Risoluzione n. 286 del 22/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici identificativi 61 e 62 da indicare nel modello F24 per consentire l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore. Specifica le modalità di compilazione del modello nei casi di consolidato fiscale, operazioni straordinarie e, più in generale, ogni ipotesi in cui il credito appartenga a un soggetto diverso da chi effettua il versamento.
Attivazione codici identificativi F24 per compensazione crediti di altri soggetti
Attivazione dei codici identificativi nel modello F24 per crediti di soggetti diversi
La risoluzione disciplina l’uso nel modello F24 di specifici codici identificativi per rendere possibile l’individuazione del soggetto a cui appartiene il credito utilizzato in compensazione quando questo non coincide con l’utilizzatore. Il documento si inserisce nel quadro del nuovo F24 approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 e richiama altresì la disciplina della compensazione dei crediti IVA prevista dall’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama due riferimenti principali:
- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina i versamenti e le compensazioni tramite F24;
- l’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relativo alla compensazione del credito IVA per importi superiori a 10.000 euro annui.
Per il credito IVA, la compensazione oltre tale soglia può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Codici identificativi istituiti
Per consentire l’individuazione del soggetto cui il credito si riferisce, quando il credito emerge da dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi dall’utilizzatore, vengono istituiti i seguenti codici:
- 61: “soggetto aderente al consolidato”;
- 62: “soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Modalità di compilazione del modello F24
I codici 61 e 62 vanno indicati nella sezione “Contribuente”, nel campo “codice identificativo”, insieme al codice fiscale del soggetto a cui il credito si riferisce, da riportare nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
La risoluzione precisa quindi che il modello F24 deve evidenziare sia:
- il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento o la compensazione;
- il codice fiscale del soggetto titolare del credito utilizzato.
Utilizzo del codice 61 nel consolidato fiscale
Il codice identificativo 61 si utilizza quando un soggetto consolidante compensa, per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM, un credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato.
In tale ipotesi, il modello F24 va compilato indicando:
- nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società consolidante e i relativi dati anagrafici e domiciliari;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito.
Se il credito della stessa natura utilizzato per compensare l’IRES dovuta è stato ceduto da più soggetti aderenti al consolidato, la società consolidante indica il codice fiscale del soggetto consolidato che ha ceduto l’ammontare del credito più elevato.
Utilizzo del codice 62 nelle operazioni straordinarie
Il codice identificativo 62 si applica, a titolo esemplificativo, nel caso di una società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA annuale della società incorporata relativo all’anno d’imposta antecedente l’operazione straordinaria.
In questo caso, il modello F24 va compilato indicando:
- nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale della società incorporante e i relativi dati anagrafici e domiciliari;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della società incorporata.
Ambito applicativo generale
Le modalità di compilazione descritte non si limitano ai soli casi espressamente illustrati, ma devono essere adottate in tutte le ipotesi in cui sussistano i presupposti per l’utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi dall’utilizzatore.
La risoluzione precisa inoltre che, se ne ricorrono i presupposti normativi, tali modalità devono essere utilizzate anche per crediti diversi dall’IVA.
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