Ordinanza n. 217/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 57922 del 30/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dal Centro Scolastico Magnum; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il diniego dell'istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che lo hanno ricompreso tra le istituzioni cui non è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria. Sono stati inoltre contestati i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008 e la nota dell'USR Campania relativa alla presentazione delle istanze, nella parte in cui sarebbero stati interpretati nel senso di imporre che i requisiti per il riconoscimento sussistessero al 31 marzo o che dovessero essere documentati requisiti ritenuti insussistenti dall'amministrazione. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della decisione di merito e ha invocato anche un affidamento collegato a precedenti decreti monocratici, prospettando la possibilità di esercitare l'attività scolastica in regime di parità. Una precedente domanda cautelare era stata respinta dal TAR; il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello cautelare soltanto ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha ritenuto che le ragioni già esposte nella precedente ordinanza cautelare, con cui era stata negata la sospensione, non fossero state superate da nuove circostanze specifiche, né dedotte né comunque ravvisabili. L'ordinanza del Consiglio di Stato non è stata interpretata come una sospensione degli atti impugnati, poiché si era limitata a sollecitare la fissazione dell'udienza di merito; anche la successiva fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 è stata considerata coerente con tale statuizione e con la disponibilità del ruolo. Il TAR ha escluso che i decreti monocratici potessero avere ingenerato un affidamento tutelabile sull'esercizio dell'attività in regime di parità, in ragione della loro natura provvisoria e cedevole, destinata a cessare con la pronuncia cautelare collegiale. Ha inoltre rilevato che, anche qualora fosse stata disposta la sospensione del diniego, tale misura non avrebbe costituito titolo per esercitare l'attività in regime di parità, subordinata all'autorizzazione ministeriale, nella specie non intervenuta, trattandosi di una domanda di primo riconoscimento e non della revoca di uno status già attribuito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 750, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La tutela cautelare richiede circostanze idonee a giustificare la misura; nel caso esaminato non sono emersi elementi nuovi rispetto alla precedente decisione cautelare. Il comma 10 è stato richiamato per qualificare la pronuncia del Consiglio di Stato come disposizione di sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti.
Massime di principio
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando disponga soltanto la sollecita fissazione dell'udienza di merito, non equivale alla sospensione degli atti impugnati né impone al giudice di merito di concedere una successiva misura cautelare.
- Una nuova istanza cautelare non può essere accolta se il ricorrente non deduce o non dimostra nuove specifiche circostanze, sopravvenute o comunque idonee a superare le ragioni poste a fondamento della precedente ordinanza cautelare.
- I decreti monocratici cautelari hanno natura provvisoria e cedevole e, in quanto destinati a essere assorbiti dalla decisione collegiale, non sono di per sé idonei a fondare un affidamento stabile sull'esercizio dell'attività amministrativamente autorizzata.
- La sospensione cautelare del diniego di un'autorizzazione o di un riconoscimento costitutivo non attribuisce automaticamente il titolo abilitativo necessario all'esercizio dell'attività, quando tale titolo non sia già stato rilasciato dall'amministrazione.
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