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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15960/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un atto di "cessione di diritti immobiliari" stipulato il 10.10.2014, che il creditore ha impugnato chiedendone la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. perché pregiudizievole alle proprie ragioni. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'Appello di Genova ha rigettato l'appello del debitore, confermando l'inefficacia dell'atto. In Cassazione il soccombente ha proposto otto motivi: 1) errata qualificazione del contratto come donazione modale anziché come diverso negozio, con violazione di norme sull'interpretazione contrattuale, sulla donazione e sulla prova; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. sul presupposto dell'eventus damni; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. sul consilium fraudis; 4) contestazione della posteriorità del credito; 5) contestazione dei rapporti tra cedente e cessionaria e dei relativi accertamenti fattuali; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione nella qualificazione giuridica dell'atto; 7) censura sull'onere della prova; 8) contestazione dell'esistenza del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a rivalutare il merito e le prove, e infondati quelli che investivano il credito e il vizio di ultrapetizione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha condannato il ricorrente principale a rifondere le spese del giudizio di cassazione al resistente principale, compensando invece le spese tra il ricorrente principale, il ricorrente incidentale e la controricorrente cessionaria. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria è stata ritenuta correttamente accolta perché l'atto dispositivo era pregiudizievole per il creditore e gli elementi di consapevolezza e pregiudizio sono stati apprezzati dal giudice di merito con valutazione insindacabile in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti rigorosi oggi consentiti.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione dell'atto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a sollecitare una nuova valutazione di merito.

  • art. 1363 c.c.

    come sopra, invocato per l'interpretazione del negozio, senza superare il divieto di rivalutazione del fatto in cassazione.

  • art. 1364 c.c.

    come sopra.

  • art. 1366 c.c.

    come sopra.

  • art. 782 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'atto non fosse donazione, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di fatto e la qualificazione operata dai giudici di merito.

  • art. 793 c.c.

    richiamato ai fini della prospettata donazione modale; la Corte ha escluso che il motivo fosse scrutinabile perché orientato a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito il riparto dell'onere probatorio in tema di eventus damni e di capienza patrimoniale del debitore, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale e inammissibili le censure che miravano a sovvertirla.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro di censura, ma la Corte ha chiarito che non è consentito trasformare in vizio di legittimità la contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per lamentare una pretesa errata valutazione delle prove; la Corte ha precisato che tale doglianza non è ammissibile quando mira solo a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta chiara e logica.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante; la Corte ha escluso che ricorresse una radicale carenza argomentativa.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il ricorso non può cumulare in modo indistinto più censure senza chiara separazione e che il vizio di motivazione ex n. 5 è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso l'extrapetizione, chiarendo che il giudice può attribuire ai fatti e al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché non muti il petitum.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria depositata in prossimità dell'udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli promiscuamente più violazioni senza una chiara separazione delle singole doglianze e dei relativi parametri di legge, poiché si trasferisce impropriamente alla Corte il compito di scomporre il motivo.
  • Non è consentito in cassazione censurare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, né proporre una diversa ricostruzione dei fatti, salvo i limiti stringenti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione meramente apparente.
  • In materia di azione revocatoria, l'eventus damni può essere desunto dal fatto che l'atto dispositivo abbia reso più difficile o incerta la soddisfazione del credito; il debitore che eccepisca la capienza del proprio patrimonio deve allegarla e dimostrarla tempestivamente.
  • Il consilium fraudis o la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito e insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
  • La qualificazione giuridica del contratto compiuta dal giudice non viola di per sé l'art. 112 c.p.c., perché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda il petitum e non impedisce al giudice di attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica.
  • Il vizio motivazionale rilevante in cassazione sussiste solo quando la sentenza presenti una obiettiva carenza argomentativa tale da renderne incomprensibile il percorso logico, non quando la parte contesti la persuasività della valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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