Risoluzione n. 287 del 23/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 6820 e 6821 per consentire ai soggetti finanziatori di recuperare, tramite modello F24 in compensazione, l'importo della rata di finanziamento agevolato pagata mediante credito d'imposta nell'ambito degli interventi per il sisma Abruzzo 2009. Il recupero riguarda rispettivamente la quota capitale e la quota interessi, con indicazione dell'anno di riferimento nella Sezione Erario.
Istituzione dei codici tributo 6820 e 6821 per il recupero via F24 delle rate di finanziamento agevolato corrisposte con credito d'imposta
Istituzione dei codici tributo per il recupero delle rate di finanziamento agevolato
La risoluzione disciplina le modalità di recupero, da parte dei soggetti finanziatori, dell’importo delle rate di finanziamento agevolato corrisposte mediante credito d’imposta nell’ambito degli interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo nel mese di aprile 2009. Il documento individua i codici tributo da utilizzare nel modello F24 e richiama il quadro normativo e amministrativo di riferimento.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si inserisce nel contesto del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo. In particolare, l’articolo 3 ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto, anche tramite credito d’imposta su base volontaria, e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato per:
- la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati;
- l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.
Ordinanze e provvedimenti attuativi
In attuazione della disciplina primaria, sono state emanate le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009.
Le ordinanze richiamate prevedono che, in caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d’imposta siano stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In tale quadro si collocano i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2009 e del 3 agosto 2009, come modificati dal provvedimento del 30 ottobre 2009.
Modalità di recupero del credito d’imposta
I provvedimenti attuativi stabiliscono che i soggetti finanziatori recuperano l’importo della rata di finanziamento agevolato, corrisposta mediante il credito d’imposta, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La risoluzione precisa inoltre che tale credito d’imposta non concorre alla formazione del limite di cui all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.
Codici tributo istituiti
Per consentire il recupero tramite modello F24 vengono istituiti due codici tributo:
- 6820: "Recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento corrisposta mediante credito d'imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato di cui all'articolo 3, commi da 5 a 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e di cui all'articolo 3, commi da 5 a 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche - Quota capitale";
- 6821: "Recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento corrisposta mediante credito d'imposta in caso di accesso al finanziamento agevolato di cui all'articolo 3, commi da 5 a 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e successive modifiche e di cui all'articolo 3, commi da 5 a 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e successive modifiche - Quota interessi".
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella Sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati".
Va inoltre indicato, quale anno di riferimento, l’anno cui si riferisce la rata di finanziamento a cui la somma è correlata, espresso nella forma AAAA.
Contenuto operativo della risoluzione
La risoluzione ha quindi una finalità essenzialmente operativa: consente ai soggetti finanziatori di utilizzare correttamente il modello F24 per recuperare le somme anticipate nell’ambito del finanziamento agevolato collegato al sisma Abruzzo 2009, distinguendo la quota capitale dalla quota interessi e definendo le modalità di esposizione del credito in compensazione.
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