Deliberazione n. 70 del 09/03/2023
Provvedimento di approvazione del codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici - 9 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante approva il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato da un gruppo di associazioni di settore, ritenendo il testo idoneo a garantire una più corretta applicazione del GDPR e del Codice privacy nel settore. L’efficacia del codice resta però subordinata al completamento della fase di accreditamento dell’organismo di monitoraggio, previsto dall’art. 41 GDPR. Il provvedimento valorizza il ruolo dei codici di condotta come strumento di conformità e come elemento valutabile anche in sede sanzionatoria.
Approvazione del codice di condotta per telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici, con efficacia subordinata all’accreditamento dell’organismo di monitoraggio
Approvazione del codice di condotta per telemarketing e teleselling
Il Garante per la protezione dei dati personali approva il codice di condotta presentato dalle associazioni promotrici del settore telemarketing e teleselling, ritenendolo idoneo a offrire adeguate garanzie per i diritti e le libertà degli interessati. L’approvazione è però espressamente subordinata al completamento della fase di accreditamento dell’organismo di monitoraggio.
Contesto procedurale
Il procedimento trae origine dalla presentazione, da parte delle associazioni promotrici, di un progetto di codice di condotta elaborato ai sensi degli artt. 40 e 41 GDPR, dopo una consultazione con i soggetti maggiormente rappresentativi delle categorie interessate svolta tra il 21 luglio 2022 e il 9 settembre 2022. Il Garante aveva già esaminato una prima versione del testo e, con nota del 30 dicembre 2022, aveva formulato osservazioni. Successivamente, le associazioni hanno trasmesso un testo rivisto il 25 gennaio 2023, poi reinoltrato il 7 febbraio 2023 a seguito di una rettifica di un mero errore materiale.
Legittimazione e competenza dell’Autorità
Il provvedimento richiama l’art. 40 GDPR, che incoraggia l’elaborazione di codici di condotta per favorire la corretta applicazione del Regolamento in relazione alle specificità settoriali. Viene richiamato anche il considerando 98, secondo cui i codici possono calibrare gli obblighi di titolari e responsabili tenendo conto del rischio del trattamento.
Il Garante afferma la propria competenza ad approvare un codice di condotta avente validità nazionale ai sensi dell’art. 55 GDPR, nell’esercizio del potere di cui all’art. 57, par. 1, GDPR. È inoltre rilevato che le associazioni proponenti sono legittimate, ai sensi dell’art. 40, par. 2, GDPR, in quanto rappresentative delle categorie di titolari e responsabili operanti nel settore e degli utenti.
Valutazione del contenuto del codice
Secondo l’Autorità, il progetto di codice contribuisce alla corretta applicazione del GDPR e del Codice privacy nel settore del telemarketing e del teleselling. Il codice è ritenuto idoneo a costituire un elemento utile a dimostrare la conformità del trattamento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il provvedimento evidenzia inoltre che il codice può assumere rilievo anche in sede sanzionatoria, quale elemento oggetto di valutazione ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, richiamando gli artt. 24, par. 3, 28, par. 5, 32, par. 3, 83, par. 2, lett. j), GDPR e il considerando 77.
Organismo di monitoraggio
Il testo del codice prevede la costituzione di un organismo di monitoraggio e disciplina i meccanismi necessari per consentirgli di verificare obbligatoriamente il rispetto del codice da parte degli aderenti. Il Garante sottolinea che l’efficacia del codice è subordinata all’accreditamento di tale organismo da parte dell’Autorità, conformemente all’art. 41 GDPR.
Dispositivo
Con il provvedimento del 9 marzo 2023, il Garante approva il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici, subordinandone l’efficacia al completamento della fase di accreditamento dell’organismo di monitoraggio.
Punti principali
Origine e iter del codice di condotta
Le associazioni promotrici hanno presentato il progetto di codice di condotta il 10 novembre 2022, dopo una consultazione svolta tra il 21 luglio 2022 e il 9 settembre 2022 con i soggetti rappresentativi delle categorie interessate. A seguito di un primo esame, il Garante aveva formulato osservazioni con nota del 30 dicembre 2022. Il testo rivisto è stato poi trasmesso il 25 gennaio 2023 e reinoltrato il 7 febbraio 2023 per una rettifica materiale.
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama gli artt. 40 e 41 GDPR, oltre agli artt. 55 e 57, par. 1, lett. m), GDPR, quale base della competenza del Garante ad approvare codici di condotta di validità nazionale. Sono richiamati anche il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e le Linee guida EDPB n. 1/2019 sui codici di condotta e sugli organismi di monitoraggio.
Valutazione di adeguatezza del codice
L’Autorità ritiene che il progetto contribuisca alla corretta applicazione del Regolamento e del Codice nel settore del telemarketing e teleselling e che possa costituire un elemento idoneo a dimostrare la conformità del trattamento alla disciplina privacy. Il provvedimento richiama anche la possibile rilevanza del codice nell’ambito della valutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi degli artt. 24, par. 3, 28, par. 5, 32, par. 3, 83, par. 2, lett. j), e del considerando 77 GDPR.
Organismo di monitoraggio ed efficacia del codice
Il codice prevede la costituzione di un organismo di monitoraggio e i meccanismi per il controllo obbligatorio del rispetto del codice da parte degli aderenti. Il Garante evidenzia che l’approvazione e, quindi, l’efficacia del codice sono subordinate all’accreditamento dell’organismo di monitoraggio da parte dell’Autorità ai sensi dell’art. 41 GDPR.
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