Circolare numero 13 del 14-1-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in base all'art. 77 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, la competenza a liquidare la pensione spetta alla Sede nella cui circoscrizione territoriale risiede l'interessato. Tuttavia, nelle aree metropolitane, alla luce del maggiore decentramento organizzativo, viene modificata l'istruzione precedente: la domanda di pensione va definita direttamente dalla Sede zonale o dal Centro operativo competente per l'ufficio pagatore scelto dal pensionato. La Sede che riceve la domanda deve trasmetterla con urgenza all'unità competente per ufficio pagatore, informando l'interessato. Rimane ferma la competenza già attribuita ad alcune Sedi per categorie particolari di lavoratori e fondi speciali.
Competenza della Sede per la liquidazione e gestione delle pensioni nelle aree metropolitane
Competenza per la liquidazione e gestione delle pensioni nelle aree metropolitane
La circolare interviene sui criteri di individuazione della Sede competente a liquidare e gestire le pensioni, con particolare riguardo alle aree metropolitane e al coordinamento tra Sedi zonali e Centri operativi. Il chiarimento nasce dai quesiti posti da alcune dipendenze periferiche e mira a rendere più coerente la disciplina con l'assetto decentrato dell'Istituto.
Regola generale di competenza
Viene anzitutto richiamato il principio generale previsto dall'art. 77 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422: la pensione è liquidata dalla Sede nella cui circoscrizione territoriale risiede l'interessato. Tale criterio resta il punto di partenza per l'individuazione della competenza.
Disciplina già prevista dalla circolare del 12 aprile 1985
La circolare richiama la precedente circolare n. 786 Rg. - n. 1002 EAD - n. 4208 O del 12 aprile 1985, che per le aree metropolitane prevedeva una soluzione diversa nel caso in cui il pensionato chiedesse il pagamento presso un ufficio pagatore non compreso nella competenza territoriale della Sede di residenza. In tale ipotesi, la Sede competente per residenza liquidava la pensione e successivamente trasferiva il trattamento e il fascicolo alla Sede competente per ufficio pagatore, dandone avviso al pensionato.
Nuovo assetto organizzativo nelle aree metropolitane
Considerato l'ulteriore sviluppo del decentramento, con l'istituzione di nuove Sedi zonali e dei Centri operativi, l'Istituto ritiene opportuno superare il precedente assetto. La competenza a definire la domanda di pensione viene quindi attribuita direttamente alla Sede zonale o al Centro operativo nella cui circoscrizione territoriale è ubicato l'ufficio pagatore scelto dall'interessato.
Adempimenti della struttura che riceve la domanda
Nella nuova impostazione, la Sede zonale o il Centro operativo che riceve la domanda, pur essendo competente per residenza, deve trasmetterla tempestivamente alla Sede zonale o al Centro operativo competente per ufficio pagatore. La circolare sottolinea che occorre evitare gli adempimenti connessi alla liquidazione presso una unità e al successivo trasferimento della pensione e del fascicolo all'altra unità funzionale. Della trasmissione deve essere informato l'interessato.
Gestione della pensione e competenze particolari
Resta ferma, nelle aree metropolitane, la competenza in materia di gestione della pensione attribuita da tempo alla Sede zonale nella cui circoscrizione è ubicato l'ufficio pagatore, secondo quanto già indicato al punto 1.2.2 della circolare del 12 aprile 1985. Parimenti, non viene toccata la competenza speciale attribuita ad alcune Sedi per la liquidazione e gestione delle pensioni di particolari categorie di lavoratori, come i dipendenti di alcuni istituti di credito e gli iscritti ad alcuni fondi speciali di previdenza.
Punti principali
Regola generale di competenza
Ai sensi dell'art. 77 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422, la pensione è liquidata dalla Sede nella cui circoscrizione territoriale risiede l'interessato. Tale principio viene richiamato come criterio ordinario di individuazione della competenza.
Indicazioni precedenti per le aree metropolitane
La circolare n. 786 Rg. - n. 1002 EAD - n. 4208 O del 12 aprile 1985 prevedeva che, se il pensionato chiedeva il pagamento presso un ufficio pagatore non ricadente nella competenza territoriale della Sede di residenza, la Sede competente per residenza liquidasse comunque la pensione e poi trasferisse pensione e fascicolo alla Sede competente per ufficio pagatore, dandone comunicazione all'interessato.
Nuovo criterio nelle aree metropolitane
Tenuto conto dello sviluppo del decentramento e dell'istituzione di nuove Sedi zonali e Centri operativi, la competenza a definire la domanda di pensione viene attribuita direttamente alla Sede zonale o al Centro operativo nella cui circoscrizione è ubicato l'ufficio pagatore scelto dall'interessato.
Adempimenti della Sede che riceve la domanda
La Sede zonale o il Centro operativo che riceve la domanda, pur essendo competente per residenza, deve trasmettere la domanda con la massima tempestività alla Sede zonale o al Centro operativo competente per ufficio pagatore. In questo modo si evitano la liquidazione presso una unità, il trasferimento della pensione e l'invio del fascicolo all'altra unità funzionale. Dell'avvenuta trasmissione deve essere informato il pensionato.
Gestione della pensione nelle aree metropolitane
Resta ferma la regola secondo cui, nelle medesime aree metropolitane, la competenza per la gestione della pensione è attribuita alla Sede zonale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio pagatore, come già stabilito dal punto 1.2.2 della circolare del 12 aprile 1985.
Competenze speciali per categorie particolari
La circolare precisa che non viene modificata la competenza già attribuita ad alcune Sedi per la liquidazione e gestione delle pensioni di particolari categorie di lavoratori, tra cui i dipendenti di alcuni istituti di credito e gli iscritti ad alcuni fondi speciali di previdenza.
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