L.R. Liguria 65/2009
Istituzione della riserva naturale regionale "Adelasia" nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Liguria la riserva naturale regionale dell’Adelasia nel Comune di Cairo Montenotte, ne definisce finalità, gestione affidata alla Provincia di Savona, piano di gestione, divieti e sanzioni. Contiene norme transitorie fino all’approvazione del piano e aggiornamenti della l.r. 12/1995. Le disposizioni hanno rilievo attuale solo per la disciplina della riserva, mentre le modifiche puntuali a norme previgenti sono di interesse storico-sistematico.
Istituzione della riserva naturale regionale dell’Adelasia e disciplina di gestione e tutela
Istituzione e perimetro della riserva naturale regionale dell’Adelasia
La legge istituisce in Liguria la riserva naturale regionale dell’Adelasia, in attuazione della normativa statale sulle aree protette e della disciplina regionale di riordino delle aree protette. La riserva ricade nel Comune di Cairo Montenotte e comprende i territori di proprietà della Provincia di Savona individuati nella planimetria allegata in scala 1:10.000. L’area è classificata come riserva naturale regionale per la conservazione orientata dei valori naturalistici e ambientali presenti.
Finalità della riserva
La riserva è orientata a tre obiettivi principali:
- conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare riguardo a risorse forestali e idriche, formazioni geologiche, habitat e specie rare, endemiche o vulnerabili, nonché ai collegamenti con la rete ecologica regionale;
- conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario, inteso come ecosistema derivante dall’integrazione tra ambienti naturali e uso tradizionale del territorio da parte della comunità locale;
- promozione dello studio, della divulgazione e della fruizione pubblica dei valori naturali e culturali dell’area.
Gestione dell’area protetta
La gestione della riserva è affidata alla Provincia di Savona, che opera come ente gestore in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte. La collaborazione avviene mediante le intese previste dalla legge e tramite eventuali accordi relativi a specifici settori di attività o interventi, ferma restando la responsabilità dell’ente gestore.
L’ente gestore deve assicurare conservazione, valorizzazione, conoscenza e fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali attraverso:
- elaborazione e adozione del piano di gestione;
- approvazione dei regolamenti previsti dalla disciplina regionale sulle aree protette;
- promozione di azioni e attuazione di interventi necessari al perseguimento delle finalità dell’area;
- redazione della relazione annuale;
- attuazione delle direttive regionali, soprattutto quelle dirette a garantire l’integrità del sistema regionale delle aree protette;
- esercizio delle ulteriori funzioni amministrative proprie degli enti di gestione, tra cui nulla osta, pareri, vigilanza, provvedimenti sanzionatori e ricorsi.
La Provincia, pur operando come ente gestore, resta soggetta alle disposizioni sugli enti locali in materia di ordinamento finanziario e contabile, regime fiscale e controlli. Si applicano inoltre le previsioni regionali che disciplinano gli enti di gestione delle aree protette.
Piano di gestione
Il piano di gestione è lo strumento attuativo delle finalità della riserva. Esso deve definire, per un periodo di almeno quattro anni:
- obiettivi da raggiungere;
- interventi e azioni da intraprendere;
- tempi di realizzazione;
- risorse necessarie;
- fonti di finanziamento;
- indicatori di risultato.
Il piano è adottato dall’ente gestore d’intesa con il Comune di Cairo Montenotte. Nella fase di redazione devono essere garantite forme partecipative della comunità locale e dei soggetti interessati alla fruizione e agli aspetti scientifici della riserva. La Giunta regionale approva il piano entro 120 giorni dal ricevimento degli atti, potendo apportare le modifiche ritenute necessarie.
Regime di tutela e divieti nella riserva
Nella riserva restano fermi i divieti previsti dalla disciplina regionale generale sulle aree protette e dalle norme statali e regionali in materia ambientale, biodiversità, flora e fauna. In particolare, è vietato:
- realizzare interventi edilizi oltre la manutenzione straordinaria degli edifici, impianti e infrastrutture esistenti, salvo quanto previsto dal piano di gestione per strutture necessarie ai compiti istituzionali, alla fruizione, alle attività agricole e forestali, alle energie rinnovabili o ai servizi di pubblica utilità;
- aprire nuove strade o sentieri, oppure prolungare, rettificare o allargare quelli esistenti fuori dalle previsioni del piano di gestione;
- eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo quanto previsto dal piano o connesso alle attività agricole;
- accendere fuochi liberi all’aperto fuori dalle aree attrezzate e segnalate, fermo restando il regime vigente per l’abbruciamento dei residui vegetali in ambito agricolo e silvicolo;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre specie vegetali o animali estranee che possano alterare l’equilibrio naturale;
- catturare, uccidere o disturbare le specie animali, salvi gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico consentiti dalla disciplina regionale;
- raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali, salvo autorizzazione dell’ente gestore per scopi scientifici, con prefissazione di tempi, quantità, modalità, cautele, oneri e condizioni di acquisizione dei risultati;
- transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni della normativa regionale sulla circolazione fuoristrada;
- svolgere attività ludiche o sportive incompatibili con i divieti sulle specie animali e vegetali o comunque idonee a compromettere le qualità ambientali, i boschi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie o l’agibilità dei percorsi;
- asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.
Regolamenti integrativi e pareri regionali
L’ente gestore può integrare la disciplina di tutela con appositi regolamenti approvati secondo la procedura prevista dalla legge regionale sulle aree protette. I regolamenti possono riguardare in particolare fruizione, interventi forestali e interventi di riequilibrio naturalistico-ambientale. Prima dell’approvazione è richiesto il parere della Regione, da rendersi entro 45 giorni dalla richiesta.
Sanzioni amministrative
La violazione delle disposizioni di tutela della riserva comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina regionale sulle aree protette, come aggiornata dalla stessa legge.
Regime transitorio e raccordo con la disciplina generale
Fino all’approvazione del piano di gestione, l’ente gestore opera sulla base dei programmi di attività e di intervento contenuti nella relazione annuale prevista dalla normativa regionale sulle aree protette. Per tutto quanto non disciplinato dalla legge, si applica la legge regionale di riordino delle aree protette.
Modifiche ad altre disposizioni regionali
La legge contiene anche aggiornamenti degli importi delle sanzioni pecuniarie della legge regionale sulle aree protette e modifiche alla legge regionale istitutiva dell’area protetta dei Giardini Botanici Hanbury. Si tratta di interventi normativi puntuali di coordinamento e aggiornamento del sistema regionale delle aree protette.
Aspetti finanziari
La norma finanziaria è presente, ma nel testo consolidato risulta omessa. La legge rinvia comunque alla disciplina degli enti locali per i profili di ordinamento finanziario e contabile della Provincia quale ente gestore.
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