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Messaggio

Messaggio numero 3224 del 30-08-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che l’elemento perequativo introdotto dai CCNL 2016-2018 del pubblico impiego è imponibile ai fini pensionistici e per alcune gestioni previdenziali, ma non rileva ai fini TFS/TFR né in altre basi di calcolo espressamente indicate. Precisa inoltre i casi di spettanza, la durata limitata dell’erogazione e i riferimenti contrattuali e normativi di esclusione dal computo.

Chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo dei CCNL 2016-2018

Chiarimenti sull’elemento perequativo nei CCNL 2016-2018

Il documento fornisce chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva della voce stipendiale denominata "elemento perequativo", introdotta dai rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici. L’intervento si concentra sia sulla spettanza dell’emolumento sia sul suo trattamento ai fini pensionistici e del fine servizio/fine rapporto.

Ambito contrattuale e caratteristiche dell’emolumento

L’elemento perequativo è stato introdotto nei seguenti CCNL del pubblico impiego:

  • art. 75 del CCNL comparto "Funzioni Centrali";
  • artt. 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL comparto "Istruzione e Ricerca";
  • art. 66 del CCNL comparto "Funzioni Locali";
  • art. 78 del CCNL comparto "Sanità".

Il documento evidenzia che l’emolumento è corrisposto per un periodo limitato, con pagamento mensile da marzo a dicembre 2018. Spetta per periodi di lavoro superiori a 15 giorni.

Non è invece dovuto:

  • per periodi di lavoro mensili inferiori a 15 giorni;
  • nei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare;
  • in caso di aspettative o congedi non retribuiti;
  • in altre ipotesi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa.

Sono fatte salve le specifiche eccezioni previste per il personale della scuola e degli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie, richiamate dall’art. 37, comma 4, e dall’art. 107, comma 4, del CCNL Istruzione e Ricerca, sezione Scuola e Afam.

Imponibilità ai fini pensionistici

Per l’individuazione dell’imponibile pensionistico viene richiamato il D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha introdotto l’armonizzazione tra base imponibile fiscale e previdenziale, secondo il principio di unificazione delle basi imponibili. Il documento ricorda che l’art. 6 del medesimo decreto stabilisce che, dal 1° gennaio 1998, sono utili a pensione gli emolumenti di cui agli artt. 49 e 51 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Sulla base dell’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente prevista dal TUIR, l’elemento perequativo è qualificato come imponibile ai fini pensionistici. Di conseguenza:

  • concorre alla determinazione dell’imponibile pensionistico;
  • concorre anche alla base imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • concorre all’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP).

Esclusioni dal computo pensionistico specifico

Pur essendo imponibile ai fini pensionistici in generale, il documento chiarisce che l’elemento perequativo non è computabile:

  • ai fini della base annua maggiorabile del 18% di cui all’art. 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • tra le voci retributive di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, cioè nella cosiddetta quota A.

Ne deriva che l’elemento perequativo non rientra neppure nella cosiddetta "retribuzione virtuale" da assumere a riferimento in caso di assenza per malattia. Il documento richiama la circolare n. 13 del 28 maggio 2009 dell’ex Inpdap, secondo cui la retribuzione virtuale per la malattia è data dalle voci retributive concorrenti alla quota A di pensione. Poiché l’elemento perequativo non rientra in tale novero, non va considerato nella retribuzione virtuale.

Inoltre, lo stesso non deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta o nulla previste da:

  • D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
  • legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • art. 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

Trattamento ai fini del TFS e del TFR

Il documento precisa che l’elemento perequativo non concorre alla determinazione dei trattamenti di fine servizio, né ai fini del TFS né ai fini del TFR. Di conseguenza, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.

Per il TFS, vengono richiamati i principi di riserva di legge e tassatività: sono utili solo le voci previste dalle normative primarie, in particolare dall’art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, con richiamo anche alla giurisprudenza citata nel testo.

Per il TFR dei pubblici dipendenti, la base di riferimento è costituita dalle voci indicate dall’art. 4, comma 1, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999, richiamato dall’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Anche sotto questo profilo l’elemento perequativo resta escluso.

Conferma nelle clausole contrattuali di esclusione

Il documento sottolinea che i CCNL di rinnovo escludono espressamente l’elemento perequativo dal computo ai fini dell’indennità di buonuscita o di anzianità, dell’indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto. Le clausole richiamate sono:

  • CCNL Funzioni Centrali: art. 75, comma 2, e art. 74, comma 2, secondo periodo;
  • CCNL Istruzione e Ricerca: art. 37, comma 2, e art. 36, comma 2, secondo periodo; art. 62, comma 2, e art. 61, comma 2, secondo periodo; art. 88, comma 2, e art. 87, comma 2, secondo periodo; art. 93, comma 2, e art. 92, comma 2, secondo periodo; art. 107, comma 2, e art. 106, comma 2, secondo periodo;
  • CCNL Sanità: art. 78, comma 2, e art. 77, comma 1, secondo periodo;
  • CCNL Funzioni Locali: art. 66, comma 2, e art. 65, comma 2, secondo periodo.

Conclusioni operative

In sintesi, l’elemento perequativo:

  • è dovuto solo in presenza delle condizioni contrattuali previste;
  • è imponibile ai fini pensionistici e per alcune gestioni previdenziali collegate;
  • non incide sulla base annua maggiorabile del 18%, sulla quota A, sulla retribuzione virtuale per malattia, sulla contribuzione figurativa in specifiche assenze, né sui trattamenti di fine servizio o di fine rapporto.

Il documento ha quindi natura chiarificatrice e conferma una distinzione netta tra imponibilità previdenziale generale e esclusione dalle basi di calcolo specifiche per TFS/TFR e altri istituti indicati.

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