Risoluzione n. 285 del 16/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’esenzione IRPEF prevista per gli stipendi del personale civile NATO non si estende alle pensioni. Le pensioni delle organizzazioni coordinate sono invece imponibili nello Stato di residenza del beneficiario secondo la normativa fiscale nazionale.
Tassazione delle pensioni corrisposte da organizzazioni internazionali, in particolare NATO
Tassazione delle pensioni corrisposte da organizzazioni internazionali
La Risoluzione n. 285/E del 16 dicembre 2009 affronta la gestione del contenzioso relativo alla tassazione delle pensioni erogate da organizzazioni internazionali, con specifico riferimento alle pensioni corrisposte dalla NATO a ex dipendenti residenti in Italia. L’Agenzia delle Entrate esamina il presupposto della pretesa esenzione e conclude che le somme percepite a titolo di pensione non beneficiano dell’esenzione invocata dai ricorrenti.
Quesito e contenzioso oggetto di esame
Il documento prende le mosse da un quesito dell’Inter-Organisations Study Section on Salaries and Prices (IOS), organismo che coordina il trattamento salariale e pensionistico del personale di sei organizzazioni internazionali coordinate: Consiglio d’Europa, Agenzia Spaziale Europea, Unione dell’Europa Occidentale, NATO, Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e OCSE.
Il quesito riguarda contenziosi sorti a seguito del silenzio-rifiuto su istanze di rimborso IRPEF presentate da pensionati che sostenevano l’esenzione delle pensioni percepite per aver prestato servizio presso la NATO. I ricorrenti fondavano la pretesa sull’art. 8, lett. c), del DPR 18 settembre 1962, n. 2083.
Normativa richiamata e tesi dei ricorrenti
La risoluzione richiama il DPR n. 2083 del 1962, recante l’esecuzione dell’accordo tra il Governo italiano e il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato dell’Atlantico del Nord sulle condizioni di installazione e funzionamento dei quartieri generali militari internazionali.
In particolare, i ricorrenti richiamano l’art. 8, lett. c), secondo cui il personale civile alle dirette dipendenze della NATO è esente dal pagamento delle imposte erariali e locali sui redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti corrisposti dai quartieri generali interalleati nella qualità di impiegati di tali quartieri generali. Secondo la loro impostazione, tale esenzione dovrebbe valere anche per le pensioni.
Motivi del diniego dell’esenzione sulle pensioni
L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che, ai sensi dell’art. 1 del TUIR, il presupposto dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie di cui all’art. 6 del medesimo testo unico, salvo specifiche esenzioni di legge.
Dall’analisi dell’art. 8, lett. c), del DPR n. 2083 del 1962 emergono due condizioni tassative per l’esenzione:
- devono trattarsi di redditi derivanti da stipendi ed emolumenti;
- tali somme devono essere corrisposte al personale civile dai quartieri generali interalleati nella qualità di impiegati di detti quartieri generali.
La risoluzione evidenzia che l’esenzione riguarda esclusivamente stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro e non menziona le pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto. Tale lettura è considerata coerente con la funzione della norma, che è quella di prevedere un trattamento speciale collegato alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali tramite la propria struttura organizzativa e il personale in servizio.
Regime fiscale delle pensioni delle organizzazioni coordinate
A conferma della conclusione, il documento richiama il Regolamento Pensionistico delle c.d. Organizzazioni Coordinate, tra cui la NATO. L’art. 42 del Regolamento stabilisce che le pensioni erogate da tali organizzazioni sono soggette a imposizione nello Stato di residenza del beneficiario e secondo la legislazione fiscale di quello Stato.
Vengono inoltre richiamati precedenti di prassi: circolare n. 127 dell’8 giugno 1978, risoluzione n. 11 del 10 febbraio 2000 e risoluzione n. 141 del 10 aprile 2008.
Allegati e vigilanza interna
Alla risoluzione è allegata una traduzione non ufficiale della delibera di approvazione della Risoluzione n. (77) 11, relativa al piano pensionistico adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio europeo il 20 aprile 1977, nonché degli artt. 1 e 42 del Regolamento pensionistico.
Infine, la Direzione dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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