Ordinanza ingiunzione o revoca n. 71 del 09/03/2023
Provvedimento prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Aesse S.r.l.s. - 9 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il trattamento svolto da Aesse S.r.l.s. nell’ambito di una campagna di telemarketing per servizi di manutenzione caldaie, basata su liste di nominativi e numeri telefonici acquistate da terzi senza adeguata prova del consenso e senza idonea verifica della liceità della filiera. È stata inoltre accertata l’omessa o insufficiente informativa agli interessati, il riscontro incompleto alla richiesta di accesso del reclamante e l’indebita comunicazione a terzi di un file contenente migliaia di anagrafiche. Il Garante ha vietato ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati acquisiti da terzi, ordinato la cancellazione del file "Aesse 15_03_2021", ingiunto misure organizzative per il futuro e applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento.
Aesse S.r.l.s.: trattamento illecito di dati per telemarketing senza valido consenso, informativa e riscontro all’accesso, con divieto di ulteriore utilizzo e sanzione pecuniaria
Aesse S.r.l.s. - telemarketing illecito, mancato consenso, informativa e accesso
Il provvedimento riguarda Aesse S.r.l.s., destinataria di un reclamo per una telefonata promozionale indesiderata relativa alla manutenzione di caldaie. Il Garante ha esaminato l’intera filiera del trattamento, dalla raccolta delle liste di contatti alla gestione del riscontro all’interessato, accertando varie violazioni del GDPR e del Codice privacy.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il procedimento prende avvio dal reclamo del 5 aprile 2022 presentato dall’interessato ai sensi dell’art. 77 GDPR, a seguito di una telefonata ricevuta l’8 marzo 2022. L’interessato lamentava di non aver mai prestato il consenso a ricevere comunicazioni promozionali e di aver ricevuto dalla Società un riscontro generico e non esaustivo sull’origine dei propri dati personali.
L’Ufficio ha quindi richiesto informazioni ad Aesse ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy, in particolare sulla documentazione attestante il consenso e sulla provenienza dei dati. La Società ha risposto tardivamente, dopo un sollecito telefonico, e ha dichiarato di aver acquistato da una terza società liste di anagrafiche e numerazioni per marketing, sostenendo che i nominativi fossero già "consensati". Ha trasmesso un file Excel denominato "Aesse 15_03_2021", contenente numerosi dati personali di soggetti terzi.
Trattamenti esaminati
Il Garante ha ricostruito tre distinti profili di trattamento:
- l’acquisizione da terzi di liste di numeri telefonici e anagrafiche per campagne di marketing;
- l’uso di tali dati per contatti promozionali telefonici;
- l’invio al reclamante del file Excel contenente 5.776 anagrafiche "contattabili", che ha comportato la comunicazione a terzi di dati personali di soggetti estranei alla richiesta.
Il file conteneva, tra gli altri, numero di cellulare, nominativo, indirizzo, CAP, comune, provincia, sesso e anno di nascita.
Violazioni contestate
Con la comunicazione di avvio del procedimento del 28 ottobre 2022, il Garante ha contestato ad Aesse le seguenti violazioni:
- artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, nonché art. 130 Codice privacy, per aver acquisito liste di anagrafiche da terzi per finalità di marketing in assenza di prova del consenso;
- artt. 13 e 14 GDPR, per mancata resa di un’idonea informativa agli interessati;
- artt. 12 e 15 GDPR, per mancato o incompleto riscontro alla richiesta di accesso del reclamante;
- artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, per aver comunicato al reclamante dati di soggetti terzi senza idoneo consenso.
Valutazioni del Garante sulla liceità del telemarketing
L’Autorità ha ritenuto che Aesse, quale titolare del trattamento, non avesse adottato alcuna precauzione nell’acquisizione dei dati da terzi né avesse richiesto documentazione idonea a dimostrare la liceità della filiera. Non risultava che la Società avesse verificato l’origine dei dati, l’informativa resa agli interessati o il consenso raccolto dal fornitore.
Il Garante ha evidenziato che l’eventuale consenso dichiarato dal partner commerciale non era sufficiente in assenza di verifiche adeguate da parte di Aesse e che il diniego espresso dall’interessato durante la telefonata non poteva sanare la mancanza di un consenso preventivo, libero, specifico, informato e documentato. È stata quindi ribadita la centralità del principio di autodeterminazione dell’interessato nei trattamenti per finalità commerciali.
Informativa e diritti dell’interessato
L’Autorità ha ritenuto che Aesse non avesse fornito una corretta informativa agli interessati, né al momento del contatto telefonico né successivamente nel riscontro all’istanza dell’interessato. La denominazione del soggetto fornitore dei dati è stata comunicata solo dopo l’intervento del Garante.
Inoltre, il riscontro fornito alla richiesta di informazioni dell’Ufficio non chiariva i presupposti di liceità che avrebbero legittimato la disponibilità dei dati in capo al fornitore. Il Garante ha quindi confermato la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, sottolineando che l’interessato è stato privato di un effettivo controllo sui trattamenti che lo riguardavano.
