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Circolare

Circolare numero 133 del 26-11-2012

vengono illustrati criteri e modalità di attuazione dell’articolo 81 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate dall’articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la copertura contributiva a carico dei consiglieri locali, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per l’esercizio del mandato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vengono indicati destinatari, modalità di domanda, base imponibile, calcolo dei contributi, termini e strumenti di versamento, disciplina dei pagamenti in ritardo, fase di prima applicazione, efficacia ai fini pensionistici e procedure operative-contabili per INPS e gestione ex INPDAP.

Trattamento previdenziale degli amministratori locali in aspettativa non retribuita

Trattamento previdenziale degli amministratori locali in aspettativa non retribuita

La circolare definisce il regime contributivo applicabile ai consiglieri locali, anche metropolitani, provinciali e delle comunità montane, collocati in aspettativa non retribuita per l’esercizio del mandato. Il documento recepisce le modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, hanno spostato in capo agli amministratori interessati l’onere del versamento della contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa relativa ai periodi di aspettativa.

Quadro normativo di riferimento

In premessa viene richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina lo status degli amministratori locali. In particolare:

  • l’art. 77, comma 2, individua le figure di amministratori locali rientranti nel regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità;
  • l’art. 81 prevede, per gli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, se lavoratori dipendenti, la possibilità di essere collocati in aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato;
  • l’art. 86, comma 1, pone gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a carico delle amministrazioni locali per alcune figure, escludendo però consiglieri comunali, provinciali e delle comunità montane.

La circolare ricorda che, prima della modifica del 2007, per tali soggetti continuavano ad applicarsi regimi differenti: per i lavoratori privati l’accredito figurativo ex art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300; per i lavoratori iscritti alle casse pensioni della gestione ex INPDAP, il regime di cui all’art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Destinatari della disciplina

Sono destinatari della disciplina i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per svolgere il mandato di consigliere. Rientrano tra gli interessati:

  • gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO;
  • i lavoratori Elettrici, Telefonici e Autoferrotranvieri;
  • i dirigenti di aziende industriali ex INPDAI iscritti nella contabilità separata del FPLD;
  • gli iscritti ai Fondi speciali Volo, Dazio, Ferrovieri e Gestione IPOST;
  • gli assicurati ai Fondi integrativi Esattoriali e Gas;
  • gli iscritti alla gestione ex INPDAP.

La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2008, tali amministratori devono farsi carico dell’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dall’art. 86 del D.Lgs. n. 267/2000.

Facoltà di versamento e domanda di autorizzazione

Poiché la norma non prevede l’obbligatorietà del versamento, la copertura dei periodi di aspettativa è rimessa alla libera scelta dell’interessato. Il consigliere che intenda avvalersi della disciplina deve presentare una specifica domanda alla sede INPS oppure alla sede della gestione ex INPDAP competente per territorio, a seconda dell’iscrizione pensionistica.

La domanda produce effetti a partire dal trimestre in corso alla data di presentazione e deve essere corredata da:

  • dichiarazione dell’amministrazione locale presso cui il consigliere esercita il mandato, con indicazione della carica, della durata del mandato e dell’obbligo dell’amministratore di assolvere direttamente il carico contributivo;
  • dichiarazione del datore di lavoro, in forma di autocertificazione secondo il facsimile dell’Istituto, con indicazione della data di instaurazione del rapporto, della data di collocamento in aspettativa, dell’eventuale data finale dell’aspettativa e della categoria/qualifica rivestita all’inizio del periodo di aspettativa.

Per i consiglieri iscritti alle casse pensioni della gestione ex INPDAP restano ferme le indicazioni già fornite con la nota operativa n. 6 del 18 luglio 2008 per il periodo antecedente la circolare. In caso di mancato versamento dei periodi di aspettativa fruiti dal 1° gennaio 2008, gli interessati possono comunque presentare domanda di copertura contributiva con le stesse modalità.

