Cassazione Penale, Sentenza n. 10903/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
SCARINGI era stato condannato per guida senza patente (art. 116, comma 15, Codice della Strada) per fatti dell'8/8/2017, con recidiva nel biennio riconnessa a precedente accertamento amministrativo del 2/3/2017. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) vizio nella notifica della citazione in appello — si contestava l'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e si riteneva che, non essendo andata a buon fine la notifica al domicilio, si dovesse procedere a nuovo tentativo o che la notifica al difensore non potesse sostituirsi a quella personale dell'imputato (con riferimento anche alla disciplina anteriore alla riforma 'Cartabia'); (2) insufficienza e vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità, deducendo una discrepanza tra le dichiarazioni degli agenti e l'annotazione di P.G. e sostenendo che non era provato che l'imputato fosse alla guida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto corretta la procedura notificatoria: la mancata consegna per irreperibilità al domicilio eletto legittima, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen., la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, salvo il caso in cui risulti aliunde la precisa conoscenza del nuovo domicilio (solo in quel caso la notifica doveva essere effettuata in quel luogo). La Corte ha inoltre osservato che la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo sono sufficienti per applicare la regola. Sul secondo punto ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata: l'annotazione di P.G., che documenta l'immediatezza dei fatti (l'imputato al posto di guida con motore acceso), è elemento idoneo a sostenere la condanna; la Cassazione non è luogo per rivedere in termini più favorevoli la ricostruzione probatoria dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, Codice della Strada
Norma sostanziale che sanziona la guida senza patente: applicata per la condanna di SCARINGI, con aggravio per la recidiva amministrativa nel biennio.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la consegna della copia dell'atto al difensore quando la notifica all'imputato non è possibile per irreperibilità; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale meccanismo dopo il tentativo infruttuoso di notifica al domicilio eletto.
art. 170 cod. proc. pen.
Prevede gli effetti della restituzione del piego postale per irreperibilità; la Corte ha richiamato che la mancata notifica per irreperibilità legittima, senza ulteriori adempimenti, la consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4.
artt. 157 e 159 cod. proc. pen.
Norme relative agli effetti di caso fortuito o forza maggiore nella mancata comunicazione del cambio di domicilio; richiamate come ipotesi in cui non si applica la regola di consegna al difensore.
Massime di principio
- La restituzione del plico postale per irreperibilità al domicilio dichiarato rende legittima la consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che sussistano notizie certe e documentate del trasferimento dell'imputato in altro domicilio, nel qual caso la notifica deve essere effettuata in quel luogo.
- La temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso o la difficile individuazione del luogo possono giustificare la procedura di notifica al difensore; non ogni mancata presenza è equivalente a un 'trasferimento' che renda nulla la notifica.
- In sede di Cassazione non è possibile una riconsiderazione degli elementi di fatto in termini sostitutivi o per adottare una diversa ricostruzione: il controllo è limitato alla verificazione della congruità e della plausibilità della motivazione già svolta dai giudici di merito.
- La recidiva ai fini penali può essere ricostruita anche sulla base di un precedente accertamento amministrativo divenuto definitivo e iscritto a ruolo, quando ciò risulti dagli atti.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta generalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento alla Cassa delle ammende; inoltre impedisce che eventuali cause estintive (es. prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza d'appello) operino nel giudizio di legittimità.
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