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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2291

Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per chiarire il trattamento dell’esaclorobenzene. Introduce un valore limite UTC di 10 mg/kg per la sua presenza in sostanze, miscele o articoli, al fine di semplificare l’applicazione della disciplina e dare certezza giuridica agli operatori. La misura si inserisce nel quadro degli impegni dell’Unione derivanti dalla Convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per introdurre un limite UTC di 10 mg/kg per l’esaclorobenzene.

Ambito di applicazione

Si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, nell’ambito del mercato interno dell’Unione e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nello Spazio economico europeo. La modifica riguarda la classificazione della sostanza nell’allegato I e, in particolare, la deroga/precisazione relativa alla presenza come contaminante non intenzionale in tracce (UTC) fino a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per l’esaclorobenzene

Il regolamento delegato (UE) 2022/2291 interviene sul quadro unionale relativo agli inquinanti organici persistenti, modificando l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 in relazione all’esaclorobenzene. Il provvedimento si colloca nel contesto degli impegni internazionali dell’Unione derivanti dalla Convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2019/1021 vieta, in linea generale, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze incluse nell’allegato I, salvo le eccezioni di cui all’articolo 4. Nel sistema originario, l’esaclorobenzene figurava già nell’allegato I senza un valore limite specifico come contaminante non intenzionale in tracce (UTC). La Commissione ha rilevato che la sostanza può essere presente come impurità in diverse categorie di prodotti, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici, toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche.

Modifica introdotta

La modifica consiste nell’inserimento, nella quarta colonna della voce relativa all’esaclorobenzene nell’allegato I, parte A, di una precisazione espressa: ai fini di tale voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg, vale a dire 0,001 % in peso. In sostanza, il regolamento fissa un limite UTC che consente di determinare con maggiore certezza quando la presenza della sostanza sia compatibile con la disciplina derogatoria prevista dal regolamento di base.

Finalità pratica per gli operatori

La ratio dichiarata è duplice: chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione delle regole da parte degli operatori economici e delle autorità di controllo. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese che immettono sul mercato sostanze, miscele o articoli, il dato rilevante è la soglia di 10 mg/kg, che costituisce il parametro di riferimento per qualificare la presenza di esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce nel perimetro dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1021.

Entrata in vigore

Il regolamento delegato è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori misure nazionali di recepimento, trattandosi di regolamento UE immediatamente vincolante.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento delegato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, che le consente di modificare l’allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico. La modifica è finalizzata a chiarire la disciplina dell’esaclorobenzene e a facilitare l’applicazione pratica delle regole sugli inquinanti organici persistenti.

Limite UTC per l’esaclorobenzene

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, alla voce relativa all’esaclorobenzene è inserita una precisazione secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica quando l’esaclorobenzene è presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg, corrispondenti a 0,001 % in peso.

Effetto sulla disciplina dei divieti

Il regolamento di base vieta, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, salvo le deroghe previste dall’articolo 4. La modifica non introduce un nuovo divieto, ma specifica il trattamento dell’esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce entro la soglia indicata.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheinquinanti organici persistentimercato interno

Testo integrale

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