Circolare numero 75 del 28-06-2024
Con la presente circolare si illustra l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza e si forniscono indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di €8.000 annui (riparametrato su base mensile), per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 (con applicabilità della misura fino al 30 giugno 2024 previa autorizzazione UE). La circolare specifica destinatari, esclusioni, calcolo e limiti dell'agevolazione, condizioni di spettanza, compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato, cumulabilità con altre misure, istruzioni tecniche per l'esposizione dei dati nei flussi Uniemens/DMAG e rilevazione contabile.
Esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni di beneficiari del reddito di cittadinanza (art.1, c.294 legge 197/2022) - istruzioni operative
Punti principali
Soggetti beneficiari (datori di lavoro)
Tutti i datori di lavoro privati possono accedere all'esonero, compresi quelli agricoli e le agenzie di somministrazione; esclusa la pubblica amministrazione e il lavoro domestico.
Rapporti di lavoro incentivati
L'incentivo spetta per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato realizzate tra il 1/1/2023 e il 31/12/2023 nei confronti di beneficiari del reddito di cittadinanza; esclusi dirigenti, lavoro intermittente, prestazioni occasionali, apprendistato e lavoro domestico; valido anche per assunzioni a scopo di somministrazione, part-time e cooperative di lavoro.
Misura e modalità di calcolo
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un massimale di €8.000 annui (€666,66 mensili, €21,50 giornalieri per mesi frazionati); il massimale va proporzionato per part-time e rapporti di durata inferiore al mese.
Contribuzioni escluse dall'esonero
Non rientrano nell'esonero INAIL, alcuni contributi a fondi TFR/interprofessionali e di solidarietà, contributi non previdenziali o di solidarietà specifici; il contributo aggiuntivo IVS è invece assoggettato all'esonero con le conseguenti implicazioni sul TFR.
Durata e sospensione
L'agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi per ciascun rapporto incentivato; il periodo può essere sospeso solo per assenza obbligatoria per maternità, con conseguente differimento del godimento.
Condizioni di spettanza e adempimenti
L'accesso è subordinato al rispetto dei principi dell'art.31 del D.lgs.150/2015 (assenza di obbligo preesistente, rispetto dei diritti di precedenza, assenza di crisi aziendali inconciliabili ecc.) e alla regolarità contributiva e del lavoro (DURC e art.1 c.1175 legge 296/2006). Comunicazioni telematiche tardive comportano decurtazione dell'incentivo per il periodo non comunicato.
Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato
La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea (inizialmente fino al 31/12/2023 e prorogata al 30/06/2024) nell'ambito del Temporary Crisis and Transition Framework; si applicano i massimali per impresa (fino a €2,25 milioni) e le regole connesse alla registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale/Agricolo/Pesca e agli obblighi di recupero (clausola Deggendorf). Esclusi i settori del lavoro domestico e del settore finanziario (NACE settore K).
Coordinamento e cumulabilità con altri incentivi
La misura è strutturalmente non cumulabile con altri esoneri analoghi; può essere cumulata solo in modo residuale con altri incentivi nella misura in cui rimane contribuzione datoriale effettivamente "dovuta". È alternativa all'esonero dell'art.8 del DL 4/2019 e cumulabile con agevolazioni che riducono la quota contributiva a carico del lavoratore.
Istruzioni tecniche Uniemens - datori privati (generale)
Indicazioni dettagliate per valorizzare gli elementi della sezione Uniemens: uso del nuovo valore "ERCI" per identificare l'esonero, data assunzione/trasformazione (AAAA-MM-GG) con attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo"="DATA", esposizione imponibile, importi conguagliati e gestione degli arretrati; i conguagli verranno ricostruiti dall'INPS nei DM2013 virtuali con i codici L597 (corrente) e L598 (arretrati). Arretrati 1/2023-6/2024 da dichiarare nei flussi di luglio/agosto/settembre 2024.
Istruzioni tecniche Uniemens - Gestione pubblica e settore agricolo
Per la gestione pubblica uso del codice recupero "61" nella sezione specifica con anno/mese e quota esentata. Per il settore agricolo valorizzare in DMAG il codice "CL" per competenze correnti e il codice "CK" per il recupero arretrati (utilizzabile nella competenza di luglio 2024 entro il 30/11/2024).
Istruzioni contabili
Rilevazione contabile degli oneri nell'evidenza contabile GAY (conto GAY37100) aggiornando la denominazione e imputando i conguagli con i codici L597/L598. La Direzione generale cura i rapporti finanziari con lo Stato per il rimborso degli oneri.
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