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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 13 febbraio 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A01161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna gli allegati 4/1, 4/2, 4/3, 6, 9 e 10 del d.lgs. 118/2011 per recepire le nuove regole sull’equilibrio di bilancio e sul Fondo obiettivi di finanza pubblica introdotto dalla legge 207/2024, nonché le modifiche alla gestione degli incassi vincolati degli enti locali. Le nuove versioni degli schemi di previsione si applicano dal bilancio 2026-2028; quelle del rendiconto dal rendiconto 2025. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali

Aggiornamento della contabilità armonizzata degli enti territoriali

Il decreto modifica i principi contabili applicati e gli schemi previsti dal d.lgs. 118/2011 per adeguarli alle disposizioni della legge 207/2024, in particolare all’equilibrio di bilancio e al Fondo obiettivi di finanza pubblica, e alle nuove regole sulla gestione delle entrate vincolate degli enti locali.

Fondo obiettivi di finanza pubblica e allegato a/1

Il Fondo previsto dall’art. 1, comma 789, della legge 207/2024 deve essere rappresentato nell’allegato a/1 a partire dal bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento agli esercizi 2025-2029. Non compare invece nell’allegato a/1 al bilancio 2025-2027, poiché il primo accantonamento è effettuato nel 2025.

Per gli enti con disavanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio precedente, esclusa per regioni e province autonome la quota derivante da debito autorizzato e non contratto, il Fondo costituisce un’economia destinata al ripiano anticipato del disavanzo. L’allegato a/1 deve rappresentare lo stanziamento e il suo utilizzo per il ripiano, secondo le colonne previste dal prospetto. Se, dopo il ripiano ordinario, il Fondo eccede quanto occorre per estinguere il disavanzo residuo, la quota non necessaria confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione ed è destinata nell’esercizio successivo al finanziamento di investimenti, anche indiretti.

In sede di rendiconto, la compilazione del prospetto dipende dall’andamento della lettera E del risultato di amministrazione, calcolata senza considerare l’accantonamento del Fondo nel risultato:

  • se il miglioramento è almeno pari alla somma del Fondo e del ripiano ordinario, si indica in colonna d) la quota del Fondo necessaria a completare il ripiano anticipato e in colonna e) la quota residua destinata agli investimenti;
  • se il miglioramento è inferiore a tale somma, ma la lettera E resta positiva, la colonna e) riporta il valore positivo della lettera E e la colonna d) la quota del Fondo non accantonata nel risultato;
  • se la lettera E resta negativa, la colonna d) riporta l’intero stanziamento del Fondo con segno negativo.

Le modalità previste per i casi di risultato positivo o ancora negativo si applicano anche agli enti in avanzo quando il miglioramento della lettera E, calcolato senza considerare l’accantonamento del Fondo, è inferiore allo stanziamento del Fondo. Il principio contabile economico-patrimoniale include il Fondo tra le voci considerate nel paragrafo 4.22.

Per gli enti in avanzo, o per regioni e province autonome il cui disavanzo deriva esclusivamente da debito autorizzato e non contratto, il Fondo accantonato non può essere applicato al bilancio di previsione prima che sia approvato il rendiconto che ne consente la verifica. Può essere applicato con variazione di bilancio della giunta dopo una verifica di preconsuntivo riguardante tutte le entrate e le spese; l’applicazione può essere rinviata all’approvazione del rendiconto.

Equilibrio di bilancio e verifiche

Dal 2025 l’equilibrio rilevante ai fini dell’art. 1, comma 821, della legge 145/2018 è il saldo non negativo tra entrate e spese di competenza finanziaria, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del recupero del disavanzo e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nell’esercizio. Il principio contabile di programmazione è aggiornato per recepire questa definizione e per precisare la verifica dell’obiettivo di finanza pubblica a partire dal rendiconto 2025.

Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2026 al 2030, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze verifica, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, il rispetto a livello di comparto dell’equilibrio e dell’accantonamento del Fondo. In caso di mancato rispetto, sono individuati gli enti inadempienti e determinato l’incremento del Fondo a loro carico, pari alla somma in valore assoluto dell’eventuale saldo negativo e dell’eventuale minore accantonamento rispetto al contributo dovuto. Gli enti interessati devono iscrivere l’incremento nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso entro i successivi 30 giorni.

Il decreto chiarisce inoltre che l’eventuale disavanzo generato nell’esercizio e coperto utilizzando il Fondo è soggetto alle conseguenze previste dalla legge 207/2024 qualora la verifica di comparto accerti il mancato rispetto dell’equilibrio e dell’accantonamento.

Gestione delle entrate vincolate degli enti locali

Il principio applicato della contabilità finanziaria precisa che, per gli enti locali, il vincolo di competenza si estende alla cassa soltanto per le entrate indicate alle lettere b) e c) del riferimento normativo richiamato dal principio.

Gli enti locali segnalano al tesoriere, mediante ordinativi di incasso e di pagamento, la natura vincolata delle riscossioni e dei pagamenti derivanti da trasferimenti o prestiti. Possono utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate per finanziare spese correnti entro il limite dell’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222 TUEL; resta l’eccezione prevista per gli enti in dissesto fino all’emanazione del decreto richiamato dall’art. 261, comma 3. Le somme utilizzate devono essere ricostituite con i primi introiti non vincolati e il ricorso all’anticipazione di tesoreria è subordinato all’utilizzo di entrate vincolate.

Dal 1° gennaio 2015 i movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate sono contabilizzati nelle scritture finanziarie. L’utilizzo è attivato con appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile, ferma la deliberazione della giunta che autorizza all’inizio dell’esercizio l’utilizzo degli incassi vincolati. Il tesoriere mantiene distinti tali incassi e può prelevarli solo tramite i mandati di pagamento previsti dal TUEL. Sono inoltre soppresse nel principio contabile le espressioni «da legge» e «stabiliti per legge» indicate nel decreto.

Piano dei conti e schemi contabili

Nel modulo finanziario del piano dei conti integrato sono inseriti i codici U.1.10.01.07.000 e U.1.10.01.07.001, entrambi denominati «Fondo obiettivi di finanza pubblica».

Gli allegati a) e a/1 allo schema del bilancio di previsione sono sostituiti con i nuovi modelli; le modifiche si applicano dal bilancio di previsione 2026-2028. Gli allegati a) e a/1 allo schema di rendiconto sono anch’essi sostituiti e si applicano dal rendiconto 2025.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le regole di rappresentazione del Fondo e i nuovi schemi seguono le decorrenze specifiche: bilancio di previsione 2026-2028 e rendiconto 2025, con le verifiche di comparto previste per gli anni dal 2026 al 2030.

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