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Legge

L.R. Liguria 67/2009

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime)

Normativa regionaleL.R. Liguria 67/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 28 dicembre 2009, n. 67 modifica la disciplina già dettata sulla durata delle concessioni demaniali marittime e dispone che le concessioni in corso alla sua entrata in vigore siano automaticamente adeguate alla nuova durata prevista. Si tratta di una norma puntuale, applicabile ai rapporti concessori esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge.

Adeguamento della durata delle concessioni demaniali marittime

Modifica della durata delle concessioni demaniali marittime

La legge regionale Toscana n. 67 del 2009 interviene in modo puntuale sulla disciplina regionale relativa alla durata delle concessioni demaniali marittime, già contenuta nella legge regionale n. 1 del 2002. L’obiettivo è aggiornare il termine di durata delle concessioni e rendere la nuova disciplina immediatamente operativa anche per i rapporti già in essere.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Toscana e incide sulla normativa regionale in materia di concessioni demaniali marittime.

Sono interessate le concessioni disciplinate dall’articolo 7, comma 5, della l.r. 1/2002, cioè quelle per le quali la legge interviene a modificare il regime della durata.

Disciplina risultante

La legge dispone una modifica del comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 1/2002, con conseguente aggiornamento della durata delle concessioni demaniali marittime secondo quanto stabilito dalla nuova formulazione normativa.

Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto letterale della modifica, ma chiarisce che la variazione riguarda espressamente la durata delle concessioni.

Norma di prima applicazione

Per evitare dubbi applicativi, la legge stabilisce che:

  • la durata delle concessioni di cui all’articolo 7, comma 5, della l.r. 1/2002;
  • già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • è automaticamente adeguata alla nuova disciplina introdotta dall’articolo 1.

La norma ha quindi effetto immediato sui rapporti concessori esistenti alla data di entrata in vigore.

Decorrenza ed efficacia pratica

La disciplina è legata a un intervento specifico su concessioni demaniali marittime e produce effetti sulle concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore della legge.

Attualità della norma

L’atto non appare deprecato, perché incide su una materia ancora tipicamente rilevante per la gestione del demanio marittimo e dei rapporti concessori. Tuttavia, la sua applicazione concreta resta limitata alle concessioni interessate dalla modifica e al momento di adeguamento previsto dalla norma di prima applicazione.

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