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Risoluzione

Risoluzione n. 283 del 11/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione affronta la richiesta di ALFA di applicare l'esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972 a numerosi servizi informatici e bancari resi a istituti di credito. L'Agenzia dichiara l'interpello inammissibile per mancanza di un caso concreto e circostanziato, ma illustra i principi per distinguere tra servizi esenti e servizi imponibili, richiamando la giurisprudenza UE e la prassi interna, con particolare rilievo al grado di responsabilità assunto dal prestatore e alla natura tecnica o sostanziale delle prestazioni.

Interpello sull'esenzione IVA per servizi informatici e bancari di ALFA

Risoluzione n. 283/E del 11 dicembre 2009: esenzione IVA per servizi resi da un outsourcer bancario

La risoluzione esamina il trattamento IVA di una pluralità di servizi informatici, amministrativi e operativi resi da ALFA a favore di banche e altri operatori del settore finanziario. Il tema centrale è la possibile riconducibilità di tali prestazioni alle esenzioni di cui all'art. 10 del DPR n. 633/1972, alla luce della natura concreta dei servizi e del grado di responsabilità assunto dal prestatore.

Contenuto dell'istanza del contribuente

ALFA descrive la propria attività come evoluzione da centro elettrocontabile a società di outsourcing informatico e fornitore di servizi per le banche. I servizi indicati riguardano l'intera filiera bancaria e dei pagamenti, dalle attività di back office e call center alle soluzioni per carte di pagamento, ATM, POS, reti interbancarie e canali telematici.

La società distingue i servizi in cinque gruppi:

  • prestazioni esenti ex art. 10, comma 1, n. 1, DPR 633/1972: operazioni di prestito e finanziamento, raccolta, pagamenti e garanzie, incasso effetti-documenti, gestione crediti;
  • prestazioni esenti relative a valute estere ex art. 10, n. 3: estero e swift;
  • prestazioni esenti relative a azioni, obbligazioni e altri titoli ex art. 10, n. 4: servizio titoli, GPM/GPF, fondi comuni e SICAV, prodotti derivati;
  • prestazioni esenti relative alla riscossione dei tributi ex art. 10, n. 5: deleghe imposte, versamenti diretti, esattoria ruoli, meccanizzazione entrate patrimoniali/bollettazione;
  • operazioni soggette a IVA ordinaria: home banking/CBI, multicanalità, posizione cliente, Telepass Family, bankpass, controparti/anagrafe, emissione carte, tesoreria enti.

ALFA sostiene che i servizi dei primi quattro gruppi siano esenti, mentre quelli del quinto gruppo restino imponibili. Evidenzia inoltre che i contratti e la polizza assicurativa sulla responsabilità informatica dimostrerebbero un livello di responsabilità esteso agli elementi essenziali delle operazioni, non solo agli aspetti tecnici.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo ALFA, l'esenzione dovrebbe applicarsi ai servizi descritti nel listino allegato riconducibili ai punti I, II, III e IV. La tesi si fonda su due elementi principali:

  • i servizi inciderebbero direttamente sull'esecuzione dell'operazione bancaria sottostante, risultando inscindibili dall'operazione di pagamento o finanziaria;
  • il grado di responsabilità contrattualmente assunto da ALFA andrebbe oltre la mera assistenza tecnica, in quanto il mancato funzionamento del servizio impedirebbe il perfezionamento delle operazioni dei clienti.

La società richiama la risoluzione n. 466/E del 2008 e la giurisprudenza comunitaria per sostenere che anche servizi informatici possono essere esenti quando determinano effetti giuridico-economici nella sfera del cliente e non si limitano a un supporto materiale o tecnico.

Inammissibilità dell'interpello secondo l'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate dichiara l'istanza inammissibile perché non conforme ai requisiti dell'art. 11 della legge n. 212/2000. L'interpello deve riguardare un caso concreto, personale e circostanziato, mentre nel caso di specie il quesito investe in modo generale l'intera attività di ALFA e l'insieme dei servizi offerti ai potenziali clienti.

L'Amministrazione osserva che:

  • i servizi sono numerosi e solo genericamente descritti;
  • non è sempre chiaro se si tratti di semplici attività di supporto tecnico, amministrativo o consulenziale, oppure di attività che incidono direttamente nella sfera giuridica dei destinatari;
  • per stabilire il corretto trattamento fiscale servirebbe un'analisi dettagliata del contenuto e delle condizioni di ciascuna prestazione.