Regole particolari per i Fondi Esattoriali e Gas

Per i consiglieri iscritti, al momento del collocamento in aspettativa, ai Fondi speciali "Esattoriali" e "Gas", oltre al contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti va versato anche il contributo integrativo previsto per tali fondi.

Base imponibile per il calcolo della contribuzione

La contribuzione dovuta per coprire i periodi di aspettativa si calcola sulla base della retribuzione imponibile dichiarata:

  • con flusso EMens, per le 52 settimane di lavoro immediatamente antecedenti la domanda, per gli iscritti INPS;
  • con DMA o, dal mese di competenza ottobre 2012, con flusso Uniemens (ListaPosPA), per i 12 mesi precedenti la domanda, per gli iscritti alla gestione ex INPDAP.

Nel calcolo deve essere considerato l’intero imponibile, compresa l’eventuale quota eccedente il "tetto pensionabile" previsto annualmente. Su tale eccedenza si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, quando ne ricorrano le condizioni.

La circolare riporta i valori del tetto pensionabile per gli anni 2008-2012, con importi annui, mensili e giornalieri. Per gli anni successivi, la base imponibile deve essere rivalutata in relazione alla variazione ISTAT del costo della vita.

Casi particolari di determinazione della base

Se il consigliere era già in aspettativa per mandato elettivo in epoca anteriore al 2008, con copertura figurativa dei relativi periodi, la base di calcolo dal 2008 in poi è costituita dalla retribuzione accreditata nelle ultime 52 settimane di quei periodi. Ciò in quanto tale retribuzione corrisponde, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, alla retribuzione teorica che l’interessato avrebbe percepito se avesse lavorato normalmente.

In caso di rapporto part-time al momento del collocamento in aspettativa:

  • il contributo si calcola sulle retribuzioni delle ultime 52 settimane utili per la misura della pensione;
  • per gli iscritti alla gestione ex INPDAP, il calcolo avviene sulla retribuzione desumibile da DMA o Uniemens dei dodici mesi precedenti utili ai fini pensionistici.

Se il consigliere è soggetto al massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il contributo si determina entro il limite massimo di retribuzione previsto dalla norma, applicando l’aliquota IVS sull’intero imponibile e l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte eccedente il tetto pensionabile. La circolare riporta anche i massimali contributivi per il periodo 2008-2012.

Base di calcolo per TFS, TFR e fondi speciali

Per la copertura dei periodi utili ai trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP, la base di calcolo è individuata come segue:

  • per le indennità di buonuscita dei dipendenti statali, nella retribuzione contributiva utile ex art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;
  • per le indennità premio di servizio dei dipendenti delle regioni, delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale, nella retribuzione contributiva utile ex art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152;
  • per i trattamenti di fine rapporto, nelle voci utili previste dai contratti collettivi nazionali di categoria, considerate all’80%.

Per i Fondi Esattoriali e Gas, la base di calcolo del contributo integrativo è costituita dalla "retribuzione pensionabile Fondo" relativa alle ultime 360 giornate di attività lavorativa.

Contribuzione dovuta e aliquote applicabili

Il contributo di copertura viene determinato su base annua, applicando alla retribuzione di riferimento l’aliquota IVS vigente nell’ordinamento pensionistico cui l’interessato era iscritto al momento dell’aspettativa. Se la retribuzione eccede il "tetto pensionabile", sulla parte eccedente si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Per gli iscritti alla gestione ex INPDAP, il calcolo tiene conto anche:

  • dell’aliquota pensionistica corrispondente alla posizione assicurativa;
  • dell’aliquota della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • delle aliquote previste per TFS/TFR e per l’Assicurazione Sociale Vita, se applicabili.

Per i Fondi speciali:

  • Fondo Esattoriali: contributo integrativo pari al 5,50% della retribuzione pensionabile Fondo delle ultime 360 giornate;
  • Fondo GAS: contributo integrativo pari all’1,70% della stessa base.

