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Ordinanza

Ordinanza n. 16328/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto di esclusione prot. n. 3448 del 10 luglio 2026, notificato in data 14 luglio 2026, con cui l'Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle correlate Graduatorie di Istituto per la classe di concorso BD02 – Conversazione in lingua tedesca, per il biennio 2026/2028; – dell'art. 7, comma 12, lettera b), dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo», nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, l'obbligo di produzione della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento della conversazione in lingua straniera, senza fare salvo il caso in cui tale documentazione sia già nella disponibilità dell'amministrazione procedente; – di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi gli atti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie GPS della Provincia di Livorno nella parte in cui non include la ricorrente per la classe di concorso BD02. Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente. E per l'accertamento - del diritto della ricorrente all'inserimento con riserva nella seconda fascia delle GPS della provincia di Livorno per la classe di concorso BD 02, per il biennio 2026/2028, con il punteggio spettante, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), dell'O.M. n. 27/2026, per effetto del diploma di livello scolastico secondario superiore di II grado conseguito presso il Liceo St. Raphael di Heidelberg in data 25.06.1999 e della dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato d'Italia Friburgo in data 13.02.2024; - con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla possibilità di partecipare alle procedure di scelta delle sedi e di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027.

Giustizia amministrativa202608948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla seconda fascia delle GPS e dalle correlate Graduatorie di Istituto della provincia di Livorno per la classe BD02, nonché disposizione dell’O.M. n. 27/2026 sull’obbligo di produrre la dichiarazione di valore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta il 10 luglio 2026, notificata il 14 luglio 2026, dalla seconda fascia delle GPS e dalle correlate Graduatorie di Istituto per la classe BD02 – Conversazione in lingua tedesca, per il biennio 2026/2028. Ha contestato anche l’art. 7, comma 12, lettera b), dell’O.M. n. 27/2026, nella parte in cui impone a pena di esclusione la produzione della dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero senza esentare il caso in cui la documentazione sia già nella disponibilità dell’amministrazione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’inserimento con riserva e con il punteggio spettante in ragione del diploma conseguito in Germania e della dichiarazione di valore rilasciata nel 2024, nonché la possibilità di partecipare alle procedure per la scelta delle sedi e il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2026/2027. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei docenti controinteressati inseriti nelle graduatorie. Ha inoltre richiesto l’atto italiano di riconoscimento del titolo estero e la relativa istanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso né deciso nel merito i motivi contro l’esclusione e contro la previsione dell’O.M. Ha segnalato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità derivante dalla mancata notifica ad almeno un controinteressato, assegnando trenta giorni dalla comunicazione o notificazione per eventuali memorie. Ha osservato che la notificazione ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e che non risultano iniziative per individuare i controinteressati mediante accesso agli atti. Ha ordinato alla ricorrente di depositare entro trenta giorni l’atto di riconoscimento del titolo di studio conseguito in altro Paese dell’UE, adottato dalle autorità italiane competenti, e la relativa istanza. Ha rinviato il prosieguo della camera di consiglio al 9 dicembre 2026, prospettando che, ove accolto il rilievo processuale, il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Rilevato, infatti, che la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., quale adempimento essenziale ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio;

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità dell’azione e adempimento necessario per la rituale instaurazione del contraddittorio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, dunque, di doverne dare relativo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnando conseguentemente loro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti su tale questione, contestualmente evidenziando - ove il Collegio acceda a tale rilievo - la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione processuale suscettibile di definire il giudizio, deve darne avviso alle parti e consentire loro di presentare memorie prima della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Ritenuto, altresì, necessario acquisire dalla parte ricorrente l’atto di riconoscimento, adottato dalle competenti Autorità italiane, del titolo di studio conseguito in altro Paese dell’Unione Europea, legittimante l’inserimento in graduatoria, nonché l’istanza di riconoscimento all’uopo formulata dalla ricorrente;

    Il giudice dispone l’acquisizione della documentazione ritenuta necessaria per la decisione, ordinando alla parte il deposito dell’atto di riconoscimento del titolo e della relativa istanza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ritenuto, dunque, di doverne dare relativo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnando conseguentemente loro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti su tale questione, contestualmente evidenziando - ove il Collegio acceda a tale rilievo - la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

    Il TAR prospetta la definizione con sentenza in forma semplificata qualora, dopo il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, ritenga fondata la possibile causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati è condizione di ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e costituisce adempimento essenziale per la rituale instaurazione del contraddittorio.
  • La possibile inammissibilità rilevata d’ufficio dopo il passaggio in decisione deve essere sottoposta alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando loro un termine per presentare memorie prima dell’eventuale definizione del giudizio.
  • Quando la decisione richiede la verifica del riconoscimento italiano di un titolo di studio conseguito in un altro Paese dell’Unione europea, il giudice può ordinare alla parte interessata di depositare sia il provvedimento di riconoscimento sia l’istanza presentata per ottenerlo.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeLegittimazione e interesse a ricorrerePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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