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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 66 del 09/03/2023

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Deca s.r.l. - 9 marzo 2023

Garante Privacy66

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Deca s.r.l., nell’ambito del rapporto di lavoro, non ha fornito adeguato riscontro alle richieste di accesso ai dati relativi alle presenze rilevate tramite badge presentate da alcuni dipendenti. È stato invece escluso che il reclamo fosse fondato per quanto riguarda l’impianto di videosorveglianza, per il quale non sono emersi elementi idonei a dimostrare l’illiceità del trattamento. Per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR è stata irrogata una sanzione di 1.600 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Deca s.r.l.: sanzione per omesso riscontro alle richieste di accesso dei dipendenti sui dati presenze badge

Deca s.r.l.: omesso riscontro alle richieste di accesso ai dati presenze dei dipendenti

Il provvedimento riguarda Deca s.r.l. e trae origine da un reclamo presentato da alcuni lavoratori per il mancato riscontro alle richieste di accesso ai dati personali relativi alle presenze registrate tramite badge, nonché per contestazioni sulla videosorveglianza installata nei locali dell’esercizio commerciale. L’Autorità ha svolto un’istruttoria approfondita, anche tramite richieste di informazioni, solleciti e accertamenti delegati alla Guardia di finanza.

Origine del reclamo e svolgimento dell’istruttoria

I reclamanti avevano chiesto di accedere ai dati relativi all’inizio e alla fine dell’attività lavorativa rilevati con il badge. La società ha sostenuto di aver incontrato difficoltà organizzative durante l’emergenza Covid-19, anche per il ricorso allo smart working dei consulenti e la cassa integrazione del personale amministrativo, chiedendo proroghe per il riscontro. In seguito ha affermato di aver soddisfatto le istanze, ma senza produrre evidenze sufficienti sulle concrete modalità di evasione. A fronte di ulteriori richieste del Garante, la società ha risposto in modo incompleto o con reiterazione di note già inviate, fino agli accertamenti ispettivi del 5 aprile 2022.

Trattamento dei dati presenze e ruolo del consulente del lavoro

Dagli atti è emerso che la società disponeva dei dati di timbratura raccolti tramite badge, poi trasmessi mensilmente al consulente del lavoro per l’elaborazione delle buste paga. Il consulente era stato formalmente designato responsabile del trattamento e il relativo atto prevedeva l’obbligo di assistenza al titolare per soddisfare le richieste di esercizio dei diritti degli interessati. Il Garante ha rilevato che almeno una richiesta scritta del 18 ottobre 2019 aveva ad oggetto esplicitamente il counter delle presenze per il periodo ottobre 2014-ottobre 2019, smentendo la tesi della società secondo cui sarebbero stati richiesti solo dati molto risalenti e non più disponibili.

Violazione degli artt. 12 e 15 GDPR

L’Autorità ha ritenuto che Deca s.r.l. non abbia fornito un riscontro conforme alle istanze di accesso. In particolare:

  • l’istanza di accesso non richiede una forma particolare, quindi non rileva che le richieste fossero state formulate informalmente;
  • se il titolare non può soddisfare la richiesta, deve comunque rispondere motivando il diniego o l’impossibilità e informando l’interessato dei rimedi disponibili, ai sensi dell’art. 12, par. 4, GDPR;
  • il riscontro dichiaratamente avvenuto mediante consegna "brevi manu" non era documentato e comunque non coerente con gli obblighi dell’art. 12 GDPR;
  • la società non ha rispettato il dovere di accountability, non avendo conservato traccia adeguata delle attività svolte per evadere le richieste;
  • la procedura interna richiamata dalla società per la gestione dei diritti degli interessati presupponeva la tracciabilità dei passaggi eseguiti.

Il Garante ha quindi concluso che la società ha omesso di fornire riscontro alle istanze di accesso ai dati relativi alle presenze rilevate con badge, almeno fino alla dismissione del sistema, avvenuta durante il lockdown del marzo-maggio 2020.