Per gli anni successivi, l’importo del contributo viene rideterminato all’inizio di ciascun anno sulla base delle retribuzioni dell’anno precedente, rivalutate secondo l’indice ISTAT del costo della vita.

Modalità e termini di pagamento

L’autorizzazione al versamento è notificata al consigliere con raccomandata con avviso di ricevimento, indicante l’importo dovuto.

Per i versamenti effettuati dagli iscritti INPS:

  • l’importo annuo è suddiviso in quattro pagamenti trimestrali;
  • il pagamento avviene tramite MAV, generabili dal sito INPS o tramite Contact center;
  • le scadenze sono entro il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell’anno successivo, rispettivamente per i trimestri gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre;
  • i MAV possono essere utilizzati anche per le rate mensili della rateizzazione dei periodi pregressi;
  • il pagamento della singola rata mensile deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese di riferimento.

La circolare sottolinea che questa contribuzione, pur avendo termini analoghi a quella volontaria, non è assimilabile alla contribuzione volontaria e non è soggetta alle limitazioni dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Non costituiscono quindi ostacolo al versamento la contemporanea iscrizione ad altra forma obbligatoria di previdenza o la titolarità di pensione diretta.

Per i lavoratori iscritti alla gestione ex INPDAP:

  • il versamento avviene con modello F24 ordinario;
  • deve essere indicata la causale 37 per ciascuna cassa, pensionistica e TFS/TFR, Fondo Credito ed ENPDEP, se iscritti;
  • è ammessa anche la copertura parziale del trimestre, versando l’importo corrispondente.

Versamenti tardivi e loro effetti

Se il versamento avviene in ritardo, l’importo resta privo di effetti ed è rimborsato senza interessi. È tuttavia possibile chiedere che il pagamento sia imputato al trimestre il cui termine di versamento sia ancora in corso alla data del pagamento stesso.

Prima applicazione e trimestri scaduti

In fase di prima applicazione, i consiglieri possono chiedere la copertura dei periodi di aspettativa a partire da gennaio 2008 entro la fine del trimestre solare successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della circolare. Il pagamento può essere dilazionato in dodici rate mensili con rateazione riconosciuta d’ufficio.

La dilazione non è ammessa se i periodi contributivi pregressi vengono utilizzati per liquidare un trattamento pensionistico. In tale ipotesi, il pagamento dei trimestri scaduti deve avvenire in unica soluzione entro la fine del trimestre successivo a quello in corso al momento della notifica del provvedimento di autorizzazione.

Efficacia della contribuzione versata

La contribuzione versata dai consiglieri per coprire i periodi di aspettativa è utile:

  • ai fini del diritto e della misura di tutte le pensioni;
  • ai fini dei trattamenti TFS/TFR gestiti dall’INPS, gestione ex INPDAP;
  • ai fini delle prestazioni della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • ai fini dell’Assicurazione Sociale Vita.

Procedure operative per gli iscritti INPS

Per la gestione delle pratiche è disponibile in INTRANET la procedura "Amministratori Locali", nella sezione "Assicurato-Pensionato", "Contribuzioni minori", funzione "amministratori locali".

La procedura:

  • individua automaticamente, sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, i potenziali interessati;
  • li immatricola in ARCA come soggetti "aventi diritto";
  • consente l’acquisizione manuale di eventuali soggetti non censiti.

La registrazione e la gestione completa della domanda, subordinata ad autorizzazione IDM, possono avvenire da:

  • ambiente ARCA 3270, nella singola posizione del soggetto;
  • ambiente INTRANET, tramite la lista dei soggetti aventi diritto;
  • ambiente INTRANET, tramite la lista delle domande di aspettativa.

Per ciascun soggetto l’operatore dispone di informazioni sul periodo di mandato, sulle caratteristiche dell’azienda di appartenenza e sull’ente presso cui il consigliere svolge il mandato. Le eventuali modifiche ai dati dell’ente si effettuano con l’apposita funzione di gestione degli enti. La gestione del versato, compresi BCFC mensile e invio dati al sistema SAP, è automatizzata; eventuali anomalie sono segnalate via e-mail all’operatore interessato.