Pur dichiarando l'inammissibilità, l'Agenzia fornisce chiarimenti di principio, precisando che la risposta non produce gli effetti tipici dell'interpello.

Principi richiamati dalla giurisprudenza comunitaria

L'Agenzia richiama la sentenza della Corte di Giustizia CE del 5 giugno 1997, causa C-2/95, relativa all'esenzione allora prevista dall'art. 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 della Sesta direttiva IVA, oggi confluita nell'art. 135 della direttiva 2006/112/CE.

Dalla sentenza emergono i seguenti principi:

  • l'esenzione non dipende dal tipo di istituto o dalla forma, manuale o elettronica, con cui la prestazione è resa;
  • l'esenzione non è esclusa dal fatto che il servizio sia reso da un terzo, se per il cliente finale si presenta come prestazione della banca;
  • sono esenti solo le operazioni che, considerate globalmente, costituiscono un insieme distinto idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni esenti;
  • tali operazioni devono implicare modifiche giuridiche ed economiche nella sfera del destinatario;
  • la mera fornitura di una prestazione materiale o tecnica resta imponibile;
  • i servizi consistenti nel mettere a disposizione informazioni finanziarie non sono operazioni esenti.

Principi di prassi amministrativa richiamati

La risoluzione ricorda che la sentenza comunitaria è stata più volte richiamata dall'Amministrazione finanziaria, in particolare nelle risoluzioni n. 205/E del 10 dicembre 2001, n. 120/E del 28 maggio 2003, n. 175/E del 28 aprile 2008 e n. 466/E del 3 dicembre 2008.

Dalla prassi emerge che:

  • è decisiva la distinzione tra mera messa a disposizione di risorse o apparecchiature e intervento diretto nelle procedure di esecuzione delle operazioni bancarie;
  • le prestazioni che non generano esposizioni finanziarie a debito o credito per il cliente, come raccolta e veicolazione di informazioni, gestione anagrafica o semplice interfaccia informatica, sono in linea di principio imponibili;
  • sono invece riconducibili all'esenzione le prestazioni che incidono nella sfera giuridica del destinatario, come i servizi di pagamento;
  • assume rilievo il grado di responsabilità del prestatore: l'esenzione è compatibile con una responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi finanziari, non con una responsabilità limitata al solo funzionamento tecnico;
  • alcune prestazioni possono essere accessorie a operazioni principali esenti, ai sensi dell'art. 12 del DPR 633/1972, ma solo se svolte tra le stesse parti, dal cedente/prestatore o per suo conto e a sue spese, e se rappresentano il mezzo per fruire meglio del servizio principale.

Valutazione del caso ALFA

Secondo l'Agenzia, il regime fiscale dei servizi indicati da ALFA deve essere determinato dal contribuente applicando i principi sopra richiamati e distinguendo le singole prestazioni in base a contenuto specifico e finalità.

Viene evidenziato, sotto il profilo della responsabilità, che una clausola contrattuale generica sembra configurare una responsabilità limitata, non perfettamente compatibile con l'elevato grado di responsabilità richiesto per l'esenzione. In particolare, il contratto non contiene un riferimento puntuale a formule di manleva o di indennizzo per danni e costi derivanti da inadempimenti o illeciti, elemento valorizzato nei precedenti di prassi, incluso il richiamo alla risoluzione n. 466/E del 2008.

L'Agenzia precisa infine che, per definire correttamente la responsabilità di ALFA, occorre verificare non solo il contratto, ma anche ogni altro elemento utile, incluse le clausole delle polizze assicurative, per stabilire se la responsabilità riguardi solo il funzionamento del servizio oppure l'esecuzione dell'intera prestazione.

Conclusioni operative

La risoluzione non riconosce un'esenzione generalizzata per i servizi di ALFA, ma indica i criteri da seguire per la loro qualificazione fiscale:

  • analisi puntuale di ciascuna prestazione;
  • verifica dell'effettiva incidenza sulle operazioni bancarie o finanziarie;
  • accertamento del grado di responsabilità contrattualmente assunto;
  • distinzione tra servizi meramente tecnici/informativi e servizi che producono effetti giuridico-economici.

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi enunciati siano applicati con uniformità.

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