Esclusione delle doglianze sulla videosorveglianza

Per quanto concerne l’impianto di videosorveglianza, l’istruttoria non ha consentito di accertare violazioni. Il provvedimento precisa quindi che il reclamo è stato accolto solo in relazione al mancato riscontro alle richieste di accesso ai dati presenze, mentre non è stata dimostrata l’illiceità del trattamento connesso alla videosorveglianza.

Valutazioni del Garante e sanzione

Il Garante ha qualificato la violazione come non minore, tenuto conto della natura, gravità e durata dell’inadempimento, oltre che del grado di responsabilità e delle modalità di conoscenza della violazione. Ha applicato l’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR, richiamando il criterio di cumulo di cui al par. 3 per più violazioni connesse.

Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati:

  • la natura della violazione, relativa all’esercizio dei diritti dell’interessato;
  • la responsabilità della società, che non ha rispettato la disciplina privacy nel rapporto di lavoro e le proprie procedure interne;
  • la cooperazione con l’Autorità, ritenuta insufficiente, tanto da richiedere più solleciti e l’intervento della Guardia di finanza;
  • il carattere colposo della condotta;
  • l’assenza di precedenti violazioni, il numero ridotto di interessati, le difficoltà legate all’emergenza sanitaria e il fatturato della società.

La sanzione irrogata è pari a 1.600 euro.

Dispositivo e ulteriori conseguenze

Il Garante ha:

  • rilevato l’illiceità del trattamento ai sensi dell’art. 143 del Codice privacy per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR;
  • ordinato a Deca s.r.l. il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 1.600 euro;
  • ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con possibilità di definizione agevolata nei limiti previsti dalla legge n. 689/1981 e dal d.lgs. n. 150/2011;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazioni dei reclamanti

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da più lavoratori contro Deca s.r.l. I reclamanti lamentavano, da un lato, il mancato riscontro alle richieste di accesso ai dati personali relativi alla rilevazione delle presenze in servizio mediante badge; dall’altro, ritenevano illecito il trattamento tramite l’impianto di videosorveglianza installato nei locali dell’esercizio commerciale.

Istruttoria e mancata prova del riscontro alle istanze di accesso

Nel corso dell’istruttoria la società ha sostenuto di aver soddisfatto le richieste, anche tramite consegna brevi manu della documentazione, ma non ha fornito all’Autorità elementi idonei a dimostrare concretamente le modalità di evasione delle istanze. Il Garante ha inoltre rilevato che esisteva almeno una richiesta scritta del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto i dati presenze fino a ottobre 2019, e che il consulente del lavoro era designato responsabile del trattamento con obbligo di assistenza ex art. 28, par. 3, lett. e) GDPR.

Violazione degli artt. 12 e 15 GDPR

L’Autorità ha ritenuto che Deca s.r.l. non abbia fornito un riscontro conforme alle richieste di accesso. Il trattamento è risultato illecito perché la società non ha risposto nei termini e con modalità idonee, non ha documentato l’attività svolta e non ha rispettato il principio di accountability. È stato inoltre chiarito che l’istanza di esercizio dei diritti non richiede una forma particolare e che, se il titolare non può soddisfarla, deve comunque rispondere indicando i motivi e informando l’interessato della possibilità di reclamo e ricorso.

Esclusione della contestazione sulla videosorveglianza

Per quanto riguarda l’impianto di videosorveglianza, nel corso dell’istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a provare la violazione lamentata. Il Garante ha quindi limitato l’accertamento alla sola omissione di riscontro alle richieste di accesso ai dati presenze.

Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione

Per la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. b), è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.600 euro. Nella quantificazione sono stati considerati natura e gravità della violazione, responsabilità della società, cooperazione con l’Autorità, carattere colposo, assenza di precedenti, numero ridotto di interessati e difficoltà organizzative legate all’emergenza sanitaria, oltre ai dati di fatturato. Il Garante ha disposto anche la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.

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