Comunicazione indebita del file contenente anagrafiche di terzi
Particolarmente rilevante è stata la valutazione sulla trasmissione al reclamante del file Excel contenente 5.776 anagrafiche. Il Garante ha ritenuto che tale invio abbia comportato una comunicazione indebita di dati personali a un terzo estraneo, poiché il riscontro avrebbe dovuto riguardare solo i dati dell’interessato.
La lista risultava, inoltre, priva di elementi che consentissero di ricostruire la volontà degli interessati di essere contattati per marketing o eventuali opposizioni al trattamento. Dal nome del file, "Aesse 15_03_2021", il Garante ha desunto che i dati fossero stati conservati per almeno un anno senza giustificazione giuridica, in assenza di una base valida per la conservazione.
Provvedimenti correttivi e divieto di trattamento
Alla luce delle violazioni accertate, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Aesse e ha accolto il reclamo. Ha poi adottato i seguenti provvedimenti:
- divieto di ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati acquisiti da XX, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR;
- ordine di eliminare dai sistemi il file Excel "Aesse 15_03_2021";
- ingiunzione, per il futuro, di adottare procedure idonee a definire i ruoli dei partner contrattuali, verificare la liceità dei dati e dei consensi, fornire l’informativa e garantire il pieno esercizio dei diritti;
- obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte, ai sensi dell’art. 157 Codice privacy.
Sanzione amministrativa pecuniaria
Il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR. Ha richiamato l’art. 83, par. 3, rilevando che le varie violazioni riguardavano trattamenti collegati e che, pertanto, si applicava la sanzione riferita alla violazione più grave.
Nella quantificazione sono stati considerati come aggravanti:
- l’elevato numero dei soggetti coinvolti;
- la gravità colposa della condotta e l’inadeguato controllo sulla filiera;
- la tardiva e insufficiente cooperazione con l’Autorità;
- la difformità rispetto alla consolidata attività provvedimentale del Garante in materia di marketing.
Come attenuanti sono stati valorizzati:
- l’assenza di precedenti procedimenti a carico della Società;
- l’interruzione dell’attività di telemarketing dopo la contestazione;
- la capacità economica della Società, valutata anche sulla base dell’ultimo bilancio disponibile.
Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È infine richiamata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento trae origine dal reclamo di un interessato che aveva ricevuto una telefonata promozionale da Aesse S.r.l.s. relativa alla manutenzione di caldaie, senza aver mai prestato il consenso al marketing. L’interessato lamentava anche un riscontro evasivo sulla provenienza dei propri dati.
Accertamenti sull’acquisizione dei dati e sul consenso
Aesse ha dichiarato di aver ricevuto da una società terza liste di anagrafiche e numerazioni per finalità di marketing, assicurate come "consensate", ma non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la liceità dell’acquisizione, l’origine dei dati, l’informativa resa e il consenso raccolto. Il Garante ha ritenuto violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza e le norme su consenso e marketing (artt. 5, 6, 7, 13, 14 GDPR e art. 130 Codice).
Violazione dell’obbligo di informativa
La Società non ha reso agli interessati una informativa adeguata sui trattamenti effettuati per finalità promozionali. Nel caso del reclamante, la provenienza dei dati è stata chiarita solo dopo l’intervento dell’Autorità, senza che nel frattempo fosse stata fornita un’informativa idonea.
Riscontro incompleto alla richiesta di accesso
Il Garante ha confermato la violazione degli artt. 12 e 15 GDPR, ritenendo inidoneo il riscontro offerto da Aesse alla richiesta di accesso del reclamante. La risposta non ha consentito un effettivo controllo sui trattamenti né ha chiarito compiutamente i presupposti di liceità della disponibilità dei dati da parte del fornitore.
Comunicazione indebita del file Excel
L’invio al reclamante di un file Excel contenente 5.776 anagrafiche e numerazioni contattabili ha integrato una indebita comunicazione di dati personali a terzi. Il Garante ha rilevato che il file includeva dati di molti soggetti estranei alla richiesta e che, per il contenuto e la conservazione, risultava privo di giustificazione giuridica.
Misure correttive, divieto e prescrizioni
Il Garante ha vietato ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati acquisiti da terzi e ha imposto l’eliminazione dai sistemi del file "Aesse 15_03_2021". Inoltre, ha ingiunto alla Società, per eventuali future campagne, di definire i ruoli dei partner, verificare costantemente la liceità della filiera, acquisire consenso valido, fornire informativa e garantire pieno riscontro ai diritti degli interessati. È stato anche imposto l’obbligo di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, ritenendo applicabile l’art. 83, par. 5 GDPR in relazione alle violazioni connesse. Nella quantificazione ha considerato, tra gli aggravanti, l’elevato numero di soggetti coinvolti, la gravità colposa della condotta, la tardiva cooperazione e la difformità rispetto alla giurisprudenza/provvedimenti dell’Autorità in materia di marketing; tra gli attenuanti, l’assenza di precedenti, la cessazione del telemarketing e la capacità economica della Società.
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