Cassazione Civile, Sentenza n. 15675/2021 del 04/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Nettuno ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato il Tribunale e aveva accolto l'impugnativa del licenziamento del comandante della Polizia Municipale Giorgio Tomassetti disposto ai sensi dell'art. 72 d.l. 112/2008 per ragioni riorganizzative e per il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima. Il Comune deduceva cinque motivi (omesso esame di fatto decisivo, nullità per omessa motivazione e vizi relativi alla valutazione di documenti e buste paga acquisiti in appello). Tuttavia la Corte di Cassazione ha esaminato preliminarmente la regolarità della notifica del ricorso per cassazione e ha rilevato che la prima notifica (13.12.2019) all'indirizzo risultante negli atti non era andata a buon fine per irreperibilità e che il difensore risultava aver trasferito lo studio (variazione documentata dall'Ordine degli Avvocati nel 2016). La successiva notifica (20.12.2019) è stata perfezionata dopo la scadenza del termine semestrale (14.12.2019), pertanto il ricorso è stato dichiarato tardivo e inammissibile; la richiesta di remissione in termini è stata respinta poiché non è stato provato un caso fortuito o forza maggiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Comune di Nettuno per tardiva notificazione. Ha ritenuto che l'obbligo del notificante di verificare il domicilio effettivo o il domicilio eletto dal difensore tramite le risultanze dell'albo professionale fosse stato adempiuto (la variazione dello studio era anteriore e documentata) e che non ricorressero i presupposti per la remissione in termini (nessun caso fortuito o forza maggiore dimostrato). In conseguenza, non sono stati esaminati i motivi di merito sull'impugnazione della decisione di merito. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (e si è dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
art. 72 d.l. 112/2008
Norma che disciplina la facoltà del datore pubblico di disporre cessazioni per ragioni riorganizzative o per limiti di anzianità contributiva; la Corte d'Appello aveva valutato la sua applicazione sul piano del merito (necessità di motivate ragioni riorganizzative e assenza di discriminazione), ma la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità del ricorso.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente per lamentare omesso esame di fatto decisivo; la Corte di Cassazione ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e quindi non ha pronunciato nel merito su tale motivo.
art. 115 c.p.c., art. 132 n. 4 c.p.c., art. 111 co. 6 Cost.
Norme richiamate a sostegno della censura per omessa motivazione: il ricorrente denunciava carenze motivazionali della sentenza impugnata, ma la Corte di Cassazione non è entrata nel merito per l'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 112 c.p.c., art. 437 c.p.c.
Norme riferite alle modalità dell'acquisizione dei documenti e alla rilevanza di atti non tempestivamente prodotti in primo grado; il ricorrente denunciava vizi nella acquisizione di una busta paga in appello, ma la questione non è stata esaminata in Cassazione.
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1 quater e 1-bis
Richiamata in relazione all'obbligo contributivo per il ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità e all'eventuale versamento del contributo unificato addizionale; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.
Giurisprudenza: Cass. S.U. 18/02/2009 n. 3818; Cass. S.U. 15/07/2016 n. 14594; Cass. 27/06/2019 n. 17336; Cass. 28/10/2020 n. 23760
Precedenti richiamati per il principio secondo cui la notifica presso il difensore va effettuata nel domicilio eletto o nel domicilio effettivo risultante dall'albo professionale; l'onere del notificante di verificare tali risultanze è ritenuto stringente e non scusabile con la mera presenza di indirizzi successivamente utilizzati in altri atti. La remissione in termini è ammessa solo per esito negativo dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Massime di principio
- La notifica del ricorso per cassazione deve essere eseguita al domicilio eletto dal difensore o, in mancanza, al suo domicilio effettivo accertabile tramite l'albo professionale; il notificante ha l'onere di verificarne le risultanze.
- Se la notifica dell'impugnazione si perfeziona dopo il termine di legge per l'impugnazione, il ricorso è inammissibile salvo che la tardività derivi da caso fortuito o forza maggiore debitamente attestati.
- La remissione in termini è un rimedio eccezionale: spetta solo quando la mancata o tardiva notifica sia dovuta a fatti non imputabili al richiedente (es. mancata comunicazione del mutamento del domicilio da parte del difensore non dovuta al notificante, ritardo dell'ufficiale giudiziario, ecc.).
- Problemi relativi a documenti prodotti tardivamente o acquisiti in grado d'appello possono essere valutati solo se il ricorso è ammissibile; le questioni di merito non vengono esaminate se il vizio procedurale porta all'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e degli eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 4 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15676/2021 del 04/06/2021
- Sentenza lavoro · 4 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15678/2021 del 04/06/2021
- Sentenza lavoro · 4 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15679/2021 del 04/06/2021
- Sentenza lavoro · 4 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15680/2021 del 04/06/2021
- Sentenza lavoro · 4 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15681/2021 del 04/06/2021
- Sentenza lavoro · 3 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 15463/2021 del 03/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →