Deliberazione n. 643 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del contenuto sulla piattaforma e a disporne, se acquisito in chiaro, la conservazione per fini probatori per dodici mesi con misure idonee a tutelare l’identificabilità degli interessati. Il provvedimento è adottato in via di urgenza e poi ratificato dal Garante ai sensi del regolamento interno.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato in via d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione della persona interessata rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di possibile diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e intervento immediato
La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione, tramite piattaforma Telegram, di materiale sessualmente esplicito riferito alla propria persona e ha chiesto l’intervento dell’Autorità. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente ha adottato la determinazione n. 390 del 13 ottobre 2025, trasmessa alla società gestore della piattaforma con nota della stessa data.
Misure urgenti imposte alla piattaforma
Il provvedimento d’urgenza ha disposto nei confronti di Telegram FZ-LLC:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, l’Autorità ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi l’ordine di impedire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservazione probatoria per dodici mesi.
Punti principali
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che consente al Garante di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Con determinazione n. 390 del 13 ottobre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Alla stessa società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, ai soli fini probatori.
Misure prescritte a Telegram FZ-LLC
Le misure urgenti riguardano sia il divieto di diffusione del contenuto segnalato sia l’obbligo di conservazione del materiale eventualmente reperito in chiaro. La conservazione deve avvenire con modalità idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, il Garante ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 390/25 adottato il 13 ottobre 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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