Cassazione Penale, Sentenza n. 26443/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra tre reati e rideterminato la pena complessiva, deducendo violazione di legge (artt. 81 e 133 cod. pen.) e violazione di norme processuali (artt. 125, 444 e 671 cod. proc. pen.). In particolare censura l'erronea determinazione della frazione di aumento applicata al reato-satellite giudicato con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe applicato la diminuzione proporzionale prevista per il rito alternativo (ossia la riduzione ex art. 444), né motivato se tale riduzione fosse stata tenuta in conto nel calcolo dell'aumento;
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte qua. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, nel calcolare la pena unica per reati posti in continuazione tra rito ordinario e patteggiamento, è obbligato a mantenere la riduzione riconosciuta con la sentenza di patteggiamento e a utilizzare la pena ridotta come base di calcolo per l'aumento relativo al reato-satellite. Poiché l'ordinanza impugnata non chiariva se e come fosse stata applicata tale riduzione al reato giudicato con il rito del patteggiamento (sentenza del 4/5/2011), la motivazione è risultata carente. Perciò la Corte ha annullato in parte l'ordinanza limitatamente all'aumento relativo al reato patteggiato e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice dell'Udienza Preliminare di Pescara, in diversa persona fisica, perché colmi la lacuna attenendosi ai principi di diritto enunciati;
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena unica in caso di continuazione; la Corte richiama il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena tenendo conto, nella commisurazione degli aumenti per i reati-satellite, delle pene effettivamente applicate in sede di cognizione, comprensive della riduzione concessa per il rito del patteggiamento.
art. 133 cod. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte lo evoca nell'ambito delle regole sul cumulo/quantificazione delle pene, pur concentrandosi in motivazione soprattutto sui principi ricavabili dall'art. 81 e dall'art. 444 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento che prevede la riduzione di pena come contropartita del rito speciale; la Corte afferma che tale diminuzione ha natura processuale e il giudice dell'esecuzione è obbligato a mantenerla e a considerarla quale base per il calcolo dell'aumento nei reati-satellite.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso (probabilmente in relazione alla competenza o alla pronuncia del GUP); dalla Corte non emergono applicazioni specifiche diverse da quanto già detto circa la corretta motivazione e rispetto dei limiti procedurali.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti procedurali nella rideterminazione della pena in sede esecutiva; la Corte segnala che il giudice deve rispettare i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e dall'art. 671, comma 2, c.p.p. nel rideterminare l'aumento per i reati-satellite.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Norma regolante ipotesi particolari di calcolo quando la pena è stata determinata su richiesta delle parti; citata dalla Corte per distinguere i casi in cui la riduzione non possa essere estesa oltre i reati oggetto del rito speciale.
Massime di principio
- Quando tra reati unificati in continuazione vi è almeno un reato giudicato con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la riduzione di pena concessa con il patteggiamento va mantenuta dal giudice dell'esecuzione e usata come base per ogni calcolo collegato a quel reato.
- Se il reato patteggiato è considerato il più grave, la pena unica va calcolata a partire dalla pena già ridotta; se è satellite, l'aumento deve essere commisurato alla pena determinata in cognizione comprensiva della riduzione.
- Il giudice dell'esecuzione deve spiegare esplicitamente nella motivazione se e come ha applicato la diminuzione derivante dal patteggiamento; l'assenza di tale spiegazione comporta annullamento e rinvio per integrazione della motivazione.
- La riduzione prevista dal rito speciale ha natura processuale e non può essere estesa arbitrariamente oltre i limiti delle singole sentenze che l'hanno concessa; il giudice non può sostituire tacitamente la base di calcolo senza adeguata motivazione.
- In caso di contrasto di giurisprudenza, il principio operativo è comunque quello di rispettare i limiti degli artt. 81 cod. pen. e 671 c.p.p. e di non applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella concretamente irrogata con la sentenza di cognizione.
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