Risposta n. 86 del 4/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRimborsi derivanti da periodi di doppia contribuzione a due diversi Enti previdenziali in parte già dedotti in anni precedenti– Modalità di tassazione
Il quesito
Se le somme rimborsate nel 2023 corrispondenti a contributi che in passato hanno concorso al reddito (parzialmente dedotti) possano essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. n‑bis) o, per opzione, a tassazione ordinaria e/o rientrare nel regime sostitutivo 'flat tax incrementale' per il 2023; e se le somme restituite relative a contributi non dedotti debbano essere tassate nell'anno di restituzione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante propone di: 1) far concorrere al reddito 2023 le somme corrispondenti ai contributi precedentemente dedotti (e assoggettarle a tassazione separata ex art.17 n‑bis o, per opzione, a tassazione ordinaria); 2) ritenere la restante parte (contributi non dedotti) alternativamente esente, non riconducibile a categorie reddituali ovvero qualificabile come reddito professionale non imponibile in quanto correlata a costi già dedotti; 3) applicare, ove possibile, per la quota tassabile l'opzione per il regime sostitutivo previsto dalla legge n.197/2022.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che il contribuente può rinunciare alla tassazione separata ex art.17 comma 1 lett. n‑bis (come previsto dal comma 3) e far concorrere nel 2023 le somme rimborsate corrispondenti a contributi precedentemente dedotti; tali somme, però, concorrono al reddito complessivo e non al reddito di lavoro autonomo e quindi non rilevano ai fini della 'flat tax incrementale' per il 2023. Le somme rimborsate relative a contributi non dedotti nei periodi di versamento non rientrano nell'ambito dell'art.17 n‑bis e, non essendo riconducibili a categorie reddituali dell'art.6 del TUIR, non hanno rilevanza ai fini IRPEF. Il parere è reso sulla base degli elementi forniti dall'istante.
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