Messaggio numero 3721 del 15-10-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che, per i territori colpiti dai sismi del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assistenziali sospesi è prorogata dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020, con possibilità di pagamento in unica soluzione o fino a 120 rate mensili.
Proroga al 15 gennaio 2020 della ripresa dei versamenti contributivi sospesi per gli eventi sismici del 2016-2017
Proroga della ripresa dei versamenti sospesi per i territori colpiti dal sisma
Il documento informa della proroga del termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. La nuova scadenza è fissata al 15 gennaio 2020, in sostituzione del precedente termine del 15 ottobre 2019.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamato l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, che aveva disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione riguardava le scadenze comprese nel periodo dalla data dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Successivamente, il termine di ripresa era stato fissato, da ultimo, dalla legge n. 55/2019 di conversione del decreto-legge n. 32/2019, al 15 ottobre 2019.
Indicazioni già fornite dall’Istituto
Il documento richiama due precedenti messaggi dell’Istituto:
- il messaggio n. 2338/2019, che aveva dato conto della scadenza del 15 ottobre 2019;
- il messaggio n. 3247/2019, con le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione;
- il messaggio n. 3646/2019, con le indicazioni relative al versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 111/2019
L’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 111/2019 dispone che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi siano effettuati entro il 15 gennaio 2020:
- in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Effetti della proroga
In conseguenza della nuova disposizione, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente prevista per il 15 ottobre 2019 sia in unica soluzione sia in forma rateale, viene prorogata al 15 gennaio 2020.
Ulteriori istruzioni operative
Il documento precisa che con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento della contribuzione sospesa, sia in unica soluzione sia mediante rateizzazione.
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