Circolare numero 72 del 14-06-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'obbligo di compilazione del Quadro RR per iscritti alle Gestioni speciali artigiani/commercianti e per i soggetti iscritti alla Gestione separata (liberi professionisti, magistrati onorari, lavoratori sportivi dilettantistici). Fornisce le regole per la determinazione della base imponibile, il calcolo delle aliquote e dei contributi dovuti per il saldo 2023 e gli acconti 2024, i termini e le modalità di versamento, le possibilità di rateizzazione, le regole di compensazione e particolari disposizioni (sospensione per malattia/infortunio, massimale, codici per la compilazione).
Istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2024-PF" (contributi INPS anno 2023 e acconti 2024)
Punti principali
Ambito e obbligo di compilazione
Il Quadro RR va compilato obbligatoriamente dai titolari di posizioni INPS: sezione I per artigiani, commercianti e titolari d'impresa; sezione II per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (inclusi alcuni magistrati onorari); sezione III per i lavoratori autonomi sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione separata. Va compilato anche se il reddito è negativo o nullo.
Determinazione della base imponibile - Sezione I (artigiani/commercianti)
La base imponibile è costituita dalla somma dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (quadri RF, RG, RH, RS), integrata con utili di SRL quando rilevanti per la contribuzione e al netto delle esclusioni previste (es. utili senza prestazione lavorativa). Indicazioni specifiche per regimi agevolati (regime di vantaggio, regime forfettario, regime contributivo agevolato) e per soci cooperative artigiane.
Determinazione della base imponibile - Sezione II (Gestione separata professionisti)
La base imponibile è la totalità dei redditi da lavoro autonomo dichiarati (quadri RE, RH, LM sezione I/III), con necessità di indicare nel rigo RR5 i codici che distinguono le diverse tipologie di reddito (codici 1–5 e sotto-tipologie 5a–5d) per evitare doppie contribuzioni; vanno considerate anche indennità e redditi parasubordinati denunciati via Uniemens.
Sezione III (lavoratori sportivi dilettantistici) - regole speciali
Per i lavoratori sportivi la base imponibile è la parte di compenso eccedente la franchigia di 5.000 € annui, con obbligo contributivo decorrente dal 1° luglio 2023 (imponibile proporzionato a 6/12). Fino al 31/12/2027 la base ai fini pensionistici è limitata al 50% del netto della franchigia; tuttavia le aliquote aggiuntive per prestazioni non pensionistiche si applicano sul 100% del netto della franchigia.
Aliquote e calcolo del contributo
Per il 2023 aliquote per Gestione separata: 25% IVS più aliquote aggiuntive (0,72% maternità/malattia e 0,52% ISCRO) portano al 26,23% per soggetti privi di altra previdenza; 24% per chi è già coperto da altra previdenza. Per il 2024 l'aliquota complessiva per i privi di altra tutela è indicata in 26,07% (includendo le variazioni ISCRO). Il contributo si calcola sull'imponibile e si sottraggono gli acconti versati.
Massimale annuo
Il massimale per la contribuzione in Gestione separata è indicato in 113.520 € per il 2023 e 119.450 € per il 2024: le aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale considerando la totalità dei redditi soggetti alla Gestione separata.
Termini e modalità di versamento
Saldo 2023 e primo acconto 2024: entro il 1° luglio 2024 (o 31 luglio 2024 con maggiorazione 0,40%); secondo acconto entro il 2 dicembre 2024. Pagamento tramite modello F24 con codici tributo PXX/P10 (o PXXR/P10R per rateazione). Causali contributive: API (artigiani), CPI (commercianti), DPPI (Gestione separata).
Rateizzazione
Per artigiani/commercianti si può rateizzare solo la quota di contribuzione eccedente il minimale; per liberi professionisti e lavoratori sportivi la rateazione può riguardare saldo 2023 e primo acconto 2024. La prima rata scade con il saldo differito e la rateazione va completata entro il 16 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. Interessi ed indicazioni F24 specifiche per interessi e causali.
Compensazione e rimborsi
È possibile compensare con F24 i crediti risultanti dal Quadro RR riferiti agli anni 2022 o 2023 (indicando l'anno di riferimento). Crediti anteriori al 2022 non vanno esposti in dichiarazione e devono essere richiesti a rimborso online tramite i servizi INPS dedicati. Non è ammessa compensazione verticale interna sul modello F24 senza esposizione delle partite.
Altre disposizioni rilevanti
Sospensione dei versamenti per malattia/infortunio grave >60 giorni (codici di sospensione e campo specifico nel rigo RR5); obbligo di iscrizione tramite Cassetto previdenziale per i nuovi iscritti; istruzioni per casi di più moduli compilati, raggiungimento del massimale e gestione di utili da SRL/partecipazioni.
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