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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 19 febbraio 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Contenuto e modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonchè contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A01268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina requisiti, domanda, presentazione, contributo, istruttoria e decorrenza dell’abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione per attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità. Prevede un regime transitorio per revisori iscritti entro il 1° gennaio 2026 e una procedura anticipata per specifici incarichi. Le variazioni dei dati devono essere comunicate entro 30 giorni.

Abilitazione dei revisori legali all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

Abilitazione all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

Il decreto definisce le modalità per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in attuazione del decreto legislativo n. 39/2010. Disciplina inoltre gli aggiornamenti delle informazioni degli abilitati e la cancellazione volontaria dall’abilitazione.

Soggetti ammessi e requisiti

Possono chiedere l’abilitazione:

  • i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010, compresi coloro che non si avvalgono del regime transitorio;
  • i revisori di uno Stato membro dell’Unione europea e i revisori di Paesi terzi, secondo modalità da stabilire con regolamento;
  • le imprese di revisione legale di altri Stati membri dell’Unione europea, secondo modalità da stabilire con regolamento;
  • i revisori iscritti nel Registro entro il 1° gennaio 2026, alle condizioni della disciplina transitoria del decreto legislativo n. 125/2024.

Il revisore della sostenibilità è il revisore legale abilitato anche a svolgere l’attestazione. Se l’incarico è affidato a una società di revisione, sono responsabili dell’incarico i revisori della sostenibilità designati dalla società che lo eseguono e sottoscrivono la relazione.

Contenuto della domanda

I revisori iscritti nel Registro che possiedono i requisiti ordinari presentano una domanda, resa anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente:

  • dati anagrafici, codice fiscale, PEC e recapito telefonico;
  • numero di iscrizione al Registro e informazioni su eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo n. 39/2010;
  • dati dell’eventuale società di revisione presso cui il richiedente è impiegato o di cui è socio o amministratore;
  • eventuali iscrizioni o abilitazioni in registri di revisori di altri Stati, con i relativi numeri e le autorità competenti;
  • dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità, indicazione dell’eventuale rete di appartenenza e impegno a comunicare le variazioni;
  • attestazione del versamento del contributo, con gli estremi identificativi della transazione;
  • dichiarazioni relative allo svolgimento del tirocinio e al superamento dell’esame previsti dal decreto legislativo n. 39/2010.

La domanda deve essere compilata, sottoscritta e conforme alle disposizioni in materia di bollo. Per i revisori ammessi al regime transitorio, la domanda contiene le informazioni sopra indicate dalla lettera a) alla lettera m) e la dichiarazione di aver assolto gli obblighi formativi previsti dalla disciplina transitoria. Il contenuto delle domande per revisori di altri Stati e imprese di revisione dell’Unione europea sarà definito con un successivo decreto.

Presentazione delle domande e procedura transitoria

Per i revisori iscritti nel Registro secondo il regime ordinario e per quelli ammessi al regime transitorio, la domanda è presentata online tramite l’apposito modulo nell’area riservata del sito istituzionale della revisione legale, utilizzando le modalità di autenticazione disponibili. Il termine iniziale per l’invio è fissato con determina del Ragioniere generale dello Stato.

In deroga alla procedura online, i revisori impiegati presso società di revisione e designati come responsabili dell’esecuzione di specifici incarichi transitori possono presentare domanda dalla data di entrata in vigore del decreto. Devono compilare manualmente il modulo disponibile nella sezione pubblica del sito dedicata alla sostenibilità e trasmetterlo via PEC. La procedura è prevista per consentire il rilascio dell’attestazione ai soggetti destinatari delle disposizioni transitorie richiamate dal decreto legislativo n. 125/2024.

Contributo

I richiedenti appartenenti alle categorie dei revisori iscritti nel Registro e dei revisori ammessi al regime transitorio versano, al momento della domanda, un contributo fisso di 50 euro a copertura delle spese amministrative e di segreteria. L’importo può essere rideterminato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Il versamento segue le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2023; per i richiedenti che utilizzano la procedura transitoria manuale è previsto il bonifico bancario su un conto intestato al soggetto indicato dal decreto legislativo n. 39/2010.

Istruttoria e rilascio dell’abilitazione

Il Ministero dell’economia e delle finanze esamina le domande entro 150 giorni dalla ricezione. Se rileva l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti, ne dà comunicazione al richiedente e assegna un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze. Il termine istruttorio è sospeso dalla richiesta di integrazione fino alla ricezione degli elementi richiesti.

Se le carenze non sono sanate entro il termine assegnato, la Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, dispone con provvedimento motivato il diniego. In caso di accoglimento, il Ministero adotta il provvedimento di abilitazione, annota l’abilitazione nel Registro e ne assicura la pubblicità.

Decorrenza e cessazione dell’abilitazione

Per la generalità dei richiedenti, l’abilitazione decorre dalla data del provvedimento che la concede. Per i revisori ammessi al regime transitorio decorre dalla data di ricezione della domanda, come indicata nel provvedimento di abilitazione.

I revisori della sostenibilità possono chiedere volontariamente la cancellazione dall’abilitazione usando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della revisione legale. La cancellazione decorre dalla data di ricezione della domanda.

Aggiornamento delle informazioni

I soggetti abilitati sono responsabili delle informazioni rese nella domanda e devono aggiornare i dati presenti nella propria area riservata entro 30 giorni dal verificarsi di ogni variazione.

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