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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia di contenuto interdittivo adottata dalla Prefettura di Trapani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un’informazione antimafia interdittiva, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Nella fase cautelare ha contestato, per quanto emerge dall’ordinanza, la valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa, anche in relazione ai legami parentali con la coniuge, già condannata per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, con l’aggravante di aver agevolato Cosa nostra. Il ricorrente aveva richiamato una precedente informazione antimafia annullata dalla stessa Sezione con sentenza n. 490/2025, sostenendo implicitamente l’assenza di elementi sufficienti a fondare il nuovo provvedimento. La Prefettura ha resistito al ricorso e all’istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, che il provvedimento impugnato presentasse elementi ulteriori e diversi rispetto a quello precedentemente annullato. In particolare, il decreto prefettizio aveva dato conto di plurime cointeressenze economiche tra il ricorrente e la coniuge: l’aggiornamento dell’attività economica da “altre attività professionali NCA” a “coltivazione di frutti oleosi”, effettuato in epoca prossima alla denuncia della moglie, allo scopo di proseguire l’attività agricola precedentemente svolta dalla suocera e poi dalla coniuge; l’utilizzo di mezzi appartenenti alla suocera; l’affitto alla coniuge di un fondo rustico di cui il ricorrente sarebbe comproprietario con il fratello, per un canone di 100 euro annui; e la delega a operare sul conto corrente della coniuge. Il Collegio ha ritenuto che i legami parentali possano fondare una valutazione di pericolo di infiltrazione mafiosa quando siano accompagnati da un collegamento concreto con l’attività economica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base della sommaria valutazione cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione o di altra misura cautelare.

  • d.lgs. 159/2011

    Il provvedimento riguarda un’informazione antimafia interdittiva; l’ordinanza richiama la rilevanza dei legami parentali e delle cointeressenze economiche nella valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa, senza indicare uno specifico articolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • I legami parentali, considerati isolatamente, non sono sufficienti a fondare il pericolo di infiltrazione mafiosa; possono tuttavia assumere rilievo quando siano accompagnati da elementi concreti che colleghino il rapporto familiare all’attività economica dell’operatore.
  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere non fondata l’istanza quando la nuova informazione antimafia interdittiva dia conto di plurime cointeressenze economiche tra l’operatore e il familiare ritenuto vicino ad ambienti mafiosi, anche se una precedente informazione relativa al medesimo destinatario era stata annullata.
  • Tra gli elementi suscettibili di evidenziare una cointeressenza economica rilevante ai fini antimafia possono rientrare la modifica dell’attività economica in prossimità di vicende giudiziarie del familiare, la prosecuzione dell’attività precedentemente esercitata dal familiare, l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di congiunti, rapporti locatizi a condizioni anomale e deleghe operative su conti correnti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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