L.R. Calabria 36/2004
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: “Norme per il trasporto pubblico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Calabria n. 23/1999 sul trasporto pubblico locale, ridefinendo servizi minimi, procedure di programmazione e affidamento, composizione degli organi consultivi, controlli, sanzioni e agevolazioni di viaggio per disabili. Molte disposizioni hanno termini transitori fissati tra il 2005 e il 2006, ormai superati.
Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico locale
Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale in Calabria
La legge interviene sulla L.R. Calabria 7 agosto 1999, n. 23, riorganizzando la nozione di servizi urbani e minimi, la programmazione regionale e provinciale, le procedure di affidamento dei servizi e alcune misure sanzionatorie e agevolative. Il contenuto disciplina esclusivamente il territorio della Calabria.
Ambito dei servizi urbani e qualificazione della rete
Viene precisato che sono considerati urbani, ferma restando la definizione generale già prevista dalla legge del 1999, i servizi di trasporto che collegano un Comune capoluogo con un Comune limitrofo, purché nati come prolungamento di linee urbane preesistenti e in esercizio dal 1° gennaio 2003. La disposizione ha rilievo per la qualificazione dei servizi ai fini dell’organizzazione del trasporto pubblico locale.
Competenze regionali, monitoraggio e organi consultivi
La Regione rafforza il proprio ruolo nella definizione del livello essenziale dei servizi e dei servizi minimi, stipulando i contratti di servizio per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale e vigilando, tramite il Dipartimento competente, su regolarità dell’esercizio, qualità del servizio e risultati, anche per uniformare gli standard.
Sono inoltre aggiornate le composizioni di alcuni organismi o rappresentanze previste dalla legge del 1999, sostituendo e integrando i soggetti presenti con rappresentanti di enti e categorie del settore trasporti, infrastrutture, portualità, aeroporti, imprese, scuola e associazioni dei disabili.
Programmazione del servizio e definizione dei servizi minimi
La Giunta regionale, una volta determinato il livello essenziale dei servizi minimi secondo la procedura prevista, approva il Programma triennale del trasporto pubblico locale sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro 60 giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.
I servizi minimi sono definiti come quelli necessari a garantire le esigenze essenziali di mobilità verso strutture socio-sanitarie, principali poli di istruzione, produzione, terziario e turismo. Nella definizione della rete vanno considerati integrazione tra reti di trasporto, pendolarismo scolastico e lavorativo, accessibilità ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici, riduzione di congestione e inquinamento, e trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.
La Regione, sentiti ANCI, tutti i Comuni della Calabria, il Comitato della mobilità, le organizzazioni sindacali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, determina entro il 31 dicembre 2005, d’intesa con Province, Comunità montane e Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il livello essenziale dei servizi e i servizi minimi a carico del bilancio regionale. Se l’intesa non si raggiunge, decide la Giunta regionale previo parere favorevole della Commissione consiliare competente.
Regime transitorio per concessioni, affidamenti e pianificazione
I servizi eserciti in concessione al 31 dicembre 2003, nonché quelli derivanti dai procedimenti avviati nei confronti delle aziende che avevano manifestato volontà di associarsi, sono considerati provvisoriamente servizi minimi fino alla completa attuazione della disciplina sui servizi minimi e restando ferma l’attività di verifica e razionalizzazione avviata dalla Giunta regionale.
È previsto che il 31 dicembre 2006 costituisca il termine ultimo di gestione in concessione di tali servizi da parte delle aziende che già li esercitano, salvo le ulteriori previsioni transitorie richiamate dalla legge. È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2006, mediante contratto di servizio, l’affidamento a Trenitalia S.p.A. e Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli accordi di programma.
La Giunta regionale deve approvare il primo Programma triennale del TPL entro il 30 giugno 2005; le Province devono approvare entro il 30 settembre 2005 i Piani di bacino e i Programmi triennali. In caso di inerzia provinciale, interviene la Giunta regionale mediante poteri sostitutivi. È prevista anche la convocazione della conferenza di servizi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di modifica.
Le ATI e le società consortili a r.l. costituite in esecuzione delle previsioni transitorie possono continuare a gestire i servizi in affidamento diretto oltre il 31 dicembre 2005 fino alla completa attuazione della disciplina, purché si trasformino in società per azioni o a responsabilità limitata; in difetto si applicano le norme regionali richiamate dalla legge.
Affidamento dei servizi e corrispettivi
Nella disciplina dei contratti di servizio è precisato che il corrispettivo può essere oggetto di eventuale revisione entro i limiti percentuali previsti anche dalla normativa statale richiamata. Alcune previsioni precedenti risultano abrogate dal testo consolidato.
Controlli, qualità del servizio e sanzioni
La Regione esercita controlli e monitoraggi sulla regolarità dell’esercizio e sulla qualità del servizio per migliorare l’uniformità dell’offerta. In caso di grave e recidiva violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e di secondo livello da parte delle aziende, è prevista una sanzione amministrativa fino al 10% del contratto di servizio.
Il testo innalza anche in euro una sanzione amministrativa precedentemente espressa in lire, pari a 1.032,00 euro.
Trasporto scolastico e monitoraggio ambientale
Per i Comuni con più di 15.000 abitanti è imposto all’ARPACAL il monitoraggio fisso dei parametri di inquinamento atmosferico. La previsione si collega alle finalità di riduzione dell’inquinamento considerate nella definizione dei servizi minimi.
Agevolazioni di viaggio e tessere di libera circolazione
È riconosciuto il diritto alla tessera di libera circolazione sull’intera rete regionale urbana ed extraurbana ai non vedenti con cecità assoluta e agli invalidi di qualunque categoria con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e diritto all’accompagnamento. La tessera, valida un anno, è rilasciata dal Dipartimento Trasporti in unico esemplare per invalido e accompagnatore e non può essere utilizzata separatamente dal solo accompagnatore.
Sono inoltre aggiornate le modalità di identificazione del personale, sostituendo il riferimento all’uniforme con il possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
Attualità della disciplina
Molte disposizioni transitorie riguardano scadenze già maturate tra il 2005 e il 2006 e il testo contiene modifiche a una legge del 1999, poi ulteriormente aggiornata. Per questi profili la funzione pratica dell’atto è oggi sostanzialmente esaurita, pur restando utile come testo storico e coordinato della disciplina modificata.
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