Circolare numero 46 del 18-02-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei (CONFEURO) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFEURO per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono chiarite le modalità di esazione, la misura del contributo, i costi del servizio, le regole di riversamento all’associazione, le clausole di salvaguardia e le disposizioni in materia di dati personali. Sono inoltre fornite le istruzioni operative e contabili, con l’istituzione del codice causale W360 e dei conti GPA25463, GPA35463 e GPA11463, nonché gli adempimenti di rendicontazione annuale delle strutture territoriali.
Convenzione INPS-CONFEURO per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-CONFEURO per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 16 dicembre 2014 tra INPS e la Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi dei Lavoratori Europei (CONFEURO), approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, relativa alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Ambito e modalità di riscossione
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’associazione avviene da parte dell’INPS contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
La circolare precisa che l’esazione del contributo insieme ai contributi obbligatori non ne muta la natura volontaria; di conseguenza, per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di riscossione coattiva del contributo associativo.
Misura del contributo e regole di imputazione
Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS.
Qualora il datore di lavoro non versi integralmente, entro le scadenze di legge, i contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e degli eventuali oneri accessori.
L’Istituto non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
I costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta; dalla ricezione di tale comunicazione l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Sono inoltre posti a carico dell’associazione, oltre alle spese, tutti gli altri oneri, anche fiscali, connessi alla convenzione.
Riversamento delle somme e gestione degli importi minimi
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione, senza corresponsione di interessi o altri titoli aggiuntivi, le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione.
Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare versato.
Se l’acconto periodico dovuto risulta inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a euro 50,00. È inoltre esclusa responsabilità dell’INPS per ritardi nelle rimesse dovuti a difficoltà operative connesse alle prioritarie esigenze istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato, e l’associazione lo riconosce espressamente, da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, verso terzi e verso chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione.
In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS resta estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, incluso l’eventuale rimborso delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve rimborsare all’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute qualora l’INPS sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse a tali rapporti; il rimborso è quantificato secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. È altresì prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte, con preavviso di almeno 60 giorni e comunicazione da effettuarsi con raccomandata A/R o PEC.
L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione eventualmente necessaria.
Istruzioni operative per il flusso UNIEMENS
Per le imprese aderenti alla CONFEURO è attribuito il codice di nuova istituzione "W360". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale "W360", avente significato di "Ass. Contr. CONFEURO", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni operative.
I contributi di assistenza contrattuale esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25463. La procedura genera contestualmente la scrittura in partita doppia GPA35463 a GPA11463 per un importo pari a quello evidenziato in avere sul conto GPA25463.
I saldi dei conti GPA25463 e GPA35463 devono restare costantemente concordi. Per garantire tale concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalla ripartizione delle denunce contributive pervenute tramite UNIEMENS, i conti GPA25463 e GPA35463 devono essere movimentati con il codice documento "95" esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Aspetti contabili, reportistica e rendicontazione
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia: una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una seconda copia va all’ufficio competente per la contabilità della sede; una terza copia resta agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I versamenti sono imputati in dare al conto GPA11463, mentre a tale conto devono essere addebitate anche le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto 24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228.
L’eventuale saldo del conto GPA11463 risultante a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio mediante la specifica procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONFEURO un apposito rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle imprese; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.
Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11463, GPA25463 e GPA35463.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
Il 16 dicembre 2014 INPS e CONFEURO hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e riconducibili alla legge n. 311/1973.
Modalità di riscossione tramite UNIEMENS
La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. Il versamento del contributo resta di natura volontaria e l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se i contributi obbligatori non sono versati integralmente entro i termini, la quota indicata come contributo di assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali accessori. L’Istituto non svolge controlli diretti sui datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Costi del servizio e facoltà di recesso
Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 e fissato in euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, incluso quello fiscale.
Riversamento delle somme all’associazione
INPS versa alla sede nazionale di CONFEURO, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS, le somme riscosse al netto dei costi del servizio. Le strutture periferiche forniscono anche i dati delle imprese versanti, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di almeno tale importo. Il ritardo nei riversamenti per difficoltà operative non comporta responsabilità per l’Istituto.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
INPS è esonerato da responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto in caso di contenzioso e INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, requisiti mancanti, irregolarità, conflitti di interesse o nuove esigenze normative.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a sicurezza, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni operative UNIEMENS e codice causale W360
Per le imprese aderenti a CONFEURO è istituito il codice causale di nuova istituzione "W360", con significato "Ass. Contr. CONFEURO". Nel flusso UNIEMENS il contributo è esposto tramite tale codice e i relativi importi sono imputati al conto GPA25463; la procedura genera la scrittura in partita doppia GPA35463 a GPA11463 per lo stesso importo. I saldi dei conti GPA25463 e GPA35463 devono coincidere e i movimenti con codice documento "95" devono avvenire solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Aspetti contabili, reportistica e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità e una per gli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi movimenti contabili interessano i conti GPA11463, 24042 e GPA25228. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono inviare a CONFEURO un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. I conti di nuova istituzione sono indicati nell’allegato n. 2.
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