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Circolare

Circolare numero 71 del 11-06-2024

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Banca Centrale Europea ha ridotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 4,25% con decorrenza 12 giugno 2024. Tale variazione incide sul calcolo dell'interesse di dilazione e di differimento e sulla misura delle sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388/2000. L'interesse di dilazione e di differimento è fissato al 10,25% annuo per le rateazioni e i differimenti a decorrere dal 12 giugno 2024, mentre le sanzioni civili ordinarie sono aggiornate a 9,75% annuo; nelle procedure concorsuali sono previste riduzioni calcolate sul nuovo tasso di riferimento (TUR).

Riduzione del tasso BCE e conseguenze su interesse di dilazione/differimento e sanzioni civili

Punti principali

Premessa

Decisione BCE del 6 giugno 2024: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali pari al 4,25% dal 12 giugno 2024; tale tasso sostituisce il precedente TUR e influisce sui criteri di calcolo di interessi e sanzioni.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse per la regolarizzazione rateale (dilazione) e per il differimento è fissato al 10,25% annuo per le rateazioni e i differimenti presentati a decorrere dal 12 giugno 2024. I piani di ammortamento già notificati con il precedente tasso restano invariati. Per il differimento il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Misura delle sanzioni civili ordinarie

Per mancato o ritardato pagamento (art.116, c.8, lett. a) la sanzione civile è pari al 9,75% annuo (4,25% + 5,5 punti). La stessa misura si applica anche alla fattispecie della lett. b), secondo periodo, e al comma 10. Per l'ipotesi di evasione (art.116, c.8, lett. b), primo periodo) la sanzione resta pari al 30% nell'ambito del limite del 60% dell'importo dovuto.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In procedure concorsuali la riduzione delle sanzioni previste dall'art.116, c.8, lett. a) è calcolata in misura pari al TUR (ora 4,25%); per l'evasione (lett. b) la riduzione è pari al TUR aumentato di 2 punti (6,25%). La concessione della riduzione è subordinata al pagamento integrale di contributi e spese e il limite massimo della riduzione non può essere inferiore all'interesse legale.

Periodo transitorio e precedenti misure

Dal 1° gennaio 2024 all'11 giugno 2024 il TUR era pari al 4,50% (pertanto 9,75% non si applicava in quel periodo); dal 12 giugno 2024 il TUR è 4,25% e le relative maggiorazioni si quantificano conseguentemente (lett. b): 6,25% dal 12 giugno 2024).

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