soggetti coinvolti e modalità di recupero, con richiamo alle principali norme e circolari di riferimento.
Gestione delle trattenute sulle pensioni in totalizzazione e cumulo
Gestione delle trattenute sulle pensioni in totalizzazione e cumulo
Il documento fornisce istruzioni sulle modalità di gestione delle trattenute che possono gravare sulle pensioni erogate in regime di totalizzazione o di cumulo. Le indicazioni riguardano sia le trattenute collegate a finanziamenti e recuperi di somme, sia quelle derivanti da procedure esecutive, assegni e riscatti, con l’obiettivo di uniformare il trattamento delle prestazioni anche quando le quote sono a carico di soggetti diversi dall’Inps.
Premessa e ambito applicativo
Con la Determinazione presidenziale n. 32 del 28 marzo 2018 è stata adottata la Convenzione quadro per l’erogazione delle pensioni in regime di totalizzazione ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il messaggio chiarisce che le regole illustrate si applicano alle trattenute insistenti sulle pensioni di tali tipologie, anche quando le quote pensionistiche siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti o Casse professionali.
Trattenute per cessione del quinto della pensione
Per i contratti di finanziamento stipulati dai titolari di pensione, la quota cedibile deve rispettare i limiti ordinari:
- non può superare un quinto dell’importo della pensione, al netto delle trattenute aventi natura prioritaria;
- deve essere sempre salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge.
Nel caso di pensioni in totalizzazione o cumulo, la quota cedibile va calcolata sull’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, indipendentemente dal fatto che le quote siano erogate dall’Inps e/o da altri enti o casse, e anche se non vi è alcuna quota a carico Inps. Il piano di ammortamento resta ancorato al contratto di finanziamento stipulato sulla base della quota cedibile rilasciata, e le trattenute mensili devono rispettare tali limiti.
Le medesime regole si applicano anche ai prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
Finanziamenti erogati in attività di servizio e traslati su pensione
Per i finanziamenti già stipulati durante il servizio, erogati dietro cessione del quinto dello stipendio, il recupero avviene traslando il residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento. Anche in questo caso rileva l’importo complessivo della pensione, a prescindere dalla presenza o meno di quote Inps.
Se la pensione non è sufficientemente capiente e non è possibile rispettare i limiti indicati per la cessione del quinto:
- la rata originariamente pattuita deve essere rimodulata in diminuzione.
Se in un momento successivo il quinto cedibile aumenta, anche per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico di altri enti o casse, la trattenuta può essere aumentata, ma solo fino al limite della rata originariamente pattuita.
Anche per questa fattispecie le stesse regole valgono per i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
Recupero di somme dovute all’Inps per indebiti pensionistici e TFS/TFR
Le somme indebitamente erogate e derivanti da quote di pensioni relative alle gestioni pensionistiche Inps, oppure da prestazioni di TFS/TFR, sono recuperate sulla sola quota di pertinenza dell’Istituto.
Il calcolo del quinto da trattenere sulla sola quota Inps, così come la salvaguardia del trattamento minimo, devono però essere riferiti al totale delle quote in pagamento.
Se il debito riguarda quote di competenza di Enti o Casse indebitamente erogate, il recupero deve essere effettuato direttamente dagli stessi Enti o Casse.
Indebiti post mortem
Per i ratei di pensione disposti o pagati successivamente al decesso del pensionato, la restituzione delle somme all’Ente/Cassa avviene sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti eventualmente pervenuti dagli Istituti pagatori, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione citata.
Le somme vengono restituite:
- con cadenza semestrale;
- in proporzione agli importi di propria pertinenza;
- solo se l’importo da accreditare non è inferiore a € 12.
In caso di riaccredito parziale, gli importi sono accreditati agli Enti/Casse sempre in proporzione alle rispettive quote, purché ciascuna somma sia almeno pari a € 12.
Se il riaccredito è parziale oppure manca del tutto entro 6 mesi dall’invio telematico della richiesta, l’Inps deve darne comunicazione agli Enti/Casse affinché possano procedere direttamente al recupero totale o differenziale delle somme di propria pertinenza.
Pignoramenti presso terzi
La pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, pur essendo un unico trattamento pensionistico composto da più pro-rata, è pignorabile in caso di procedure esecutive promosse da terzi.
Si applicano le modalità di calcolo previste per i redditi di pensione dall’art. 545, comma 7, c.p.c., come modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
L’imponibile è costituito:
- dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di accantonamento;
- successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.
Nella dichiarazione di quantità di cui all’art. 547 c.p.c., oltre a eventuali pignoramenti precedenti o trattenute già gravanti sul trattamento, l’Istituto deve specificare che la pensione è erogata in regime di totalizzazione o di cumulo, così da consentire al creditore pignoratizio di agire anche sulle ulteriori quote che matureranno successivamente e che sono di competenza di altri Enti/Casse.
APE volontario
In presenza di pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, il recupero dell’APE volontario avviene con le medesime modalità previste per le pensioni ordinarie, cioè mediante 240 rate.
Il documento richiama, in materia, la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 e il messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018.
APE sociale indebitamente erogato
Le somme corrisposte in eccedenza a titolo di APE sociale sono recuperate sul trattamento pensionistico liquidato in regime di totalizzazione o di cumulo secondo le indicazioni della circolare n. 100 del 16 giugno 2017.
Il calcolo della trattenuta deve considerare tutte le quote in pagamento, comprese quelle riconducibili ad altri Enti/Casse, e deve essere pari a un quinto dell’importo totale, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo.
Assegni alimentari e di mantenimento
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo possono gravare trattenute per:
- assegni alimentari;
- assegni di mantenimento disposti con provvedimenti giudiziali.
Possono inoltre trovare applicazione le trattenute previste:
- dall’art. 8, comma 3, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in caso di scioglimento del matrimonio, quando il coniuge avente diritto, dopo la messa in mora del coniuge obbligato, notifica il provvedimento ai terzi tenuti a corrispondere somme periodiche;
- dall’art. 8, comma 4, della medesima legge, qualora il terzo non adempia, con conseguente azione diretta esecutiva del coniuge creditore;
- dall’art. 156, comma 6, c.c., in caso di separazione dei coniugi, quando il giudice ordina ai terzi di versare direttamente una parte delle somme all’avente diritto.
Per queste fattispecie, i limiti sono i seguenti:
- in caso di esecuzione di provvedimento giudiziale, le trattenute devono essere effettuate secondo le specifiche statuizioni del provvedimento stesso;
- per le trattenute ex art. 8, comma 3, della legge n. 898/1970, il limite massimo è pari alla metà dell’importo pensionistico in pagamento riferito al totale delle quote; se la pensione aumenta per effetto della maturazione di ulteriori quote a carico di altri enti o casse, il limite massimo della trattenuta varia proporzionalmente;
- per le somme da corrispondere ai sensi dell’art. 156, comma 6, c.c., le trattenute devono seguire le prescrizioni dell’Autorità giudiziaria.
Oneri da riscatto ai fini pensionistici
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur composto da vari pro-rata, non si applicano le discipline specifiche delle singole gestioni previdenziali in materia di versamento degli oneri da riscatto.
In assenza di una espressa previsione normativa, non possono quindi essere operate trattenute sulla pensione per il pagamento di oneri di riscatto. Tali oneri devono essere integralmente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Se è in corso un pagamento rateale, affinché il periodo da riscattare sia interamente valutato, il soggetto richiedente deve corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In mancanza, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili solo per la durata corrispondente all’importo effettivamente versato.
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