L.R. Liguria 16/2010
Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria 16/2010 adegua varie discipline regionali al d.l. 78/2010: modifica la legge sulle aree protette, impone l’adeguamento statutario del Consorzio del Canale Lunense, delle ASP, dell’Istituto Regionale per la Floricoltura e degli Enti Parco. Prevede limiti numerici agli organi, approvazione regionale delle modifiche e proroghe temporanee degli organi in carica fino al completamento degli adeguamenti, con termini che si esauriscono nel 2011.
Adeguamento della normativa ligure al d.l. 78/2010 su aree protette, ASP, Floricoltura e consorzi
Adeguamento della normativa regionale al d.l. 78/2010
La legge regionale Liguria n. 16 del 2010 introduce prime misure di adeguamento della normativa regionale al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’intervento riguarda soprattutto enti e organismi regionali operanti in materia di aree protette, servizi alla persona e floricoltura, con effetti prevalentemente organizzativi e transitori.
Aree protette: modifiche alla disciplina regionale
La legge interviene sulla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, recante il riordino delle aree protette, con una serie di modifiche alla disciplina degli enti parco. Tra gli effetti espressi nel testo consolidato vi è l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 5 e la riscrittura di varie disposizioni relative alla struttura e al funzionamento degli organi degli enti parco, nonché ai contenuti statutari.
In particolare, la Regione aggiorna la disciplina dello statuto tipo e delle norme statutarie degli enti parco, così da renderle coerenti con il nuovo quadro organizzativo e con i limiti imposti dalla normativa statale di contenimento della spesa.
Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense
Il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense deve adeguare il proprio statuto alle disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010, nei termini previsti da tale normativa statale. Le modifiche statutarie adottate per l’adeguamento sono approvate dalla Giunta regionale.
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona: composizione degli organi
Le ASP devono adeguare i rispettivi statuti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, assicurando che gli organi di amministrazione siano composti da non più di cinque membri.
Per consentire l’adeguamento:
- i consigli di amministrazione delle ASP con più di cinque componenti, già scaduti alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza nei successivi sessanta giorni, sono prorogati fino alla nomina del nuovo organo;
- durante la proroga, tali consigli possono svolgere solo ordinaria amministrazione, salvo la deliberazione di modifica statutaria necessaria all’adeguamento.
Istituto Regionale per la Floricoltura
La legge modifica anche la disciplina dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, intervenendo sulla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39. L’Istituto è tenuto ad adeguare il proprio statuto sia alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 16 del 2010 sia alle disposizioni dell’articolo 6 del d.l. 78/2010, entro i termini previsti da quest’ultimo.
Le modifiche statutarie di adeguamento devono essere approvate dalla Giunta regionale.
Enti Parco: schema tipo di statuto e proroghe degli organi
La Regione deve adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, lo schema tipo di statuto previsto dalla legge regionale n. 12 del 1995, come modificata. Gli Enti Parco devono recepire le conseguenti modifiche statutarie nei sessanta giorni successivi.
Se l’adeguamento statutario non avviene nel termine perentorio, si applicano le disposizioni sanzionatorie o sostitutive previste dall’articolo 31 della l.r. 12/1995.
Per consentire l’adeguamento alla normativa statale:
- i Consigli in corso di rinnovo degli Enti Parco dell’Antola, del Beigua, di Montemarcello-Magra e di Portofino sono prorogati fino al 30 agosto 2011;
- entro la stessa data devono essere nominati i nuovi Consigli;
- gli organi di amministrazione degli Enti Parco delle Alpi Liguri e dell’Aveto restano in carica non oltre il 31 dicembre 2011, data entro la quale devono essere nominati i nuovi Consigli.
Portata temporale e utilità pratica
La legge contiene soprattutto disposizioni transitorie e di adeguamento organizzativo collegate al d.l. 78/2010, con scadenze concentrate tra il 2010 e il 2011. Per la sua natura e per l’esaurimento dei termini di proroga e adeguamento, l’atto ha oggi rilievo essenzialmente storico e non presenta, in via ordinaria, utilità applicativa attuale.
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