Ordinanza ingiunzione o revoca n. 67 del 09/03/2023
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Banca Cambiano 1884 S.p.A. - 9 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accolto il reclamo di un ex dipendente contro Invest Banca S.p.A., poi incorporata in Banca Cambiano 1884 S.p.A., per il mancato riscontro tempestivo a una richiesta di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR. La Banca ha fornito risposta solo nel corso del procedimento, oltre il termine di un mese previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR, senza comunicare nei termini né i dati richiesti né i motivi dell'eventuale mancato riscontro. Considerate la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, l'assenza di precedenti specifici e il successivo riscontro fornito, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
Banca Cambiano 1884 S.p.A. sanzionata per il mancato riscontro a un'istanza di accesso ai dati ex artt. 12 e 15 GDPR presentata da un ex dipendente.
Banca Cambiano 1884 S.p.A. - mancato riscontro a istanza di accesso ai dati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha definito un reclamo presentato da un ex dipendente nei confronti di Invest Banca S.p.A., società poi incorporata in Banca Cambiano 1884 S.p.A., per il mancato riscontro tempestivo a una richiesta di accesso ai dati personali. Il procedimento si è concluso con l'accertamento della violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR e con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Origine del reclamo e svolgimento del procedimento
Il reclamante aveva presentato alla banca, in data 5 maggio 2021, un'istanza per ottenere copia dei dati personali oggetto di trattamento e le informazioni previste dall'art. 15 GDPR. L'istanza risultava regolarmente notificata via PEC, ma non veniva evasa entro il termine previsto dall'art. 12, par. 3, GDPR. A seguito del reclamo al Garante del 7 luglio 2021, l'Ufficio invitava la banca a fornire chiarimenti e ad aderire alle richieste dell'interessato. La società riscontrava poi la richiesta il 21 settembre 2021, producendo un riscontro integrale e adducendo il ritardo a problematiche tecniche e organizzative connesse alla situazione aziendale e allo smart working.
Subentro della società incorporante
Nel corso dell'istruttoria è emerso che Invest Banca S.p.A. era stata cancellata a seguito di fusione per incorporazione in Banca Cambiano 1884 S.p.A. il 25 ottobre 2021, con cancellazione dal registro in data 27 novembre 2021. Il Garante ha quindi chiarito che il provvedimento veniva adottato nei confronti della società incorporante, in base all'art. 2504-bis c.c. e alle prescrizioni dell'Autorità in materia di fusioni e scissioni tra società.
Violazioni accertate: artt. 12 e 15 GDPR
Il Garante ha ritenuto accertato che il titolare del trattamento non aveva fornito alcun riscontro all'istanza nei termini di legge, né aveva comunicato all'interessato i motivi dell'eventuale inottemperanza. In particolare:
- l'art. 12, par. 3, GDPR impone di rispondere senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese;
- ove necessario, il termine può essere prorogato di due mesi, ma il titolare deve informarne l'interessato entro il primo mese;
- se non intende ottemperare, il titolare deve comunque informare l'interessato, entro un mese, dei motivi del diniego e della possibilità di reclamo e ricorso.
Il Garante ha inoltre richiamato l'art. 15 GDPR, che attribuisce all'interessato il diritto di ottenere conferma dell'esistenza di un trattamento e l'accesso ai dati e alle informazioni elencate dalla norma.
Valutazione delle difese della banca
La banca ha sostenuto che il ritardo fosse dovuto a un mero errore interno, a difetti di coordinamento e alla fase di amministrazione straordinaria, nonché al fatto che l'interessato, in quanto ex dipendente, fosse già a conoscenza delle finalità e modalità del trattamento. Il Garante ha respinto tali argomentazioni, osservando che le difficoltà organizzative interne non escludono la responsabilità del titolare, il quale deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 24 GDPR. È stato inoltre chiarito che la pregressa conoscenza del trattamento non elimina il diritto di accesso, che serve anche a verificare la correttezza e la completezza dei dati trattati.
Decisione, sanzione e pubblicazione
Ritenuto fondato il reclamo, il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento limitatamente alla violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR e ha adottato ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i), GDPR e dell'art. 166 del Codice privacy. Ai fini della quantificazione della sanzione sono stati considerati, ai sensi dell'art. 83, par. 2, GDPR:
- la natura della violazione, incidente sui diritti dell'interessato;
- l'assenza di precedenti violazioni pertinenti;
- il successivo riscontro fornito nel corso del procedimento;
- le condizioni economiche del contravventore desunte dal bilancio 2021.
La sanzione è stata determinata in euro 10.000. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ricorda infine la possibilità di definizione agevolata mediante il pagamento della metà della sanzione entro il termine previsto per il ricorso.
Punti principali
Origine del procedimento e istanza dell'interessato
Il procedimento nasce dal reclamo presentato al Garante dall'ex dipendente, che aveva chiesto alla banca copia dei dati personali trattati e le informazioni di cui all'art. 15 GDPR. L'istanza, notificata via PEC il 5 maggio 2021, non ha ricevuto riscontro nei termini di legge.
Esito dell'istruttoria e subentro della società incorporante
Nel corso dell'istruttoria la banca ha poi riscontrato la richiesta, spiegando il ritardo con problemi tecnici e organizzativi legati all'amministrazione straordinaria e allo smart working. Il Garante ha precisato che, a seguito della fusione per incorporazione, il provvedimento è adottato nei confronti di Banca Cambiano 1884 S.p.A., subentrata nei rapporti attivi e passivi di Invest Banca S.p.A.
Violazioni accertate
È stata accertata la violazione dell'art. 12, par. 3, GDPR, perché il titolare non ha fornito alcun riscontro entro un mese né ha informato l'interessato dei motivi dell'inottemperanza o della possibilità di reclamo/ricorso. È stata altresì ritenuta violata la disciplina sostanziale dell'art. 15 GDPR, essendo stato impedito l'esercizio effettivo del diritto di accesso nei tempi prescritti.
Valutazioni del Garante sulle difese della banca
Le giustificazioni basate su errori interni, disorganizzazione aziendale e conoscenza pregressa del trattamento da parte dell'interessato non sono state considerate idonee a escludere la responsabilità. Il Garante ha richiamato l'obbligo del titolare di adottare misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 24 GDPR e ha osservato che il diritto di accesso serve anche a verificare correttezza e completezza dei dati.
Sanzione e misure conseguenti
Richiamati i criteri di cui all'art. 83, par. 2, GDPR, il Garante ha tenuto conto della natura della violazione, dell'assenza di precedenti pertinenti e del successivo riscontro fornito nel corso del procedimento. La sanzione è stata determinata in 10.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019.
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