Istruzioni contabili

Per i versamenti effettuati dagli iscritti INPS, la riscossione è accentrata presso la Direzione generale e imputata al conto di interferenza GPA 55175, movimentabile solo con procedura automatizzata. Sulla contabilità delle sedi interessate viene effettuata la scrittura GPA 55175 a GPA 52235, conto di nuova istituzione per la contribuzione degli amministratori locali in aspettativa, assistito da partitario automatizzato SC7/24.

La circolare precisa che il saldo del conto GPA 55175 deve essere sempre pari a zero a livello nazionale e che le procedure conferenti curano gli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili e la ripartizione delle somme ai conti di definitiva imputazione. Vengono inoltre elencati i conti di entrata istituiti per le diverse gestioni previdenziali interessate, tra cui FPLD, trasporti pubblici, telefonia, Enel e aziende elettriche private, dirigenti ex INPDAI, Ferrovie dello Stato, Poste, personale di volo, gas ed esattorie/ricevitorie.

Per i versamenti effettuati alla gestione ex INPDAP, la riscossione delle somme affluite sui conti di sede tramite F24 ordinario avviene con le medesime modalità previste per le entrate da soggetti fisici, quali contribuzione volontaria, riscatti e ricongiunzioni.

Punti principali

Ambito soggettivo e decorrenza

La norma riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per svolgere il mandato di consigliere comunale, anche metropolitano, provinciale o della comunità montana. La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2008 e comporta l’assunzione, da parte degli amministratori interessati, dell’intero onere previdenziale, assistenziale e assicurativo.

Domanda di autorizzazione e documentazione

Il consigliere che intende versare la contribuzione deve presentare apposita domanda alla sede INPS o ex INPDAP territorialmente competente, con decorrenza dal trimestre in corso alla data di presentazione. Alla domanda vanno allegati: dichiarazione dell’amministrazione locale sulla carica, sulla durata del mandato e sull’obbligo di carico contributivo diretto; autocertificazione del datore di lavoro con dati sul rapporto di lavoro, sull’aspettativa e sulla qualifica iniziale.

Base imponibile e criteri di calcolo

Per gli iscritti INPS il contributo si calcola sulla retribuzione imponibile delle ultime 52 settimane precedenti la domanda; per gli iscritti ex INPDAP sulla retribuzione dei 12 mesi precedenti, da denunce DMA o Uniemens (ListaPosPA dal 2012). Sono inclusi gli importi entro e oltre il tetto pensionabile, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla quota eccedente, e per i part-time si usa la retribuzione utile ai fini pensionistici. Per i fondi speciali Esattoriali e Gas valgono regole specifiche, con base di calcolo sulla retribuzione pensionabile Fondo delle ultime 360 giornate.

Pagamento, rateazione e ritardi

Il contributo è autorizzato con notifica al consigliere e si versa in quattro rate trimestrali. Gli iscritti INPS usano i MAV, con scadenze entro il 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo dell’anno successivo; gli iscritti ex INPDAP usano il modello F24 con causale 37 per ciascuna cassa. È prevista, per la prima applicazione, la possibilità di copertura dei trimestri scaduti dal gennaio 2008 con rateizzazione in 12 mesi, salvo utilizzo immediato ai fini pensionistici. I versamenti tardivi sono inefficaci e rimborsati, salvo richiesta di imputazione al trimestre ancora in corso.

Effetti previdenziali e gestione amministrativo-contabile

La contribuzione versata è utile per il diritto e la misura di tutte le pensioni, nonché per TFS/TFR, prestazioni della Gestione unitaria credito e sociali e Assicurazione Sociale Vita. La circolare disciplina anche le procedure interne INPS: gestione automatica su procedura "Amministratori Locali", registrazione in ARCA/INTRANET, conti contabili dedicati, modalità di riscossione accentrata e trattamento delle entrate per ex INPDAP.

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