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Legge

L.R. Liguria 66/2009

Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri

Normativa regionaleL.R. Liguria 66/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria gli interventi per sviluppo, tutela e valorizzazione delle produzioni biologiche, anche tramite forme associative, mercati biologici, distretti/comprensori, consulta regionale e aiuti economici. Molte disposizioni originarie su elenco, controlli e sanzioni sono state abrogate nel 2020. Restano rilevanti gli aiuti di cui agli artt. 11 e 12, nei limiti UE richiamati e, per l’art. 11, dalla decorrenza successiva alla notifica alla Commissione europea.

Disciplina ligure delle produzioni biologiche

Disciplina ligure delle produzioni biologiche

La legge regionale disciplina gli interventi per promuovere, tutelare, qualificare e valorizzare le produzioni biologiche della Liguria, in coerenza con la normativa dell’Unione europea e nazionale. L’obiettivo è rafforzare competitività, qualità, tutela ambientale e semplificazione per le imprese del settore.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica ai prodotti agricoli vivi o non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione, ai prodotti dell’acquacoltura, ai mangimi, al materiale di propagazione vegetativa e alle sementi, nonché ai lieviti destinati a uso alimentare o mangimistico. Ai fini della legge, l’agricoltura biodinamica con uso di preparati biodinamici è equiparata a quella biologica.

Sono richiamate le definizioni del regolamento europeo sulla produzione biologica per i principali soggetti e concetti del settore. Vengono inoltre qualificati:

  • l’azienda biologica, che svolge tutte le attività produttive nel rispetto del regolamento su tutta l’azienda e per tutti i prodotti;
  • l’azienda mista, che ha convertito o sta convertendo solo una parte della superficie aziendale;
  • l’azienda in conversione, che applica le norme del biologico ma non ha ancora completato il periodo transitorio previsto dal regolamento.

Forme associative di operatori biologici e mercati biologici

La Regione riconosce forme associative di operatori biologici costituite in forma di associazione, cooperativa, consorzio o società consortile, nonché le organizzazioni di produttori di ambito regionale riconosciute dalla normativa statale. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per il riconoscimento; in via transitoria, possono essere riconosciute le forme associative che documentino continuità di attività negli ultimi cinque anni e si impegnino ad adeguarsi ai criteri entro un anno dalla loro approvazione.

Sono definiti mercati biologici i mercati agricoli alla produzione, comunque denominati, autorizzati o istituiti dai comuni, nei quali possono operare esclusivamente operatori biologici che siano imprenditori agricoli o equiparati e rispettino i requisiti del regolamento UE.

Distretti e comprensori biologici

La Regione promuove e sostiene distretti e comprensori biologici per favorire coesione della filiera, valorizzazione, sviluppo delle produzioni e delle filiere collegate, tutela delle tradizioni colturali e della biodiversità, semplificazione dei controlli di certificazione e migliori rapporti commerciali.

I distretti biologici sono sistemi produttivi locali a vocazione agricola in cui sia significativa la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione di prodotti biologici, la tutela delle produzioni tipiche e l’elevata qualità ambientale del territorio, anche per ridurre il rischio di contaminazioni accidentali da OGM. I comprensori biologici sono comparti produttivi aggregati e omogenei, anche non contigui, in cui imprese biologiche e altre imprese vocate alla qualità, alla sostenibilità e alla tutela ambientale promuovono accordi senza vincolo di mutualità, anche per evitare contaminazioni da OGM.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta approva linee guida su requisiti, modalità, criteri di individuazione, costituzione, riconoscimento e funzionamento dei distretti e comprensori biologici, nonché sull’uso delle relative denominazioni. Nei propri strumenti di programmazione, la Regione può prevedere priorità di finanziamento agroambientale per progetti presentati da imprese, comuni o comunità montane ricadenti nei distretti biologici.

Consulta regionale per la produzione biologica

È istituita la Consulta regionale per la produzione biologica con funzioni consultive e propositive sulla situazione strutturale, tecnica ed economica delle produzioni biologiche e sull’attività di controllo e vigilanza, nonché per formulare proposte e pareri alla Regione ai fini della programmazione agricola.

Alla Consulta partecipano rappresentanti delle associazioni di operatori biologici, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni cooperative agricole e della pesca più rappresentative a livello regionale e dei distretti biologici istituiti sul territorio regionale. La Giunta regionale ne definisce composizione e modalità di funzionamento entro 90 giorni dall’entrata in vigore. La partecipazione è gratuita e non comporta nuovi o maggiori oneri.

Attività di promozione e sostegno regionale

La Regione può promuovere, sostenere e attuare progetti specifici per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri, anche su proposta delle forme associative riconosciute.

Le attività previste comprendono:

  • studi e indagini di mercato e di settore;
  • azioni informative ed educazione alimentare;
  • partecipazione e organizzazione di concorsi, mostre e fiere;
  • diffusione di conoscenze scientifiche;
  • pubblicazione di cataloghi o siti web.

La Regione promuove inoltre iniziative verso scuole, enti locali e strutture sanitarie affinché nei servizi di ristorazione siano utilizzati prodotti biologici.

Aiuti alle forme associative e ai distretti biologici

Alle forme associative di operatori biologici riconosciute la Regione può concedere aiuti fino all’80% della spesa ammissibile, nei limiti del regolamento UE sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti riguardano:

  • servizi di consulenza forniti da terzi, limitatamente a studi e indagini di mercato e di settore;
  • azioni informative ed educazione alimentare;
  • organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;
  • diffusione di conoscenze scientifiche;
  • pubblicazione di cataloghi o siti web.

Ai distretti biologici possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese ammissibili, in regime de minimis, per costituzione, funzionamento, studi e indagini territoriali, attività di promozione territoriale e studi per migliorare e semplificare il sistema di certificazione.

Le disposizioni sugli aiuti di cui all’articolo 11 entrano in vigore dieci giorni lavorativi dopo la trasmissione alla Commissione europea della sintesi degli aiuti nel formato standardizzato previsto dal regolamento UE richiamato.

Regime transitorio e abrogazioni

Restano valide le iscrizioni degli operatori biologici nell’elenco regionale previgente fino all’approvazione del nuovo elenco, nel quale gli operatori saranno inseriti automaticamente alla prima approvazione. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti al momento dell’avvio.

Sono stati successivamente abrogati gli articoli che disciplinavano l’assoggettamento al sistema di controllo, l’elenco regionale degli operatori, i controlli e vigilanza e le sanzioni; pertanto tali parti non sono più operative. Anche la norma finanziaria non fornisce, nel testo consolidato, contenuti utili ulteriori.

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