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Legge

L.R. Liguria 23/2010

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011

Normativa regionaleL.R. Liguria 23/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale collega e aggiorna varie materie della Regione Liguria: sanità e accreditamento, servizi idrico e rifiuti con disciplina transitoria fino al 28 febbraio 2014, soppressione delle Comunità montane dal 1° maggio 2011, cooperazione sociale, protezione civile, personale e organi consiliari, oltre ad alcune abrogazioni. Entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011 della Regione Liguria

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011 della Regione Liguria

La legge interviene su una pluralità di settori dell’ordinamento regionale ligure, aggiornando norme finanziarie, organizzative e settoriali. Alcune previsioni hanno carattere transitorio o sono ormai superate da successive modifiche e abrogazioni.

Sanità e accreditamento dei presidi

Le funzioni in materia di accreditamento dei presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati sono attribuite all’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), che opera avvalendosi della Commissione tecnica prevista dalla legge regionale n. 20 del 1999. I costi di funzionamento della Commissione sono posti a carico dell’ARS. La Giunta regionale deve disciplinarne la composizione con proprio atto entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

La legge interviene anche su disposizioni del riordino del servizio sanitario regionale e sui progetti di investimento in sanità già cofinanziati o da cofinanziare con risorse regionali, stabilendo che il termine di consegna dei lavori resta subordinato a quanto previsto dalla normativa statale.

Servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti

In materia di acqua e rifiuti viene introdotta una disciplina transitoria, applicabile dalla scadenza del termine richiamato dall’art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 e comunque non oltre il 28 febbraio 2014, nelle more della riforma regionale dei servizi.

In tale fase:

  • le funzioni già spettanti alle Autorità d’ambito territoriale ottimale sono assegnate alle Province, che subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
  • le Province predispongono e approvano gli atti necessari alla gestione dei servizi;
  • i Comuni garantiscono la continuità della gestione della fornitura del servizio locale di gestione dei rifiuti fino all’individuazione della gestione unitaria di ambito, previo parere favorevole della Provincia sulla sostenibilità economico-finanziaria.

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni di ciascuna Provincia esprime parere obbligatorio e vincolante su atti fondamentali, tra cui piani d’ambito, forma di gestione e affidamento, tariffa d’ambito, regolamento e carta del servizio per il servizio idrico integrato, programmi annuali di investimento e strumenti di regolazione del rapporto con il gestore. La Conferenza è validamente costituita con il voto favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno dei Comuni e la metà più uno degli abitanti della Provincia. È previsto un termine di preavviso di almeno quindici giorni per la convocazione.

Le procedure già avviate per la realizzazione di interventi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, salvo diversa previsione del piano d’ambito, sono portate a compimento dagli enti che le avevano iniziate.

Comunità montane e deleghe di funzioni

Le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 24/2008 sono soppresse dal 1° maggio 2011. I relativi organi restano in carica fino al 30 aprile 2011 per l’ordinaria amministrazione e, per le attività straordinarie, solo per pratiche già pendenti o attività strumentali necessarie alla continuità delle funzioni, con nulla osta della Giunta regionale.

Dal 1° maggio 2011 cessano anche:

  • le deleghe regionali attribuite alle Comunità montane;
  • le deleghe di funzioni in materia di agricoltura ai Consorzi di Comuni di cui alla legge regionale n. 6/1978.

Fino al 30 aprile 2011 tali enti continuano a svolgere le funzioni delegate. È inoltre previsto il possibile trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2010 alla Regione o all’ente destinatario delle funzioni, con la corrispondente dotazione finanziaria. La spesa per il personale trasferito non rileva ai fini dei vincoli di contenimento della spesa di personale.

La legge rinvia a una successiva legge regionale, da emanare entro febbraio 2011, per la disciplina attuativa della soppressione, della liquidazione, del trasferimento di funzioni e personale e della dotazione finanziaria.

Cooperazione sociale e affidamenti riservati

In attuazione della disciplina sulla cooperazione sociale, la Regione e gli enti del settore regionale allargato devono riservare alle cooperative sociali di tipo b una quota pari ad almeno il 5% delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Possono inoltre individuare categorie merceologiche o di servizi, anche ad elevato contenuto professionale, da riservare integralmente agli affidamenti destinati a tali cooperative. Per affidamenti di qualunque importo, è ammessa la valorizzazione di condizioni particolari legate a esigenze sociali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

Patrimonio regionale e altre modifiche legislative

La legge contiene numerose modifiche puntuali a normative regionali esistenti in materia di modello organizzativo e dirigenza regionale, autonomia del Consiglio regionale, trattamento economico dei consiglieri regionali, gruppi consiliari, protezione civile e sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto analitico delle singole modifiche, ma solo il loro rinvio alle rispettive disposizioni novellate.

Abrogazioni

Sono abrogati:

  • il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale n. 1/2006;
  • la legge regionale n. 23/1996 in materia di pesca e acquacoltura marittima;
  • la legge regionale n. 19/2001 in materia di turismo subacqueo;
  • l’art. 13 della legge regionale n. 44/2008.

È inoltre segnalata l’abrogazione, con successiva legge, dell’articolo relativo al patrimonio regionale contenuto in questa legge.

Decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2011. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata nel tempo, in particolare quelle sulla transizione per acqua e rifiuti, applicabili fino al 28 febbraio 2014, e quelle sulla soppressione delle Comunità montane, operative dal 1° maggio 2011.

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