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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15676/2021 del 04/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva respinto la domanda risarcitoria per il danno derivante dall'illegittimità del termine apposto al contratto a termine (contratto del 01/01/2013 prorogato al 30/06/2013). Il motivo di cassazione censurava la decisione in relazione all'art. 36 D.Lgs. n.165/2001 e alla Direttiva 1999/70/CE (clausola 5), lamentando che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente che il contratto illegittimo era stato prorogato e che quindi dovevano essere riconosciuti i danni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione improcedibile perché la ricorrente non ha depositato copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione (mentre la notificazione telematica della sentenza era stata indicata nel ricorso, non è stata prodotta la relativa relata/PEC) e, inoltre, la notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (e ad eventuale ulteriore contributo unificato ove dovuto).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 165/2001

    La norma è stata richiamata come base normativa per la domanda risarcitoria del lavoratore per l'illegittimità del termine, ma la Corte di merito aveva escluso il risarcimento nella fattispecie concreta; la Cassazione non è entrata nel merito sostanziale per motivi di improcedibilità.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dalla ricorrente per i principi in tema di contratti a termine e danno, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione materiale a causa dell'improcedibilità formale del ricorso.

  • D.Lgs. n. 368/2001

    Gli artt. 4 e 5 sono stati menzionati in relazione alla nozione di abuso del ricorso a contratti a termine (danno comunitario); la Corte territoriale aveva ritenuto che la ricorrente non avesse specificamente dedotto profili di abuso utili al riconoscimento di tale danno.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, n.3; art. 369; art. 325; art. 380-bis

    Art. 360 n.3 è la norma di censura invocata per vizio di diritto; art. 369 (secondo comma, n.2) impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione e la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso; art. 325 richiede il rispetto del termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione; art. 380-bis è citato come riferimento processuale per la trattazione in udienza.

  • Cass. Sez. Un. n. 5072/2016

    massima su abuso dei contratti a termine

    La giurisprudenza delle Sezioni Unite è richiamata per distinguere l'illegittimità del termine dall'abuso del contratto a termine (circostanza aggravante che può giustificare un diverso quantificarsi del danno); la Corte d'appello ha ritenuto che l'abuso non fosse integrato nella fattispecie.

  • D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai fini di eventuale adempimento da parte della ricorrente, in base alla normativa richiamata.

  • Cass. Sez. Un. n. 10648/2017

    giurisprudenza sul deposito della relata

    Richiamata per il principio secondo cui, se la relata di notificazione è presente nel fascicolo d'ufficio o prodotta dalla parte resistente, l'improcedibilità può essere evitata; nel caso di specie tale relata non risultava disponibile.

Massime di principio

  • Per il ricorso in Cassazione è essenziale depositare copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione; in caso di notificazione telematica vanno prodotti anche il messaggio PEC e le ricevute. L'omissione può determinare l'improcedibilità del ricorso.
  • La prova di resistenza (cioè la dimostrazione che la notificazione è avvenuta nei termini) può supplire all'assenza della relata solo se dal ricorso risulti in modo chiaro che la notificazione è stata perfezionata entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • Sulle questioni sostanziali relative ai contratti a termine: la mera illegittimità del termine non sempre comporta il riconoscimento pieno del cd. danno comunitario; per ottenere tale riconoscimento è necessario aver dedotto specificamente profili di abuso (artt. 4 e 5 D.Lgs. 368/2001 e giurisprudenza UE/Sezioni Unite).
  • Nelle impugnazioni è fondamentale che il petitum e le censure siano formulate in modo coerente nei vari gradi; l'assenza di contestazioni specifiche rispetto a determinati punti di fatto o di diritto nel primo o nel secondo grado può determinare inammissibilità o inefficacia di successive impugnazioni.
  • Se si impugna una sentenza con elementi di procedura telematica, conservare e produrre tutta la documentazione elettronica (PEC, ricevute, relata) è cruciale per dimostrare la tempestività e la regolarità delle notificazioni.

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